L’Agenzia delle Entrate, con il provvedimento n. 293390/2021 del 28 ottobre 2021 ha precisato le nuove modalità di emissione delle fatture elettroniche a partire dall’anno 2022 in presenza di dichiarazioni di intento. La disposizione si colloca nell’ambito delle modalità operative per prevenire il rischio delle frodi in materia di Iva.
Di seguito riportiamo il paragrafo integrale per quanto qui rilevante, che espone in modo puntuale le indicazioni per l’emissione delle fatture a partire dal 2022 con evidenziazione in grassetto dei passaggi salienti:
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Modalità di emissione di fatture elettroniche non imponibili ai sensi dell’art. 8, comma 1, lett. c) del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 trasmesse tramite il Sistema di Interscambio (SdI) di cui all’articolo 1, commi 211 e 212, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
4.1. Per emettere la fattura elettronica per operazioni non imponibili, ai sensi dell’art. 8, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, da trasmettere al sistema SDI, nei confronti di un esportatore abituale, si deve utilizzare esclusivamente il tracciato xml della fattura ordinaria allegato al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 30 aprile 2018 e successive modificazioni.
La fattura elettronica deve riportare nel campo 2.2.1.14 il codice specifico N3.5 “Non imponibili – a seguito di dichiarazioni d’intento”, nonché gli estremi del protocollo di ricezione della dichiarazione d’intento trasmessa all’Agenzia delle entrate dall’esportatore abituale. Il numero di protocollo della dichiarazione d’intento, rilevabile dalla ricevuta telematica rilasciata dall’Agenzia delle entrate, è composto di due parti:
- la prima, formata da 17 cifre (es. 08060120341234567);
- la seconda, di 6 cifre (es. 000001), che rappresenta il progressivo e che deve essere separata dalla prima dal segno “-“ oppure dal segno “/”.
In particolare, dal 1° gennaio 2022 deve essere compilato un blocco 2.2.1.16 <AltriDatiGestionali> per ogni dichiarazione d’intento, come di seguito specificato:
- nel campo 2.2.1.16.1deve essere riportata la dicitura “INTENTO”;
- nel campo 2.2.1.16.2deve essere riportato il protocollo di ricezione della dichiarazione d’intento e il suo progressivo separato dal segno “-” oppure dal segno “/” (es. 08060120341234567-000001);
- nel campo 2.2.1.16.4deve essere riportata la data della ricevuta telematica rilasciata dall’Agenzia delle entrate e contenente il protocollo della dichiarazione d’intento.
4.2. L’invalidazione della dichiarazione d’intento [….], comporta lo scarto della fattura elettronica trasmessa al Sistema di Interscambio (SdI), recante il titolo di non imponibilità ai fini IVA ai sensi dell’art. 8, comma 1, lettera c) decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e il numero di protocollo di ricezione di una dichiarazione d’intento invalidata. Il motivo dello scarto è specificato nella ricevuta recapitata ai sensi del punto 2.4 del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 30 aprile 2018 e successive modificazioni.
Verifica della corretta emissione della dichiarazione di intento
Si coglie l’occasione per ricordare che, a seguito delle modifiche effettuate negli ultimi anni in materia di ricezione e annotazione delle lettere di intento, è posta in capo al destinatario (cedente) la verifica della corretta emissione della dichiarazione da parte del cessionario.
Il riscontro dell’avvenuta presentazione potrà essere fatto a questo:
https://telematici.agenziaentrate.gov.it/VerIntent/VerificaIntent.do?evento=carica
Si ricorda infine che la lettera di intento, affinché sia validamente utilizzabile per la fatturazione senza applicazione dell’Iva, dovrà essere stata emessa e spedita in forma telematica all’Agenzia delle Entrate in data anteriore all’ordine di acquisto (se trattasi di compravendita di beni) e, in ogni caso, prima della data di emissione della fattura di cessione dei beni o prestazione dei servizi.
Lo studio rimane a disposizione.
Cordiali saluti.