Riferimenti normativi:

  • 32, DL n. 73/2021

Il DL 25.5.2021 n. 73 (c.d. decreto “Sostegni-bis”), entrato in vigore il 26.5.2021, ha previsto all’art. 32 un ulteriore credito d’imposta riferito alle spese sostenute per:

  • la sanificazione dei luoghi di lavoro;
  • l’acquisto di dispositivi di protezione (DPI) per la tutela della salute dei lavoratori e degli utenti.

 

SOGGETTI BENEFICIARI

I soggetti beneficiari sono così individuati:

  • esercenti attività d’impresa / lavoro autonomo;
  • enti non commerciali, compresi gli Enti del Terzo settore (ETS) e gli enti religiosi civilmente riconosciuti;
  • strutture ricettive extra-alberghiere a carattere non imprenditoriale munite del codice identificativo regionale (ex art. 13-quater, comma 4, DL n. 34/2020, c.d. “Decreto Rilancio”).

SPESE AGEVOLABILI

L’agevolazione è riconosciuta per le spese di:

  • sanificazione degli ambienti in cui si esercita l’attività lavorativa / istituzionale e degli strumenti utilizzati nell’ambito di tali attività;
  • somministrazione di tamponi a coloro che prestano la propria opera nell’ambito delle attività lavorative / istituzionali esercitate dai suddetti soggetti;
  • acquisto di:
    • DPI (ad esempio, mascherine / guanti / visiere / occhiali protettivi / tute protettive / calzari) conformi ai requisiti di sicurezza previsti dalla normativa comunitaria;
    • prodotti detergenti / disinfettanti;
    • DPI diversi dai precedenti e relative spese di installazione (ad esempio, termometri / termoscanner / tappeti / vaschette decontaminanti e igienizzanti) conformi ai requisiti di sicurezza previsti dalla normativa comunitaria e relative spese di installazione;
    • dispositivi (ad esempio, barriere / pannelli protettivi) per il mantenimento della distanza di sicurezza interpersonale e relative spese di installazione.

CREDITO D’IMPOSTA SPETTANTE

Tale credito d’imposta:

  • è pari al 30% delle spese agevolabili sostenute nei mesi di giugno, luglio e agosto 2021;
  • non può superare il limite di € 60.000.

Merita evidenziare che l’ammontare massimo (effettivo) del credito d’imposta fruibile è determinato sulla base della percentuale resa nota con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, da emanare entro il 12 novembre 2021. Detta percentuale è ottenuta rapportando il limite complessivo di spesa all’ammontare complessivo dei crediti d’imposta richiesti.

  • può essere utilizzato:
    • nel mod. REDDITI relativo al periodo d’imposta in cui è stata sostenuta la spesa agevolata, e pertanto nel mod. REDDITI 2022;
    • in compensazione tramite mod. F24, a partire dal giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del Provvedimento con cui l’Agenzia delle Entrate renderà nota la percentuale utilizzabile per determinare il credito spettante a ciascun beneficiario.

In particolare, con riferimento all’utilizzo in compensazione del credito d’imposta:

  • il mod. F24 va presentato esclusivamente mediante i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate (Entratel / Fisconline). Con una prossima Risoluzione sarà istituito l’apposito codice tributo;
  • non operano i limiti di:
    • € 700.000 annui per l’utilizzo in compensazione dei crediti, ex art. 34, Legge n. 388/2000 (aumentato a € 2.000.000, per il 2021, dall’art. 22, DL n. 73/2021, c.d. “Decreto Sostegni-bis”);
    • € 250.000 annui previsto per i crediti da indicare nel quadro RU del mod. REDDITI, ex art. 1, comma 53, Legge n. 244/2007.

MODELLO PER LA RICHIESTA

Con il Provvedimento del 15.7.2021, l’Agenzia delle Entrate ha reso disponibile l’apposito modello (con le relative istruzioni) con cui il beneficiario del predetto credito d’imposta deve comunicare l’ammontare delle spese agevolabili.

La comunicazione va presentata dal 4.10.2021 al 4.11.2021:

  • utilizzando l’apposito modello denominato “Comunicazione delle spese per la sanificazione e l’acquisto dei dispositivi di protezione”;
  • esclusivamente in via telematica, utilizzando il servizio web disponibile nell’area riservata del sito Internet dell’Agenzia delle Entrate / mediante i canali telematici dell’Agenzia (Entratel / Fisconline):
    • direttamente dal contribuente;
    • tramite un intermediario abilitato (ad esempio, dottore commercialista / CAF).

Nel predetto periodo (4.10 – 4.11.2021) il beneficiario può:

  • inviare una nuova comunicazione in sostituzione di quella inviata in precedenza, in quanto l’ultima comunicazione trasmessa validamente sostituisce tutte le precedenti;
  • presentare una rinuncia integrale al credito d’imposta comunicato in precedenza.

Lo Studio rimane a disposizione per la presentazione della pratica.

Cordiali saluti.

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