Riferimenti normativi:
- 57-bis, DL n. 50/2017
- DPCM n. 90/2018
- 98, comma 1, DL n. 18/2020
- 186, DL n. 34/2020
- 1, comma 608, Legge n. 178/2020
- 67, commi 10 e 13, DL n. 73/2021
La Legge di bilancio 2021 (articolo 1, comma 608, L. 178/2020) ha prorogato al 2022 il regime “straordinario” del credito d’imposta per investimenti pubblicitari.
Nello specifico, per gli anni 2021 e 2022, il credito d’imposta per gli investimenti pubblicitari è concesso:
- a imprese, lavoratori autonomi, enti non commerciali;
- nella misura unica del 50% del valore degli investimenti pubblicitari effettuati sui giornali quotidiani e periodici, anche in formato digitale;
- entro il limite massimo di 50 milioni di euro per ciascun anno.
L’art. 67, commi 10 e 13, DL n. 73/2021, c.d. “Decreto Sostegni-bis”, ha disposto che la misura unica del 50% è applicabile anche agli investimenti radio-TV.
PRENOTAZIONE DELL’AGEVOLAZIONE 2022
Come previsto dall’art. 5, DPCM n. 90/2018, i soggetti interessati devono presentare, nel periodo 1.3 – 31.3 di ciascun anno, un’istanza da inviare, tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate (Fisconline / Entratel) utilizzando l’apposito modello.
Pertanto, per il 2022, la “Comunicazione per l’accesso al credito d’imposta”, contenente i dati relativi agli investimenti effettuati / da effettuare (a carattere “prenotativo”) va presentata dall’1.3 al 31.3.2022.
La determinazione del credito d’imposta spettante al singolo richiedente è effettuata sulla base dei dati relativi agli investimenti effettivamente realizzati, che devono essere trasmessi con la medesima modalità utilizzata per la prenotazione. Tale “Dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati”, con riferimento agli investimenti effettuati nel 2022, va trasmessa dall’1.1 al 31.1.2023.
Lo Studio rimane a disposizione per qualsiasi chiarimento.
Cordiali saluti.