Riferimenti normativi:
- 4 e 5, commi da 1 a 9, DL n. 41/2021
Nell’ambito del DL n. 41/2021, c.d. “Decreto Sostegni”, agli artt. 4 e 5, commi da 1 a 9, sono contenute alcune disposizioni in materia di riscossione, di seguito esaminate.
PROROGA SOSPENSIONE VERSAMENTI / NOTIFICA CARTELLE
L’art. 4, comma 1, lett. a), DL n. 41/2021 dispone la proroga dei termini in materia di notifica delle cartelle di pagamento nonché di versamento delle relative somme.
Con una disposizione di natura transitoria contenuta nel comma 3 dell’art. 4 in esame è stabilito che
“restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e gli adempimenti svolti dall’agente della riscossione nel periodo dal 1° marzo 2021 al [23 marzo 2021] e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base dei medesimi; restano altresì acquisiti, relativamente ai versamenti eventualmente eseguiti nello stesso periodo, gli interessi di mora … nonché le sanzioni e le somme aggiuntive corrisposte”.
SOSPENSIONE VERSAMENTI
Il Decreto in esame modifica nuovamente l’art. 68, comma 1, DL n. 18/2020, c.d. “Decreto Cura Italia”, prorogando dal 28.2.2021 al 30.4.2021 la sospensione dei termini di versamento delle somme derivanti da:
- cartelle di pagamento emesse dall’Agente della riscossione;
- avvisi di accertamento e avvisi di addebito INPS esecutivi ex artt. 29 e 30, DL n. 78/2010;
- atti di accertamento esecutivi emessi dall’Agenzia delle Dogane ai fini della riscossione delle risorse proprie dell’UE e dell’IVA all’importazione;
- atti di ingiunzione fiscale emessi dagli Enti territoriali ex RD n. 639/1910;
- atti esecutivi emessi dagli Enti locali ai sensi dell’art. 1, comma 792, Finanziaria 2020.
Si rammenta che, per effetto della previsione di cui all’art. 68, come evidenziato dall’Agenzia delle Entrate nella Circolare 20.8.2020, n. 25/E risultano, di conseguenza, sospesi:
- i termini di pagamento (e, conseguentemente, le attività di recupero, anche coattivo), relativi a carichi, affidati all’Agente della riscossione, derivanti da avvisi esecutivi dell’Agenzia delle Entrate, dell’Agenzia delle Dogane e dell’INPS e da atti esecutivi di cui all’art. 1, comma 792, Legge n. 160/2019 (Finanziaria 2020), ovvero da ruoli / cartelle, in scadenza nello stesso periodo (compresi quelli dilazionati ex art. 19, DPR n. 602/73), con conseguente “congelamento”, per la durata dello stesso periodo di sospensione, dell’applicazione degli interessi di mora ex art. 30, DPR n. 600/73;
- la notifica di nuove cartelle di pagamento (e, conseguentemente, le attività di recupero, anche coattivo), afferenti i carichi affidati sia prima dell’inizio del periodo di sospensione, sia durante tale periodo;
- le attività di recupero, anche coattivo, dei carichi (avvisi di accertamento esecutivi / avvisi di addebito / atti esecutivi e ruoli / cartelle di pagamento) già scaduti prima del periodo di sospensione, con “congelamento” degli interessi di mora durante il periodo di sospensione.
Con particolare riguardo alla sospensione dei versamenti, la stessa originariamente opera(va) relativamente alle somme in scadenza nel periodo 8.3 – 31.5.2020.
I versamenti sospesi, dovendo essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione, risulta(va)no dovuti entro il 30.6.2020. Il termine finale di sospensione, originariamente fissato al 31.5, è stato più volte oggetto di proroga, con conseguente slittamento anche del termine di effettuazione dei versamenti sospesi. Da ultimo l’art. 1, DL n. 7/2021, trasfuso in sede di conversione nell’art. 22-bis, DL n. 183/2020, c.d. “Decreto Milleproroghe”, ha fissato detto termine al 28.2.2021, con la conseguenza che la sospensione opera(va) per i versamenti in scadenza nel periodo 8.3.2020 – 28.2.2021, che dovevano essere effettuati in unica soluzione entro il 31.3.2021.
Ora, il DL n. 41/2021 proroga dal 28.2 al 30.4.2021 il termine di sospensione e, pertanto, i versamenti in scadenza nel periodo 8.3.2020 – 30.4.2021 dovranno essere effettuati in unica soluzione entro il 31.5.2021.
In alternativa al pagamento in unica soluzione è comunque possibile richiedere la rateizzazione.
Va evidenziato che nel periodo di sospensione e, pertanto, ora fino al 30.4.2021, per effetto di quanto disposto dell’art. 153, DL n. 34/2020, non opera la previsione ex art. 48-bis, DPR n. 602/73 in base alla quale le Pubbliche amministrazioni e le società a prevalente partecipazione pubblica, prima di pagare, a qualunque titolo, somme di importo superiore a € 5.000 devono verificare, anche con modalità telematiche, se il soggetto beneficiario risulta inadempiente al versamento di una o più cartelle di pagamento per un importo complessivo pari almeno a € 5.000. Posto che il DL n. 41/2021 è entrato in vigore il 23.3.2021, il comma 3 dell’art. 1 in esame dispone che la previsione del citato art. 153 è applicabile anche alle verifiche effettuate nel periodo 1.3 – 23.3.2021.
PROROGA TERMINI DECADENZA / PRESCRIZIONE NOTIFICA CARTELLE
Tenuto conto dell’ampliamento del periodo di sospensione dei versamenti delle somme derivanti da cartelle / avvisi di accertamento, è stato altresì modificato, ad opera della lett. d) del comma 1, il comma 4-bis dell’art. 68, DL n. 18/2020. In particolare è disposta la proroga di 24 mesi dei termini di decadenza / prescrizione per la notifica di:
- cartelle di pagamento relative a entrate tributarie / non tributarie derivanti da affidamenti all’Agente della riscossione nel predetto periodo 8.3.2020 (o 21.2.2020) – 30.4.2021 e, successivamente, fino al 31.12.2021;
- cartelle di pagamento (escluse quelle riferite alle entrate degli Enti territoriali) derivanti da affidamenti all’Agente della riscossione anche successivamente al 31.12.2021, relative a:
- dichiarazioni presentate nel 2018, per le somme dovute a seguito dell’attività di liquidazione prevista dagli artt. 36-bis, DPR n. 600/73 e 54-bis, DPR n. 633/72;
- dichiarazioni dei sostituti d’imposta presentate nel 2017, per le somme dovute ex artt. 19 e 20, TUIR;
- dichiarazioni presentate nel 2017 e 2018, per le somme dovute a seguito dell’attività di controllo formale prevista dall’art. 36-ter, DPR n. 600/73.
PROROGA VERSAMENTI “ROTTAMAZIONE” / “SALDO E STRALCIO”
Relativamente alle somme dovute ai fini della c.d. “rottamazione dei ruoli” (anche per risorse proprie dell’UE e dell’IVA all’importazione) e del c.d. “saldo e stralcio”, l’art. 68, comma 3, DL n. 18/2020, ha differito all’1.6.2020 i termini di versamento scaduti rispettivamente il 28.2.2020 e 31.3.2020. A seguito della riscrittura del citato comma 3 ad opera dell’art. 154, DL n. 34/2020, c.d. “Decreto Rilancio”, il mancato / insufficiente / tardivo versamento, alle relative scadenze, delle rate dovute nel 2020 non determina(va) l’inefficacia della definizione a condizione che il versamento integrale delle stesse fosse effettuato entro il 10.12.2020, prorogato all’1.3.2021 dall’art. 4, DL n. 157/2020. Ora l’art. 4, comma 1, lett. b) del Decreto in esame dispone che è considerato tempestivo:
- il versamento effettuato entro il 31.7.2021 delle rate in scadenza nel 2020;
- il versamento effettuato entro il 30.11.2021 delle rate in scadenza il 28.2 – 31.3 – 31.5 e 31.7.2021.
Il pagamento entro i nuovi termini non richiede il versamento di interessi e non comporta la perdita dei benefici della definizione agevolata.
CANCELLAZIONE DEBITI DI IMPORTO RESIDUO FINO A € 5.000
Il comma 4 del citato art. 4 prevede l’annullamento automatico dei debiti di importo residuo, al 23.3.2021, fino a € 5.000, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati all’Agente della riscossione nel periodo 1.1.2000 – 31.12.2010, ancorché ricompresi nelle definizioni di cui artt. 3, DL n. 119/2018 e 16-bis, DL n. 34/2019 (“rottamazione”) nonché dell’art. 1, commi da 184 a 198, Legge n. 145/2018 (“saldo e stralcio”). Tale previsione interessa i soggetti che nel 2019 (ovvero nel periodo d’imposta in corso al 31.12.2019 per i soggetti diversi dalle persone fisiche) hanno conseguito un reddito imponibile fino a € 30.000.
Fino alla data stabilita dal MEF, per i debiti di importo residuo al 23.3.2021 fino a € 5.000 sono sospesi la riscossione nonché i relativi termini di prescrizione.
Restano ferme le disposizioni di cui all’art. 4, DL n. 119/2018 in materia di stralcio automatico dei debiti di importo residuo, al 24.10.2018, fino a € 1.000 risultanti da carichi affidati all’Agente della riscossione dal 2000 al 2010.
SOMME ESCLUSE DALLA CANCELLAZIONE
Per espressa previsione del comma 9 del citato art. 4, la cancellazione automatica non opera per i debiti relativi ai carichi di cui all’art. 3, comma 16, lett. a), b) e c), DL n. 119/2018 ossia relativi a:
- somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato ai sensi dell’art. 16, Regolamento UE 13.7.2015, n. 2015/1589;
- crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti;
- multe / ammende / sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti / sentenze penali di condanna;
- risorse proprie tradizionali dell’UE e IVA all’importazione.
DEFINIZIONE AGEVOLATA COMUNICAZIONI DI IRREGOLARITÀ
L’art. 5, commi da 1 a 7, DL n. 41/2021, “in considerazione dei gravi effetti derivanti dall’emergenza epidemiologica da COVID -19, al fine di sostenere gli operatori economici che hanno subito riduzioni del volume d’affari nell’anno 2020” riconosce la possibilità di definire le somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni, richieste con le comunicazioni di irregolarità di cui agli artt. 36-bis, DPR n. 600/73 e 54-bis, DPR n. 633/72:
- elaborate entro il 31.12.2020 e non inviate / spedite ai contribuenti per effetto della sospensione stabilita dall’art. 157, DL n. 34/2020 con riferimento alle dichiarazioni relative al periodo d’imposta in corso al 31.12.2017 (ossia, 2017 per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare);
- elaborate entro il 31.12.2021 con riferimento alle dichiarazioni relative al periodo d’imposta in corso al 31.12.2018 (ossia, 2018 per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare).
SOGGETTI INTERESSATI
La definizione può essere effettuata dai soggetti:
- con partita IVA attiva al 23.3.2021;
- che hanno subìto una riduzione del volume d’affari 2020 (mod. IVA 2021) superiore al 30% del volume d’affari 2019 (mod. IVA 2020).
MODALITÀ DI DEFINIZIONE
L’Agenzia delle Entrate, sulla base dei dati risultanti dalle predette dichiarazioni, individua i soggetti beneficiari della definizione ed invia agli stessi tramite PEC o raccomandata A/R, contestualmente alle relative comunicazioni di irregolarità, la proposta di definizione riportante l’importo “ridotto” di quanto dovuto (con l’apposito Provvedimento attuativo l’Agenzia delle Entrate potrà individuare ulteriori modalità di invio al contribuente della comunicazione di irregolarità / proposta di definizione).
La definizione si perfeziona con il pagamento delle imposte, interessi e contributi previdenziali indicati nella proposta, con esclusione delle sanzioni / somme aggiuntive, secondo le modalità ed i termini stabiliti dal D.Lgs. n. 462/97 per la riscossione delle somme dovute a seguito dei controlli automatizzati, ossia in un massimo di 8 rate trimestrali di pari importo o, se superiori a € 5.000, in un numero massimo di 20 rate trimestrali di pari importo.
Le somme versate fino a concorrenza dei debiti definibili, anche anteriormente alla definizione:
- “restano definitivamente acquisite”;
- non sono rimborsabili;
- non sono utilizzabili in compensazione per il versamento del debito residuo.
PROROGA NOTIFICA CARTELLE PAGAMENTO DICHIARAZIONI
Il comma 8 dell’art. 5 del Decreto in esame interviene infine anche in materia di decadenza dei termini di cui all’art. 25, DPR n. 602/73, prevedendo la proroga di 1 anno del termine di decadenza per la notifica delle cartelle di pagamento riferite alle dichiarazioni presentate nel 2019. Di conseguenza è prorogato:
- dal 31.12.2022 al 31.12.2023 il termine per la notifica delle cartelle riferite a somme dovute a seguito dei controlli automatizzati delle dichiarazioni ex artt. 36-bis, DPR n. 600/73 e 54-bis, DPR n. 633/72;
- dal 31.12.2023 al 31.12.2024 il termine per la notifica delle cartelle riferite a somme dovute a seguito dei controlli formali delle dichiarazioni ex artt. 36-ter, DPR n. 600/73.
Lo Studio rimane a disposizione per qualsiasi chiarimento.
Cordiali saluti.