Riferimenti normativi:
- DL n. 146/2021
Con il DL 21.10.2021 n. 146 (c.d. decreto “fisco-lavoro”), entrato in vigore il 22.10.2021, sono state emanate misure urgenti in materia economica, fiscale e di tutela del lavoro, nell’ambito della manovra finanziaria per il 2022.
Il DL 21.10.2021 n. 146 è stato convertito nella L. 17.12.2021 n. 215, entrata in vigore il 21.12.2021, prevedendo numerose novità rispetto al testo originario.
Di seguito vengono analizzate le principali novità in materia fiscale e di agevolazioni apportate in sede di conversione in legge del DL 146/2021.
cartelle di pagamento notificate dall’1.9.2021 al 31.12.2021 – termini di pagamento
Le cartelle di pagamento notificate dall’1.9.2021 al 31.12.2021 vanno pagate entro 180 giorni dalla data di notifica, e non entro i consueti 60 giorni.
Nel predetto lasso temporale di 180 giorni il debitore non è considerato inadempiente, dunque, non possono essere attivate azioni esecutive e cautelari e non decorrono gli interessi di mora.
Il termine per il ricorso, di 60 giorni, non è stato prorogato.
RINVIO DELLE MODIFICHE ALLA DISCIPLINA del c.d. “esterometro”
È stata differita dall’1.1.2022 all’1.7.2022 l’efficacia delle modifiche al c.d. “esterometro”, originariamente apportate dall’art. 1 co. 1103 della L. 178/2020 (legge di bilancio 2021).
La comunicazione delle operazioni con soggetti non stabiliti ai fini IVA in Italia dovrà essere effettuata, in via obbligatoria, dall’1.7.2022, mediante il Sistema di Interscambio (SdI), adottando il formato della fattura elettronica. Dalla medesima data entreranno in vigore i nuovi termini di trasmissione. Il novellato art. 1 co. 3-bis del D.Lgs. 127/2015 prevede, infatti che:
- i dati relativi alle operazioni svolte nei confronti di soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato siano trasmessi entro i termini di emissione delle fatture o dei documenti che ne certificano i corrispettivi;
- i dati relativi alle operazioni ricevute da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato siano trasmessi entro il 15° giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento comprovante l’operazione o di effettuazione dell’operazione.
Restano, quindi, invariate le modalità e i termini di comunicazione per le operazioni transfrontaliere effettuate sino al 30.6.2022.
DIVIETO DI EMISSIONE DI FATTURA ELETTRONICA PER PRESTAZIONI SANITARIE
L’art. 5 co. 12-quater del DL 146/2021 convertito ha prorogato anche per il 2022 il divieto di emissione di fatture in formato elettronico mediante il Sistema di Interscambio:
- da parte dei soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema tessera sanitaria, con riferimento alle fatture relative ad operazioni i cui dati devono essere inviati a detto Sistema;
- da parte dei soggetti che, pur non essendo tenuti all’invio dei dati al Sistema tessera sanitaria, emettono fatture relative a prestazioni sanitarie effettuate nei confronti delle persone fisiche.
Sistemi di incasso evoluti per l’invio dei corrispettivi
L’art. 5 co. 12-bis del DL 146/2021 convertito ha rinviato dall’1.7.2021 all’1.7.2022 la possibilità di utilizzare sistemi evoluti di incasso, mediante carte di debito, di credito o altre forme di pagamento elettronico, per memorizzare e trasmettere i dati dei corrispettivi all’Agenzia delle Entrate.
Tale possibilità è prevista dall’art. 2 co. 5-bis del DLgs. 127/2015 per consentire agli esercenti attività di commercio al minuto, compresi i gestori di distributori automatici, di utilizzare un unico strumento per la rilevazione dei pagamenti, nonché per assolvere gli obblighi di cui all’art. 2 co. 1 e 2 de DLgs. 127/2015.
La definizione delle caratteristiche tecniche dei sistemi evoluti di incasso, delle informazioni da trasmettere e dei termini di invio, è demandata a un provvedimento dell’Agenzia delle Entrate.
CONTABILITÀ DI MAGAZZINO
Sono stati convertiti da lire ad euro e sono stati lievemente modificati gli importi il cui superamento determina, in capo ai soggetti in contabilità ordinaria, l’obbligo di tenuta delle scritture ausiliarie di magazzino, che sono dirette a seguire le variazioni intervenute tra le consistenze negli inventari annuali.
In particolare, viene stabilito che le scritture ausiliarie di magazzino devono essere tenute a partire dal secondo periodo d’imposta successivo a quello in cui, per la seconda volta consecutivamente:
- l’ammontare dei ricavi è superiore a 5.164.000 euro (in luogo di 10 miliardi di lire);
- e contemporaneamente, il valore complessivo delle rimanenze è superiore a 1.100.000 euro (in luogo di 2 miliardi di lire).
Rimane fermo che l’eventuale obbligo di tenuta delle scritture ausiliarie di magazzino cessa a partire dal primo periodo d’imposta successivo a quello in cui, per la seconda volta consecutivamente, l’ammontare dei ricavi o il valore delle rimanenze è inferiore ai predetti limiti.
abitazione principale ai fini dell’imu – immobili dei componenti del nucleo familiare in Comuni diversi
L’art. 5-decies del DL 146/2021 convertito modifica la definizione di abitazione principale ai fini dell’IMU contenuta nel co. 741 lett. b) dell’art. 1 della L. 160/2019.
Viene stabilito, infatti, che nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili situati in Comuni diversi, è possibile beneficiare delle agevolazioni previste per l’abitazione principale (esenzione o aliquota ridotta e detrazione) per un immobile scelto dai componenti del nucleo stesso.
Di fatto, viene uniformato il trattamento ai fini IMU che consente di beneficiare dell’agevolazione prevista per l’abitazione principale per una unità immobiliare, a prescindere dal fatto che gli immobili si trovino nello stesso Comune o in Comuni diversi.
Le novità che riguardano gli immobili situati in Comuni diversi dei componenti del nucleo familiare, non trattandosi di una norma di interpretazione autentica, sono entrate il vigore il 21.12.2021 e, pertanto, saranno applicabili dal 2022.
non imponibilità iva per i trasporti internazionali di beni
L’art. 5-septies del DL 146/2021 convertito prevede che, nell’ambito dei trasporti internazionali di beni, ai quali si applica il regime di non imponibilità IVA di cui all’art. 9 co. 1 n. 2 del DPR 633/72, non rientrano i servizi di trasporto resi a soggetti diversi:
- dall’esportatore;
- dal titolare del regime di transito;
- dall’importatore;
- dal destinatario dei beni;
- dal prestatore dei servizi di cui all’art. 9 co. 1 n. 4 del DPR 633/72.
La nuova disposizione ha effetto dall’1.1.2022.
NUOVI OBBLIGI DI COMUNICAZIONE DAL 22.12.2021 PER IL LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE
Al fine di svolgere attività di monitoraggio e contrastare forme elusive nell’utilizzo del lavoro autonomo occasionale, la legge di conversione del Decreto Fisco-Lavoro (DL n. 146/2021) ha introdotto l’obbligo per il committente di effettuare una preventiva comunicazione all’Ispettorato Territoriale del Lavoro.
Tale comunicazione dovrà essere effettuata secondo le modalità operative applicate in caso di rapporti di lavoro intermittente per i quali si prevede la possibilità di effettuare la comunicazione:
- On-line dal sito servizi.lavoro.gov.it
- Posta elettronica, anche non PEC
- Sms
- App
- Fax all’ITL competente, da utilizzare esclusivamente in caso di malfunzionamento dei sistemi di trasmissione informatici.
La nuova disposizione prevede che, in caso di violazione dei predetti obblighi, si applichi una sanzione amministrativa di importo compreso tra 500 e 2.500 euro per ciascun lavoratore autonomo occasionale per cui sia stata omessa la comunicazione preventiva.
L’adempimento di comunicazione
In questa fase di prima attuazione, in attesa di ulteriori precisazioni che si auspica siano diffuse a breve, si consiglia di provvedere all’adempimento optando per la comunicazione a mezzo P.E.C di cui di seguito si fornisce il testo della mail
Mail a: intermittenti@pec.lavoro.gov.it
Oggetto: Comunicazione preventiva: Prestatori occasionali (art. 2222 e segg. c.c) – Decreto Legge 21/10/2021 – n. 146
Testo della Mail
Di seguito si trasmettono i nominativi dei lavoratori autonomi occasionali (art. 2222 e segg. del Codice civile) così come previsto dal D.L in oggetto
C.F. Committente: ______________________
Cognome: ______________________
Nome: ______________________
C.F. prestatore ________________
Data prestazione: dal_______ al__________
Lo Studio rimane a disposizione per la presentazione della pratica.
Cordiali saluti.