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	<title>Studio VS &#8211; Vetrano Associati</title>
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	<description>Consulenza societaria, fiscale e aziendale</description>
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	<title>Studio VS &#8211; Vetrano Associati</title>
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	<item>
		<title>BONUS PUBBLICITA’ 2022</title>
		<link>https://www.vetranoassociati.it/circolari/bonus-pubblicita-2022/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Studio VS]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Mar 2022 14:03:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Circolari]]></category>
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					<description><![CDATA[Riferimenti normativi: 57-bis, DL n. 50/2017 DPCM n. 90/2018 98, comma 1, DL n. 18/2020 186, DL n. 34/2020 1, comma 608, Legge n. 178/2020 67, commi 10 e 13, DL n. 73/2021 La Legge di bilancio 2021 (articolo 1, comma 608, L. 178/2020) ha prorogato al 2022 il regime “straordinario” del credito d’imposta per...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div class="row "><div class="wpv-grid grid-1-1  wpv-first-level first unextended" style="padding-top:0px;padding-bottom:0px" id="wpv-column-1294630d341fd6bd107ab849119de00e" ><p><em><u>Riferimenti normativi:</u></em></p>
<ul>
<li><strong> 57-bis, DL n. 50/2017</strong></li>
<li><strong>DPCM n. 90/2018</strong></li>
<li><strong> 98, comma 1, DL n. 18/2020</strong></li>
<li><strong> 186, DL n. 34/2020</strong></li>
<li><strong>1, comma 608, Legge n. 178/2020</strong></li>
<li><strong> 67, commi 10 e 13, DL n. 73/2021</strong></li>
</ul>
<p>La Legge di bilancio 2021 (<a href="https://portale.ecevolution.it/loginServlet?encParam=5A609037C3FD53161B3A7340F3BA77D98EA782AB51A64B3E68FF6FAF02F5543203006657BC79E7B436D85D372E6EE451B6AC7A3155DC1A559DB187B4985D972B83A70D8B6E788D2CD77FA2FEAD4C74E87A7F13EC6600967C752A531F0C8F92BCC5131CE4F4E8806EAF6E01D45032CC41E17D63273B131C149CE0950172549BCB8D9CC79A6E381304CBD91380B56B8A21D3206A7E94DE78DE979A49E714BD2BAFD68E4C52F0258811635AB5E5E6458F37FA3A751558F4BC690BC10B8936B7ABF4D6AEC3D12080EA7027E7E27B91BF9161">articolo 1, comma 608, L. 178/2020</a>) ha prorogato al 2022 il regime “straordinario” del credito d’imposta per investimenti pubblicitari.</p>
<p>Nello specifico, per gli anni 2021 e 2022, il credito d’imposta per gli investimenti pubblicitari è concesso:</p>
<ul>
<li>a imprese, lavoratori autonomi, enti non commerciali;</li>
<li>nella misura unica del 50% del valore degli investimenti pubblicitari effettuati sui giornali quotidiani e periodici, anche in formato digitale;</li>
<li>entro il limite massimo di 50 milioni di euro per ciascun anno.</li>
</ul>
<p>L’art. 67, commi 10 e 13, DL n. 73/2021, c.d. “Decreto Sostegni-bis”, ha disposto che la misura unica del 50% è applicabile anche agli investimenti radio-TV.</p>
<p><strong>PRENOTAZIONE DELL’AGEVOLAZIONE 2022</strong></p>
<p>Come previsto dall’art. 5, DPCM n. 90/2018, i soggetti interessati devono presentare, nel periodo 1.3 – 31.3 di ciascun anno, un’istanza da inviare, tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate (Fisconline / Entratel) utilizzando l’apposito modello.</p>
<p>Pertanto, per il 2022, la “Comunicazione per l’accesso al credito d’imposta”, contenente i dati relativi agli investimenti effettuati / da effettuare (a carattere “prenotativo”) va presentata dall’1.3 al 31.3.2022.</p>
<p>La determinazione del credito d’imposta spettante al singolo richiedente è effettuata sulla base dei dati relativi agli investimenti effettivamente realizzati, che devono essere trasmessi con la medesima modalità utilizzata per la prenotazione. Tale “Dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati”, con riferimento agli investimenti effettuati nel 2022, va trasmessa dall’1.1 al 31.1.2023.</p>
<p>Lo Studio rimane a disposizione per qualsiasi chiarimento.</p>
<p>Cordiali saluti.</div></div>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>LEGGE DI BILANCIO 2022 &#124; Principali novità</title>
		<link>https://www.vetranoassociati.it/circolari/legge-di-bilancio-2022-principali-novita/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Studio VS]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Jan 2022 19:21:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Circolari]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.vetranoassociati.it/?p=1</guid>

					<description><![CDATA[Riferimenti normativi: Legge n. 234 del 30 dicembre 2021 Premessa Sul Supplemento Ordinario n. 49 alla Gazzetta Ufficiale n. 310 del 31.12.2021 è stata pubblicata la Legge n. 234 del 30 dicembre 2021 (legge di bi­lancio 2022), in vigore dall’1.1.2022. Nella presente circolare vengono brevemente illustrate le principali novità in materia fiscale ed altre novità....]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div class="row "><div class="wpv-grid grid-1-1  wpv-first-level first unextended" style="padding-top:0px;padding-bottom:0px" id="wpv-column-1184ce2d8eb2618a8b66307917dc234e" ><em><u>Riferimenti normativi:</u></em>
<ul>
 	<li><strong>Legge n. 234 del 30 dicembre 2021</strong></li>
</ul>
Premessa

Sul Supplemento Ordinario n. 49 alla Gazzetta Ufficiale n. 310 del 31.12.2021 è stata pubblicata la Legge n. 234 del 30 dicembre 2021 (legge di bi­lancio 2022), in vigore dall’1.1.2022.

Nella presente circolare vengono brevemente illustrate le principali novità in materia fiscale ed altre novità.

Seguiranno apposite circolari che tratteranno in modo approfondito le tematiche più rilevanti.

principali novità in materia fiscale e agevola­ti­va
<table width="0">
<thead>
<tr>
<td width="113">Argomento</td>
<td colspan="2" width="529">Descrizione</td>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td width="113">Riforma dell’IRPEF &#8211;
Modifica degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni d’imposta
per tipologie
reddituali &#8211;
Modifiche al
“trattamento
integrativo della retribuzione”&nbsp;

<em> </em></td>
<td colspan="2" width="529">Viene prevista una riforma dell’IRPEF allo scopo di ridurre il c.d. “cuneo fiscale” e l’imposizione fiscale, che prevede:

·       la rimodulazione degli scaglioni di reddito imponibile e delle aliquote applicabili, di cui all’art. 11 co. 1 del TUIR;

·       la modifica delle detrazioni d’imposta per tipologie reddituali, di cui all’art. 13 del TUIR;

·       la modifica del “trattamento integrativo della retribuzione”.

Nuovi scaglioni di reddito imponibile e aliquote IRPEF

Ai sensi del nuovo art. 11 co. 1 del TUIR, le aliquote IRPEF applicabili agli scaglioni di reddito imponibile si riducono da 5 a 4, così articolate:

·       fino a 15.000,00 euro Ý 23%;

·       oltre 15.000,00 euro e fino a 28.000,00 euro Ý 25%;

·       oltre 28.000,00 euro e fino a 50.000,00 euro Ý 35%;

·       oltre 50.000,00 euro Ý 43%.

In precedenza, invece, le aliquote IRPEF erano così articolate:

·       fino a 15.000,00 euro Ý 23%;

·       oltre 15.000,00 euro e fino a 28.000,00 euro Ý 27%;

·       oltre 28.000,00 euro e fino a 55.000,00 euro Ý 38%;

·       oltre 55.000,00 euro e fino a 75.000,00 euro Ý 41%;

·       oltre 75.000,00 euro Ý 43%.

Modifiche alle detrazioni d’imposta per tipologie reddituali

Vengono modificate le detrazioni d’imposta per tipologie reddituali, di cui all’art. 13 del TUIR, mantenendo la precedente suddivisione relativa:

·       ai redditi di lavoro dipendente (escluse le pensioni) e ad alcuni redditi assimilati;

·       ai redditi derivanti da pensioni;

·       ai redditi derivanti dagli asse­gni periodici percepiti dal coniuge separato o divor­ziato;

·       agli altri redditi assimilati al lavoro dipendente, ai redditi di lavoro autonomo, ai redditi d’impresa minore e ad alcuni redditi diversi.

Viene abrogata l’ulteriore detrazione IRPEF prevista dall’art. 2 del DL 3/2020 a favore dei titolari di redditi di lavoro dipendente (esclusi i pensionati) e di alcuni redditi assimilati<em>, </em>con un reddito complessivo superiore a 28.000,00 euro e fino a 40.000,00 euro, in quanto “assorbita” dalle nuove detrazioni di cui all’art. 13 del TUIR.

Modifiche al “trattamento integrativo della retribuzione”

A seguito della suddetta riforma dell’IRPEF, viene modificata la disciplina del “trattamento integrativo della retribuzione” previsto dall’art. 1 del DL 3/2020 a favore dei titolari di redditi di lavoro dipendente (esclusi i pensionati) e di alcuni redditi assimilati (c.d. “<em>bonus</em> di 100,00 euro al mese”).

Il limite di reddito complessivo per poter beneficiare del “trattamento integrativo della retribuzione” viene ridotto, in generale, da 28.000,00 a 15.000,00 euro.

Per i contribuenti con un reddito complessivo superiore a 15.000,00 ma non a 28.000,00 euro, viene invece introdotta una particolare “clausola di salvaguardia” al fine di tutelare situazioni di “incapienza”; il “trattamento integrativo della retribuzione” viene infatti riconosciuto per un ammontare:

·       determinato in misura pari alla differenza tra la somma di determinate detrazioni d’imposta e l’IRPEF lorda;

·       comunque non superiore a 1.200,00 euro annui.

Decorrenza delle nuove disposizioni

Le nuove disposizioni in materia di IRPEF sono entrate in vigore l’1.1.2022 e si applicano quindi a decorrere dal periodo d’imposta 2022 (modello 730/2023 o REDDITI PF 2023).

Per il periodo d’imposta 2021 (modello 730/2022 o REDDITI PF 2022) restano applicabili le precedenti disposizioni.

Effettuazione delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati

Le nuove disposizioni in materia di IRPEF sono già applicabili in sede di effettuazione delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati relativi al periodo d’imposta 2022, ai sensi degli artt. 23 e 24 del DPR 600/73.</td>
</tr>
<tr>
<td width="113">Esclusione
da IRAP di
professionisti
e imprenditori
individuali</td>
<td colspan="2" width="529">A decorrere dal periodo d’imposta 2022, l’IRAP non è più dovuta dalle persone fisiche esercenti:

·       attività commerciali;

·       arti e professioni.

Restano invece soggetti ad IRAP gli altri contribuenti che già ora scontano l’imposta (es. società di capitali, società di persone, enti commerciali e non commerciali, studi associati e associazioni tra professionisti).

Professionisti e imprenditori già esclusi da IRAP

Prima del 2022, risultano già esclusi da IRAP i professionisti e i “piccoli” imprenditori che, in alternativa:

·       si avvalgano del regime forfetario <em>ex</em> L. 190/2014 o di quello di van­tag­gio <em>ex</em> DL 98/2011;

·       siano privi di autonoma organizzazione (<em>ex</em> art. 2 del DLgs. 446/97), se­condo la nozione delineata nel corso degli anni dalla giurisprudenza di legittimità e di merito (o, per i medici convenzionati con strutture ospedaliere, dall’art. 1 co. 1-<em>bis</em> del DLgs. 446/97).

Ultimi adempimenti relativi al 2021

Se ancora soggette ad IRAP nel 2021, le persone fisiche esercenti attività d’impresa ed arti e professioni nel 2022 dovranno ancora:

·       presentare la dichiarazione IRAP 2022 (relativa al 2021) entro il 30.11.2022;

·       versare il saldo IRAP (relativo al 2021) entro il 30.6.2022 (ovvero entro il 22.8.2022, con la maggiorazione dello 0,4%).

Non sono invece più dovuti gli acconti relativi al 2022.</td>
</tr>
<tr>
<td width="113">Sostituzione del <em>Patent box</em> con la nuova “super deduzione” dei costi di ricerca
e sviluppo</td>
<td colspan="2" width="529">Rispetto alla versione originaria dell’art. 6 del DL 146/2021 convertito:

·       le nuove disposizioni sulla “super deduzione” si applicano dalle opzioni relative al periodo d’imposta 2021 (soggetti “solari”);

·       non sono più esercitabili le opzioni <em>Patent box</em> con riferimento ai periodi d’imposta 2021 e successivi;

·       la misura percentuale della maggiorazione è stata incrementata al 110%;

·       sono esclusi dai beni agevolabili i marchi d’impresa e il <em>know how</em>;

·       è stato eliminato il divieto di cumulo con il credito d’imposta ricerca e sviluppo.</td>
</tr>
<tr>
<td width="113">Credito d’imposta per investimenti in beni
strumentali</td>
<td colspan="2" width="529">Viene prorogato dal 2022 al 2025 il credito d’imposta per investimenti in beni materiali e immateriali “4.0”, con modifiche in merito alla misura dell’agevolazione.

Credito d’imposta per i beni materiali “4.0”

Per gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi “4.0”, compresi nell’Allegato A alla L. 232/2016, effettuati dal 2023 al 2025, il credito d’imposta è riconosciuto (solo alle imprese) nella misura del:

·       20% del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro;

·       10% del costo, per la quota di investimenti tra 2,5 e 10 milioni di euro;

·       5% del costo, per la quota di investimenti tra 10 e 20 milioni di euro.

Credito d’imposta per i beni immateriali “4.0”

Il credito d’imposta per gli investimenti in beni immateriali “4.0”, compresi nell’Allegato B alla L. 232/2016, è riconosciuto:

·       per gli investimenti effettuati dal 16.11.2020 al 31.12.2023, nella misura del 20%, con limite massimo annuale di costi pari a 1 milione di euro;

·       per gli investimenti effettuati nel 2024, nella misura del 15%, con un limite di costi ammissibili pari a 1 milione di euro;

·       per gli investimenti effettuati nel 2025, nella misura del 10%, con un limite massimo di costi ammissibili pari a 1 milione di euro.</td>
</tr>
<tr>
<td width="113">Credito d’imposta per ricerca,
sviluppo
e innovazione</td>
<td colspan="2" width="529">Viene prorogato il credito d’imposta per gli investimenti in ricerca e sviluppo, in transizione ecologica, in innovazione tecnologica 4.0 e in altre attività in­novative, con alcune modifiche in merito alla misura dell’agevolazione.

In particolare:

·       il credito d’imposta per investimenti in ricerca e sviluppo viene prorogato fino al 2031, mantenendo fino al 2022 la misura già prevista (20%, nel limite di 4 milioni di euro); per i successivi periodi d’imposta fino al 2031, la misura è del 10% e nel limite di 5 milioni di euro;

·       il credito d’imposta per le attività di innovazione tecnologica e di <em>design</em> e ideazione estetica è prorogato fino al 2025, mantenendo per i periodi d’imposta 2022 e 2023 la misura del 10% e prevedendo per i periodi d’imposta 2024 e 2025 la misura del 5%, fermo restando il limite annuo di 2 milioni di euro;

·       per le attività di innovazione tecnologica finalizzate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati per il raggiungimento di un obiettivo di transizione ecologica o di innovazione digitale 4.0, il credito d’imposta è prorogato fino al 2025 ed è riconosciuto:

–     per il 2022, nella misura già prevista del 15%, nel limite di 2 milioni di euro;

–     per il 2023, nella misura del 10% nel limite massimo annuo di 4 milioni di euro;

–     per il 2024 e il 2025, nella misura del 5% nel limite annuale di 4 milioni di euro.</td>
</tr>
<tr>
<td width="113">Credito d’imposta per la quotazione delle PMI</td>
<td colspan="2" width="529">Viene prorogato al 2022 il credito d’imposta sui costi di consulenza relativi alla quota­zione delle PMI, riducendo l’importo massimo da 500.000,00 a 200.000,00 euro.</td>
</tr>
<tr>
<td width="113">Sospensione degli
ammortamenti &#8211; Estensione al bilancio 2021</td>
<td colspan="2" width="529">Viene esteso anche ai bilanci relativi all’esercizio 2021 il regime derogatorio di cui all’art. 60 co. 7-<em>bis</em> ss. del DL 104/2020 convertito, che ha consentito ai soggetti che re­digono il bilancio in base alle disposizioni del codice civile di sospendere (in misura variabile da zero fino al 100%) gli ammortamenti delle immobilizzazioni materiali e immateriali nei bilanci relativi all’esercizio 2020.

La sospensione si applica, nell’esercizio 2021, per i soli soggetti che, nell’esercizio 2020, non hanno effettuato il 100% dell’ammortamento.

La stessa sembrerebbe, quindi, preclusa ai soggetti che hanno sospeso soltanto una parte della quota di ammortamento.</td>
</tr>
<tr>
<td width="113">Rivalutazione
dei beni d’impresa
e riallineamento dei valori civili
e fiscali</td>
<td colspan="2" width="529">Con alcune modifiche all’art. 110 del DL 104/2020 si stabilisce che, per i maggiori valori imputati ai marchi e all’avviamento nei bilanci 2020 in base a tale disciplina, la deducibilità degli ammortamenti è effettuata in misura non superiore ad un cinquantesimo per periodo d’imposta. Quindi, se ad esempio è stato riallineato il valore dell’av­viamento per 9 milioni di euro, per ciascun anno dal 2021 al 2070 possono essere dedotti ammortamenti per 180.000,00 euro (1/50 di 9 milioni).

È possibile mantenere l’ammortamento per diciottesimi, ma solo dietro il versamento di una ulteriore imposta sostitutiva, a scaglioni dal 12% al 16%, al netto dell’imposta sostitutiva del 3% pagata per la rivalutazione o per il riallineamento. Se viene prescelta tale opzione, per ciascun anno dal 2021 al 2038 possono essere dedotti ammortamenti per 500.000,00 euro (1/18 di 9 milioni).

Una terza opzione è quella di revocare, anche parzialmente, la disciplina fiscale della rivalutazione o del riallineamento, con modalità e termini che verranno stabiliti da un provvedimento dell’Agenzia delle Entrate. All’impresa che rinuncia agli effetti della rivalutazione o del riallineamento l’imposta sostitutiva del 3% pagata viene rimborsata, o ne è ammesso l’utilizzo in compensazione nel modello F24.

Beni diversi dai marchi e dall’avviamento

Non vi sono modifiche alla disciplina della rivalutazione o del riallineamento, se l’im-presa ha deciso di sfruttare tali agevolazioni nei bilanci 2020 con riferimento:

·       ai beni materiali;

·       ai beni immateriali diversi da marchi e avviamento (brevetti, <em>software</em>, <em>know-how</em>, diritti di utilizzazione delle prestazioni dei calciatori, ecc.);

·       alle partecipazioni.</td>
</tr>
<tr>
<td width="113">Incentivo alle aggregazioni aziendali</td>
<td colspan="2" width="529">Viene prorogato, con modifiche, l’incentivo alle aggregazioni aziendali, prevedendo che, nelle ipotesi di fusione, scissione o conferimento d’azienda, con progetto approvato o deliberato dall’organo amministrativo tra l’1.1.2021 e il 30.6.2022, sia consentita, in capo ai soggetti aventi causa, la trasformazione in credito d’imposta delle attività per imposte anticipate (DTA), anche se non iscritte in bilancio, riferite alle perdite fiscali e alle eccedenze ACE.

Viene introdotto l’ulteriore limite, in valore assoluto, dell’ammontare di DTA trasformabili, pari a 500 milioni di euro.

Viene altresì eliminata, per il 2022, la possibilità di accedere al c.d. “<em>bonus</em> aggregazioni” di cui all’art. 11 del DL 34/2019.</td>
</tr>
<tr>
<td width="113">Interventi
di recupero
del patrimonio edilizio &#8211; Proroga</td>
<td colspan="2" width="529">Viene prorogata, con riferimento alle spese sostenute fino al 31.12.2024, la de­tra­zio­ne IRPEF del 50% per gli interventi volti al recupero del patrimonio edilizio di cui all’art. 16-<em>bis</em> co. 1 del TUIR, nel limite massimo di spesa di 96.000,00 euro per unità immo­biliare.

Rimangono ferme le ulteriori disposizioni contenute nel citato art. 16-<em>bis</em> del TUIR.</td>
</tr>
<tr>
<td width="113">Proroga della detrazione c.d. “bonus mobili”</td>
<td colspan="2" width="529">Viene prorogato, con riferimento alle spese sostenute negli anni 2022, 2023 e 2024, il c.d. “<em>bonus</em> mobili” (art. 16 co. 2 del DL 63/2013).

Per le spese sostenute nel 2022 rilevano a tal fine gli interventi di recupero del patri­monio edilizio iniziati dall’1.1.2021.

Il limite mas­si­mo di spesa detraibile è pari a:

·       10.000 euro, per le spese sostenute nel 2022;

·       5.000 euro, per le spese sostenute nel 2023 o 2024.</td>
</tr>
<tr>
<td width="113">Interventi
antisismici
(sismabonus) &#8211; Proroga</td>
<td colspan="2" width="529">Viene prorogato, con riguardo alle spese sostenute entro il 31.12.2024, il sismabonus di cui ai co. 1-<em>bis</em> ss. dell’art. 16 del DL 63/2013, con riguardo a tutte le tipologie di de­tra­zioni per interventi (50%, 70-80% e 75-85%) ed anche il c.d. “sismabonus acquisti” spettante agli acquirenti degli immobili di cui al co. 1-<em>septies</em>.</td>
</tr>
<tr>
<td width="113">Interventi di
riqualificazione energetica degli edifici &#8211; Proroga</td>
<td colspan="2" width="529">Viene prorogata alle spese sostenute fino al 31.12.2024 la detrazione IRPEF/IRES spet­tante in relazione agli interventi di riqualificazione energetica degli edifici esistenti di cui ai co. 344 &#8211; 349 dell’art. 1 della L. 296/2006 e all’art. 14 del DL 63/2013.

In generale, quindi, la detrazione spetta nella misura del 65% per le spese sostenute dal 6.6.2013 al 31.12.2024.

Si ricorda al riguardo che, dall’1.1.2018, per alcune tipologie di interventi l’aliquota della detrazione spettante è del 50%.

Per gli interventi sulle parti comuni degli edifici, sono prorogate fino al 31.12.2024, al­tresì, le detrazioni del 70-75% del c.d. “ecobonus parti comuni”, ivi comprese le detra­zioni 80-85% previste dal co. 2-<em>quater</em>1 dell’art. 14 del DL 63/2013, laddove, sempre per gli interventi relativi alle parti comuni dell’edificio, si preferisca applicare congiuntamente, anziché separatamente, l’ecobonus e il sismabonus.</td>
</tr>
<tr>
<td width="113">Superbonus del 110% &#8211; Proroga ed altre novità</td>
<td colspan="2" width="529">Per quanto concerne il superbonus del 110%, stante un termine finale “generale” fissato al 30.6.2022, la riformulazione del co. 8-<em>bis</em> dell’art. 119 del DL 34/2020 amplia il predetto termine finale sino:

·       al 31.12.2025 (con aliquota del 110% sino al 31.12.2023, del 70% per le spese so­stenute nel 2024 e del 65% per le spese sostenute nel 2025), per gli interventi ef­fet­tuati:

–     da condomìni, oppure da persone fisiche che possiedono per intero l’edificio oggetto degli interventi (il quale può essere composto al massimo da quattro unità immobiliari);

–     da persone fisiche, su unità immobiliari site all’interno dello stesso con­­dominio o dello stesso edificio interamente posseduto oggetto degli interventi di cui al trattino precedente (c.d. “interventi trainati”);

–     da ONLUS, organizzazioni di vo­lon­tariato o associazioni di promozione sociale;

·       al 31.12.2023, per gli interventi effettuati da IACP ed “enti equivalenti” (compresi quel­li effettuati da persone fisiche sulle singole unità immobiliari all’interno dello stes­so edificio) e dalle cooperative edilizie a proprietà indivisa, a condizione che al­la data del 30.6.2023 siano stati effettuati lavori per almeno il 60% dell’inter­vento complessivo;

·       al 31.12.2022, per gli interventi effettuati da persone fisiche su edifici unifamiliari, unità immobiliari “indipendenti e autonome”, o comunque unità immobiliari non ubi­cate in edifici sulle cui parti comuni si stanno effettuando interventi “trainanti” ai fini del superbonus, a condizione che alla data del 30.6.2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30% dell’intervento complessivo.

Le novità che la legge di bilancio 2022 introduce alla disciplina del superbonus 110%, di cui all’art. 119 del DL 34/2020, al di là della proroga della finestra temporale agevolata disposta con riguardo agli interventi effettuati da taluni soggetti, si estrin­se­cano in particolare:

·       nella previsione della obbligatorietà del visto di conformità, di cui al co. 11 del­l’art. 119, anche nel caso di fruizione del superbonus nella naturale configura­zio­ne di detrazione fiscale posta a scomputo dell’imposta lorda in dichiarazione dei redditi, salvo il caso in cui la dichiarazione venga presentata dal contribuente sulla base di quella “precompilata” dall’Agenzia delle Entrate, oppure per il tramite del sostituto d’imposta che gli presta assistenza fiscale;

·       nell’introduzione, nel co. 13-<em>bis</em> dell’art. 119, di un rinvio ad un apposito de­creto del Ministro della transizione ecologica, da emanarsi entro il 9.2.2022, al qua­le è demandato il compito di stabilire, “per talune tipologie di beni”, i valori massimi stabiliti ai fini dell’attestabilità della congruità delle spese sostenute;

·       nella specificazione, sempre nel co. 13-<em>bis</em> dell’art. 119, che i prezzari individuati dal DM 6.8.2020 “Requisiti” (ossia i prezzari regionali e i prez­za­ri DEI) possono essere applicati anche ai fini del rilascio dell’attestazione di con­grui­tà sulle spese sostenute per interventi di riduzione del rischio sismico (age­vo­late con il superbonus o il “semplice” sismabonus), nonché per quelle sostenute per interventi di rifacimento delle facciate esterne (agevolate con il <em>bonus </em>facciate) e per quelle sostenute per interventi di recupero del patrimonio edilizio (agevolate con la detrazione IRPEF 50%).</td>
</tr>
<tr>
<td width="113">Nuova detrazione
per le barriere architettoniche</td>
<td colspan="2" width="529">Viene introdotto un <em>bonus</em> edilizio dedicato agli interventi di eliminazione delle barriere architettoniche.

La detrazione, in particolare:

·       spetta nella misura del 75%;

·       spetta per le spese documentate sostenute dall’1.1.2022 al 31.12.2022;

·       deve essere ripartita in cinque rate di pari importo.

La detrazione nella misura del 75% delle spese sostenute è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a:

·       50.000,00 euro, per gli interventi negli edifici unifamiliari (villette e simili) o per quelli nel­­le singole unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano fun­zionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno;

·       40.000,00 euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edi­ficio, se è composto da 2 a 8 unità immobiliari;

·       30.000,00 euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edi­ficio, se è composto da più di 8 unità immobiliari.

Anche questo nuovo <em>bonus</em> edilizio viene ricompreso, mediante contestuale modifica dell’art. 121 co. 2 del DL 34/2020, nel novero di quelli per i quali è possibile esercitare le opzioni per lo sconto sul corrispettivo o la cessione del credito.</td>
</tr>
<tr>
<td width="113">Proroga del c.d. “bonus facciate”</td>
<td colspan="2" width="529">La detrazione fiscale spettante per gli interventi di rifacimento delle facciate degli im­mobili (c.d. “<em>bonus</em> facciate”), di cui all’art. 1 co. 219 &#8211; 223 della L. 160/2019, è pro­ro­gata anche alle spese sostenute nell’anno 2022, ma con una riduzione dell’aliquota dal 90% al 60%.</td>
</tr>
<tr>
<td width="113">Proroga del c.d. “bonus verde”</td>
<td colspan="2" width="529">È prorogato anche per gli anni dal 2022 al 2024 il c.d. “<em>bonus</em> verde” di cui ai co. 12 &#8211; 15 dell’art. 1 della L. 27.12.2017 n. 205.

La detrazione IRPEF del 36%, pertanto, spetta:

·       per le spese documentate, sostenute ed effettivamente rimaste a carico dei contribuenti dall’1.1.2018 al 31.12.2024;

·       fino ad un ammontare complessivo delle spese non superiore a 5.000,00 euro per unità immobiliare ad uso abitativo.</td>
</tr>
<tr>
<td width="113">Bonus colonnine di ricarica dei veicoli elettrici</td>
<td colspan="2" width="529">In relazione al <em>bonus</em> colonnine per la ricarica di veicoli elettrici, di cui all’art. 16-<em>ter</em> del DL 63/2013, non è prevista alcuna proroga del termine finale. Di conseguenza, per le spese sostenute dopo il 31.12.2021 sarà possibile fruire del relativo <em>bonus</em> soltanto se sussisteranno i presupposti per considerare l’intervento “trainato” nel superbonus 110%, ai sensi del co. 8 dell’art. 119 del DL 34/2020.</td>
</tr>
<tr>
<td width="113">Opzione per lo sconto sul
corrispettivo
o la cessione
del credito</td>
<td colspan="2" width="529">Con riguardo alla disciplina delle opzioni per lo sconto sul corrispettivo o per la cessione del credito, che possono essere esercitate in relazione ai <em>bonus</em> edilizi, ai sensi dell’art. 121 del DL 34/2020, la legge di bilancio 2022:

·       proroga la finestra temporale di operatività della disciplina delle opzioni in parallelo alla proroga dei <em>bonus</em> edilizi;

·       amplia il novero delle detrazioni “edilizie” per le quali è possibile esercitare le pre­dette opzioni (si inserisce la nuova detrazione per le barriere architettoniche e quel­la spettante per la realizzazione di box auto pertinenziali);

·       generalizza, salvo che per taluni interventi c.d. “minori” (interventi classificati come attività di edilizia libera e interventi di importo complessivo non superiore a 10.000,00 euro, fatta eccezione per quelli che beneficiano del c.d. “<em>bonus</em> facciate”), l’obbligo di accompagnare l’esercizio dell’opzione con una attestazione di congruità delle spe­se e un visto di conformità dei dati della documentazione che attesta la spet­tanza del beneficio;

·       comprende, tra le spese detraibili, quelle sostenute per il rilascio del visto di con­for­mità dei dati e dell’attestazione di congruità delle spese oggetto delle opzioni.</td>
</tr>
<tr>
<td width="113">Detrazione IRPEF per i giovani
inquilini</td>
<td colspan="2" width="529">Viene modificata la disciplina della detrazione IRPEF, di cui all’art. 16 co. 1-<em>ter</em> del TUIR, spettante a favore dei giovani conduttori che stipulino un contratto di locazione, ai sensi della L. 9.12.98 n. 431, in relazione all’unità immobiliare da destinare a propria abitazione principale (si intende tale quella nella quale il soggetto titolare del con­tratto di locazione o i suoi familiari dimorano abitualmente).

Ambito soggettivo

L’agevolazione riguarda i giovani:

·       di età compresa fra i 20 e i 31 anni non compiuti (la precedente formulazione del co. 1-<em>ter</em> prevedeva che l’agevolazione spettasse ai “giovani di età compresa tra i 20 e i 30 anni”);

·       con un reddito complessivo non superiore a 15.493,71 euro.

Durata e condizioni

Dall’1.1.2022, la detrazione spetta:

·       per i primi 4 anni di durata contrattuale (fino al 31.12.2021 gli anni erano 3);

·       a condizione che l’abitazione locata sia diversa dall’abitazione principale dei geni­tori o di coloro cui sono affidati.

Pertanto, se il contratto è stipulato nel 2022, la detrazione può essere fruita per gli anni dal 2022 al 2025.

Determinazione della detrazione

Dall’1.1.2022, la detrazione IRPEF spettante è pari:

·       a 991,60 euro;

·       ovvero, se superiore, al 20% dell’ammontare del canone di locazione e comunque entro il limite massimo di 2.000,00 euro di detrazione.

La detrazione è rapportata al periodo dell’anno durante il quale l’unità immobiliare lo­cata è adibita ad abitazione principale.</td>
</tr>
<tr>
<td width="113">Terreni dei
coltivatori diretti e IAP &#8211; Proroga dell’esenzione IRPEF</td>
<td colspan="2" width="529">Viene prorogata anche per il 2022 l’agevolazione prevista dal co. 44 dell’art. 1 della L. 232/2016 per i coltivatori diretti (CD) e per gli imprenditori agricoli professionali (IAP) di cui all’art. 1 del DLgs. 99/2004, iscritti nella previdenza agricola, in relazione ai red­diti fondiari dei terreni da loro posseduti e condotti.

Redditi fondiari per i terreni dei CD e IAP dal 2017 al 2022

Dal 2017 e fino al 2022, la disciplina fiscale dei terreni in argomento è quindi la seguente:

·       i terreni posseduti e condotti da CD o IAP sono esenti da IRPEF sia per il reddito dominicale che per il reddito agrario;

·       i terreni che vengono affittati per coltivarli continuano a generare reddito domini­cale in capo al proprietario, mentre l’esenzione dall’IRPEF si applica sul reddito agrario in capo ai CD o IAP.</td>
</tr>
<tr>
<td width="113">Docenti e
ricercatori &#8211;
Proroga del
regime agevolato</td>
<td colspan="2" width="529">Per i docenti e ricercatori rientrati in Italia fino al 2019 viene ricono­sciuta la possibilità di prolungare il periodo agevolato da 4 a 8, 11 o 13 anni, al ricorrere di determinate condizioni legate alla presenza di figli mi­norenni o a carico, o all’acquisto di una unità immobiliare in Italia (come già previsto per i docenti e ricercatori che si sono trasferiti in Italia dal 2020); il beneficio è però subordinato al pagamento di un onere, parametrato al reddito dell’ultimo periodo d’imposta prima dell’esercizio dell’op­zione per il prolungamento.</td>
</tr>
<tr>
<td width="113">Potenziamento degli investimenti in PIR</td>
<td colspan="2" width="529">I piani di risparmio a lungo termine (PIR) sono una specifica tipologia di investimento destinato alle persone fisiche previsto dall’art. 1 co. 100 &#8211; 114 della L. 11.12.2016 n. 232, i cui redditi beneficiano dell’esenzione:

·       dalle imposte sui redditi derivanti dagli strumenti finanziari e dalla liquidità che concorrono a formare il PIR;

·       dall’imposta sulle successioni relativa agli strumenti finanziari che compongono il piano in caso di trasferimento a causa di morte.

Modifica dei limiti di investimento in PIR

La legge di bilancio 2022 ha modificato i limiti dell’entità dell’investimento in PIR, prevedendo che dal 2022 gli investitori non possano superare il limite dei 40.000,00 euro l’anno (prima era 30.000,00) e il limite dei 200.000,00 euro complessivi (prima era 150.000,00).

La disposizione in esame aumenta i limiti applicabili ai PIR costituiti fino al 31.12.2019.

Esclusione dei limiti previsti per i c.d. “PIR alternativi”

In merito ai c.d. “PIR alternativi” <em>ex</em> art. 13-<em>bis</em> del DL 124/2019 (conv. L. 157/2019), viene prevista l’esclusione dei limiti all’investimento di cui all’art. 1 co. 112 della L. 11.12.2016 n. 232.

I vincoli disciplinati da questa norma e che risultano esclusi sono:

·       quello per il quale ciascuna persona fisica può essere titolare di un solo PIR “ordinario”, e di un solo PIR “alternativo”;

·       che ciascun PIR non possa avere più di un titolare.

Per questa tipologia di PIR non vengono modificati i limiti all’investimento che restano di importo non superiore a 150.000,00 euro all’anno e a 1.500.000,00 euro complessivi.

Credito di imposta per le minusvalenze relative ai PIR

Viene prorogata per l’anno 2022 la disciplina del credito d’imposta per le minusvalenze realizzate nei c.d. “PIR PMI”, rimodulandone l’ammontare e il termine di utilizzabilità. In sostanza:

·       si proroga il credito d’imposta sulle minusvalenze e i differenziali negativi anche in relazione agli investimenti in PIR effettuati entro il 31.12.2022;

·       in relazione agli investimenti effettuati a decorrere dall’1.1.2022, tale credito d’im-posta non può eccedere il 10% delle somme investite negli strumenti finanziari qualificati e può essere utilizzabile in 15 quote annuali di pari importo.

Per gli investimenti effettuati nel 2021 vale, invece, il limite del 20% delle somme investite e l’utilizzo del credito in dieci quote annuali di pari importo.

Resta fermo che il credito d’imposta in argomento non concorre alla formazione del reddito imponibile ed è utilizzabile:

·       direttamente in dichiarazione dei redditi, a partire da quella relativa al periodo d’imposta in cui le componenti negative si sono realizzate;

·       oppure in compensazione nel modello F24, senza applicazione dei limiti annui di utilizzo dei crediti d’imposta.</td>
</tr>
<tr>
<td width="113">Limite annuo
di crediti
utilizzabili in
com­pen­sazione nel modello F24
o rimborsabili in conto fiscale &#8211; Incremento a 2 milioni di euro
a regime</td>
<td colspan="2" width="529">Viene disposto l’innalzamento a 2 milioni di euro, a decorrere dall’1.1.2022, del limite annuo, previsto dall’art. 34 co. 1 della L. 388/2000, dell’am­mon­tare, cumulativo, dei crediti d’imposta e contributivi che possono essere:

·       utilizzati in compensazione “orizzontale” nel modello F24, ai sensi dell’art. 17 del DLgs. 241/97;

·       ovvero rimborsati ai soggetti intestatari di conto fiscale, con la procedura c.d. “semplificata”.

La legge di bilancio 2022 mette quindi a regime il limite di 2 milioni di euro già previsto, per il solo anno 2021, dall’art. 22 del DL 73/2021.

Si ricorda che, per il solo anno 2020, il limite in esame era stato incrementato da 700.000,00 a un milione di euro (art. 147 del DL 34/2020).

Subappaltatori edili

Il limite di 2 milioni di euro “assorbe” quindi il limite di un milione di euro previsto, a re­gi­me, per i subappaltatori edili, qualora il volume d’affari registrato nell’anno prece­dente sia costituito, per almeno l’80%, da prestazioni rese in esecuzione di contratti di subappalto (art. 35 co. 6-<em>ter</em> del DL 223/2006).

Crediti d’imposta agevolativi

Il limite di cui all’art. 34 della L. 388/2000 non è applicabile ai crediti d’imposta concessi per effetto di disposizioni di agevolazione o di incentivo fiscale (cfr. R.M. 24.5.99 n. 86), per i quali tuttavia vige l’apposito limite di 250.000,00 euro introdotto dall’art. 1 co. 53 della L. 244/2007 (salvo esplicite esclusioni dalla sua applicazione).</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2" width="114"><strong> </strong>

<strong> </strong>

<strong> </strong>

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<strong> </strong>

<strong> </strong>

<strong> </strong>

<strong> </strong>

<strong> </strong>

<strong> </strong>

<strong> </strong>

<strong>Sospensione dei termini degli adempimenti tributari del
professionista per malattia o infortunio</strong>

<strong> </strong>

<strong> </strong>

<strong> </strong>

<strong> </strong>

<strong> </strong>

<strong> </strong>

<strong> </strong>

<strong> </strong>

<strong> </strong>

<strong> </strong>

<strong> </strong></td>
<td width="528">In caso di malattia o infortunio del professionista anche non connessi al lavoro, è pre­vista:

·       la sospensione della decorrenza dei termini relativi agli adempimenti tributari a carico del professionista;

·       l’esclusione di responsabilità, e delle relative sanzioni per il professionista e il cliente, per i termini tributari che scadono nei 60 giorni successivi all’evento.

Sospensione dei termini

In caso di:

·       malattia o infortunio del professionista, anche non connessi al lavoro, da cui sia derivata la morte o un’inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale, ovvero un’inabilità temporanea assoluta che comporti l’astensione dal lavoro per più di 3 giorni ai sensi dell’art. 2 del DPR 30.6.65 n. 1124,

·       parto prematuro della libera professionista,

·       interruzione della gravidanza oltre il terzo mese,

·       decesso del libero professionista,

sono sospesi i termini relativi agli adempimenti tributari dal giorno del ricovero in ospe­dale (o dal giorno d’inizio delle cure domiciliari) fino a 30 giorni dopo la dimissione dalla struttura sanitaria o la conclusione delle cure domiciliari (per il parto prematuro, la sospensione decorre dal giorno del ricovero per il parto; in caso di interruzione della gravidanza, dal giorno successivo all’interruzione della gravidanza; in caso di morte del professionista, la sospensione ha durata di 6 mesi dalla data del decesso).

Gli adempimenti sospesi devono essere eseguiti entro il giorno successivo a quello di scadenza del termine del periodo di sospensione e, per le somme dovute a titolo di tributi, si applicano gli interessi al tasso legale per il periodo di tempo decorrente dalla scadenza originaria a quella di effettivo pagamento.

Esclusione della responsabilità

In caso di ricovero (o cure domiciliari) per grave malattia o infortunio o intervento chi­rur­gico, al libero professionista o al suo cliente non è imputata alcuna responsabilità per la scadenza di un termine tributario stabilito in favore della pubblica amministrazione per l’adempimento di una prestazione a carico del cliente da eseguire da parte del libero professionista nei 60 giorni successivi.

Documentazione

La sospensione dei termini e l’esclusione della responsabilità operano purché sussi­stano:

·       un mandato professionale avente data antecedente al ricovero ospedaliero o al giorno di inizio della cura domiciliare;

·       un certificato medico attestante la decorrenza, rilasciato dalla struttura sanitaria o dal medico curante.

Copie di tali documenti devono essere consegnate o inviate, tramite raccomandata con avviso di ricevimento o via PEC, agli uffici della pubblica amministrazione ai fini dell’applicazione delle disposizioni in esame.

In caso di decesso del libero professionista, è il cliente a dover trasmettere agli uffici della pubblica amministrazione il mandato professionale, entro 30 giorni dal decesso.

Accertamento e sanzioni

La pubblica amministrazione può richiedere alle aziende sanitarie locali l’effettuazione di visite di controllo nei confronti di coloro che richiedono l’applicazione della sospensione.

Chiunque benefici della sospensione sulla base di una falsa dichiarazione o attesta­zio­ne è punito con una sanzione pecuniaria da 2.500,00 a 7.750,00 euro e con l’arre­sto da 6 mesi a 2 anni. Ogni altra violazione delle presenti disposizioni è punita con una sanzione pecuniaria da 250,00 a 2.500,00 euro. Le suddette sanzioni si applica­no, altresì, a chiunque favorisca il compimento degli illeciti suindicati.</td>
</tr>
<tr>
<td width="113">Cartelle di
pagamento &#8211;
Posticipazione dei termini di pagamento</td>
<td colspan="2" width="529">Per le cartelle di pagamento notificate dall’1.1.2022 al 31.3.2022, il termine di pagamento è di 180 giorni e non di 60 giorni.

Si tratta dell’estensione di un’agevolazione esistente, in quanto era già stata prevista dal DL 146/2021 per le cartelle di pagamento notificate dall’1.9.2021 al 31.12.2021.</td>
</tr>
<tr>
<td width="113">Contributi
a fondo perduto &#8211; Esclusione
controlli carichi
di ruolo pendenti</td>
<td colspan="2" width="529">Le somme che l’Agenzia delle Entrate eroga al contribuente a titolo di contributo a fon­do perduto previsto dalla legislazione emergenziale vanno corrisposte senza eseguire alcuna verifica dei carichi di ruolo pendenti.

Non opera quindi la procedura di blocco dei pagamenti delle Pubbliche amministrazioni, che, per i pagamenti almeno pari a 5.000,00 euro, prevede la verifica dei carichi pendenti e l’eventuale pignoramento delle somme da erogare.</td>
</tr>
<tr>
<td width="113">Sospensione versamenti
di gennaio,
febbraio, marzo e aprile 2022 nel settore dello sport</td>
<td colspan="2" width="529">Vengono sospesi i termini dei versamenti in scadenza nei mesi di gennaio, febbraio, marzo e aprile 2022 per le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva, le associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche che:

·       hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato;

·       operano nell’ambito di competizioni sportive in corso di svolgimento ai sensi del DPCM 24.10.2020.

Versamenti sospesi

Sono sospesi i termini relativi:

·       ai versamenti delle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, di cui agli artt. 23 e 24 del DPR 600/73, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d’imposta, dall’1.1.2022 al 30.4.2022;

·       agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi INAIL, dall’1.1.2022 al 30.4.2022;

·       ai versamenti dell’IVA, in scadenza nei mesi di gennaio, febbraio, marzo e aprile 2022;

·       ai versamenti delle imposte sui redditi in scadenza dal 10.1.2022 al 30.4.2022.

Ripresa dei versamenti

I versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi:

·       in un’unica soluzione entro il 30.5.2022;

·       ovvero mediante rateizzazione fino a un massimo di 7 rate mensili di pari im­porto, pari al 50% del totale dovuto, e l’ultima rata di dicembre 2022 pari al valore residuo. La prima rata deve essere versata entro il 30.5.2022.

I versamenti relativi al mese di dicembre 2022 devono essere effettuati entro il giorno 16 di detto mese.</td>
</tr>
<tr>
<td width="113">Aggi di
riscossione &#8211; Riforma</td>
<td colspan="2" width="529">Si prevede di riformare, dall’1.1.2022, l’aggio di riscossione, che, nelle intenzioni del legislatore, non dovrà più gravare, quanto meno in via prevalente, sui debitori ma dovrà far parte della fiscalità generale.

Sino al 31.12.2021, per le cartelle di pagamento l’aggio è pari al 3% delle somme riscosse, 6% se gli importi non sono pagati nei termini. Per gli accertamenti esecutivi e gli avvisi di addebito, l’aggio è pari al 6% ma va corrisposto solo in caso di inadempienza.

Nel nuovo sistema, la quota a carico del debitore sarà individuata da un decreto ministeriale.</td>
</tr>
<tr>
<td width="113">Regime IVA degli enti associativi previsto dal
DL 146/2021 &#8211; Rinvio al 2024</td>
<td colspan="2" width="529">Viene rinviata all’1.1.2024 l’applicazione delle disposizioni di cui all’art. 5 co. 15-<em>quater</em>, 15-<em>quinquies</em> e 15-<em>sexies</em> del DL 146/2021 (conv. L. 215/2021), con le quali viene modificato il trattamento IVA applicabile a talune operazioni effettuate dagli enti associativi.

In sintesi, le norme introdotte con il DL 146/2021 prevedono che:

·       alcune cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate da taluni enti associativi (quali associazioni politiche, sindacali, assistenziali, culturali, sportive dilettantisti­che), finora escluse da IVA ai sensi dell’art. 4 co. 4, 5 e 6 del DPR 633/72, rientrano nel campo di applicazione dell’imposta, anche se, a determinate condizioni, possono beneficiare del regime di esenzione IVA (art. 5 co. 15-<em>quater</em> del DL 146/2021);

·       in attesa della piena operatività del Titolo X del Codice del Terzo settore, la disciplina dettata ai fini IVA per il regime forfetario dall’art. 1 co. 58 &#8211; 63 della L. 190/2014 è estesa alle organizzazioni di volontariato (ODV) e alle associazioni di promozione sociale (APS) con ricavi ragguagliati ad anno non superiori a 65.000,00 euro (art. 5 co. 15-<em>quinquies</em> del DL 146/2021).

L’art. 5 co. 15-<em>sexies</em> del DL 146/2021 precisa che le disposizioni di cui sopra valgono soltanto ai fini dell’IVA.

Il DL 146/2021 non ha indicato una specifica decorrenza per l’applicazione delle norme in parola, per cui in assenza di ulteriori prescrizioni di legge, esse avrebbero dovuto considerarsi efficaci dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del medesimo decreto. Per effetto della legge di bilancio 2022, in ogni caso, l’applicazione delle disposizioni in parola è rinviata di due anni (ossia all’1.1.2024).</td>
</tr>
<tr>
<td width="113">Percentuali di compensazione IVA</td>
<td colspan="2" width="529">Anche per l’anno 2022 le percentuali di compensazione IVA applicabili alle cessioni di animali vivi della specie bovina e suina, effettuate da produttori agricoli in regime speciale <em>ex</em> art. 34 del DPR 633/72, vengono fissate al 9,5%.</td>
</tr>
<tr>
<td width="113">Aliquota IVA
per le
somministrazioni di gas del primo trimestre 2022</td>
<td colspan="2" width="529">Viene stabilita, in via transitoria, l’aliquota IVA del 5%, in deroga a quella ordinariamente applicabile, per le somministrazioni di gas metano usato per combustione ad usi civili e industriali, contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi stimati o effettivi dei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2022.

Alla misura descritta si accompagna, tra l’altro, la riduzione per il medesimo trimestre delle aliquote relative agli oneri generali applicate in bolletta dall’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente.</td>
</tr>
<tr>
<td width="113">Aliquota IVA
per i prodotti dell’igiene
femminile</td>
<td colspan="2" width="529">Viene introdotta l’aliquota IVA del 10% per i prodotti assorbenti e tamponi, destinati alla protezione dell’igiene femminile diversi da quelli compostabili secondo la norma UNI EN 13432:2002 e da quelli lavabili. Per questi ultimi prodotti, si applica, infatti, la più favorevole aliquota IVA del 5%.</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2" width="114"><strong>Agevolazioni per i trasferimenti di immobili nella cessione di azienda
(contrasto alle delocalizzazioni)</strong></td>
<td width="528">Viene disposto che, in caso di cessione d’azienda o di un ramo d’azienda, con con­ti­nua­zione dell’attività e mantenimento degli assetti occupazionali, il trasferimento di immobili strumentali che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa uti­lizzazione senza radicali trasformazioni scontano l’imposta di registro e le imposte ipotecaria e catastale nella misura fissa di 200,00 euro ciascuna (in luogo dell’imposta proporzionale del 9% ordinariamente dovuta).</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2" width="114"><strong>Proroga delle misure in favore dell’acquisto della casa di abitazione per gli <em>under </em>36</strong></td>
<td width="528">Sono prorogate alcune misure in favore dell’acquisto della casa di abitazione da parte di soggetti con meno di 36 anni di età.

<strong><em>Agevolazioni per l’acquisto della prima casa da parte di under 36</em></strong>

L’agevolazione “Prima casa <em>under</em> 36” è estesa agli atti stipulati fino al 31.12.2022.

L’agevolazione opera per l’acquisto della “prima casa” di abitazione da parte di sog­get­ti <em>under</em> 36 anni, con ISEE non superiore a 40.000,00 euro e consiste:

·       nell’esenzione dalle imposte d’atto (imposta di registro, imposta ipotecaria e im­po­sta catastale) e, per gli atti imponibili ad IVA, in un credito d’imposta pari al­l’IVA corrisposta in relazione all’acquisto medesimo;

·       nell’esenzione dall’imposta sostitutiva sui mutui erogati per l’acquisto, la costru­zione e la ristrutturazione degli immobili agevolati.

Per applicare il beneficio devono sussistere anche le condizioni previste per l’acquisto della “prima casa” dalla Nota II-<em>bis</em> all’art. 1 della Tariffa, parte I, allegata al DPR 131/86.

<strong><em>Accesso al fondo di garanzia per la prima casa</em></strong>

È prorogato al 31.12.2022 il termine per presentare le domande per l’accesso al Fondo di garanzia per la prima casa da parte di soggetti <em>under </em>36, titolari di un rapporto di lavoro atipico di cui all’art. 1 della L. 92/2012, con ISEE non superiore a 40.000,00 euro annui, per i finanziamenti con limite di finanziabilità superiore all’80%.</td>
</tr>
<tr>
<td width="113">IMU –

Riduzione per i pensionati residenti all’estero</td>
<td colspan="2" width="529">Per il solo anno 2022, viene stabilito che l’IMU dovuta sull’unica unità immobiliare, purché non locata o data in comodato d’uso, posseduta in Italia da soggetti non residenti nel territorio dello Stato, titolari di pensione maturata in regime di convenzione inter­na­zionale con l’Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall’Italia, è ridotta al 37,5%.

L’agevolazione è stata introdotta dal co. 48 dell’art. 1 della L. 178/2020 a decorrere dall’anno 2021 e riguarda sia l’IMU che la TARI.

Dall’1.1.2021, pertanto, sull’unica unità immobiliare a uso abitativo posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto dai pensionati residenti all’estero, a condizione che non sia locata o data in comodato d’uso:

·       l’IMU è ridotta alla metà e ulteriormente ridotta al 37,5% per il solo anno 2022;

·       la tassa sui rifiuti (TARI) o la tariffa sui rifiuti con natura di corrispettivo di cui ai co. 639 e 668 dell’art. 1 della L. 147/2013, è dovuta nella misura ridotta di due terzi.</td>
</tr>
<tr>
<td width="113">IMU &#8211;
Agevolazione per i commercianti nei Comuni fino a 500 abitanti</td>
<td colspan="2" width="529">Per gli anni 2022 e 2023, in via sperimentale, viene stabilito che gli esercenti l’attività di commercio al dettaglio e gli artigiani che iniziano, proseguono o trasferiscono la pro­­pria attività in un Comune con popolazione fino a 500 abitanti delle aree interne, possono be­neficiare di un contributo per il pagamento dell’IMU.

L’agevolazione compete per gli immobili siti in detti Comuni che sono anche posseduti e utilizzati dagli esercenti per l’esercizio dell’attività economica.

I criteri e le modalità di fruizione dell’agevolazione saranno stabiliti da un successivo DM.

L’agevolazione, inoltre, si applica ai sensi e nei limiti del regolamento della Com­mis­sione europea 18.12.2013 n. 1407 sugli aiuti “<em>de minimis</em>”.</td>
</tr>
<tr>
<td width="113">Agevolazioni
per le imprese
di pubblico
esercizio</td>
<td colspan="2" width="529">Sono prorogate fino al 31.3.2022 le agevolazioni a sostegno delle imprese di pubblico esercizio.

Dall’1.1.2021 al 31.3.2022, in particolare:

·       sono esonerate dal pagamento del “canone unico” le imprese di pubblico esercizio di cui all’art. 5 della L. 287/91, titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l’utilizzazione del suolo pubblico;

·       sono esonerati dal pagamento del canone di concessione di cui al co. 837 dell’art. 1 della L. 160/2019 i titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l’utiliz­za­zione temporanea del suolo pubblico per l’esercizio di attività commerciali su aree pubbliche di cui al DLgs. 114/98;

·       non è dovuta l’imposta di bollo di cui al DPR 642/72 sulle domande di nuove con­cessioni per l’occupazione del suolo pubblico ovvero di ampliamento delle superfici già concesse, presentate per via telematica all’ufficio competente dell’ente locale, con allegata la sola planimetria in deroga al DPR 160/2010;

·       non è subordinata alle autorizzazioni di cui agli artt. 21 e 146 del DLgs. 42/2004 la posa in opera temporanea su vie, piazze, strade e altri spazi aperti di interesse cul­turale o paesaggistico, da parte delle imprese di pubblico esercizio di cui all’art. 5 della L. 287/91, di strutture amovibili (<em>dehors</em>, elementi di arredo urbano, attrezzature, pedane, tavolini, sedute e ombrelloni), purché funzionali all’attività svolta.</td>
</tr>
<tr>
<td width="113">Esenzione dal “canone unico” per le attività del Centro Italia
colpite dal sisma</td>
<td colspan="2" width="529">Per l’anno 2022, il “canone unico” di cui all’art. 1 co. 816 &#8211; 847 della L. 160/2019 non è dovuto per le attività, individuate dall’art. 1 co. 997 della L. 145/2018, con sede le­gale od operativa nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, interessati dagli eventi sismici che si sono verificati dal 24.8.2016, ricompresi nei Comuni indicati negli Allegati 1, 2 e 2-<em>bis</em> al DL 189/2016.</td>
</tr>
<tr>
<td width="113">Proroga esenzione imposta di bollo sui certificati
digitali</td>
<td colspan="2" width="529">Viene estesa all’anno 2022 l’operatività dell’esenzione dall’imposta di bollo per i certificati anagrafici digitali, ottenuti tramite l’anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR), inizialmente limitata al solo anno 2021 dall’art. 62 co. 3, quarto periodo, del DLgs. 82/2005.</td>
</tr>
<tr>
<td width="113">Proroga esenzione imposta di bollo sulle convenzioni per i tirocini</td>
<td colspan="2" width="529">Viene prorogata per l’anno 2022 l’esenzione dall’imposta di bollo, introdotta (limitatamente al 2021) dall’art. 10-<em>bis</em> del DL 22.3.2021 n. 41 sulle convenzioni per i tirocini di formazione e orientamento.</td>
</tr>
<tr>
<td width="113">Rinvio di “<em>plastic tax</em>” e “<em>sugar tax</em>”</td>
<td colspan="2" width="529">È stato disposto l’ulteriore differimento all’1.1.2023 dell’efficacia delle disposizioni relative:

·       all’imposta sul consumo dei manufatti con sin­golo impiego (c.d. “<em>plastic tax</em>”);

·       all’imposta sul consumo delle bevande anal­coliche edulcorate (c.d. “<em>sugar tax</em>”).</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2" width="114"><strong> </strong>

<strong> </strong>

<strong> </strong>

<strong> </strong>

<strong> </strong>

<strong> </strong>

<strong> </strong>

<strong>Misure per il sostegno al
credito delle imprese</strong>

<strong> </strong>

<strong> </strong>

<strong> </strong>

<strong> </strong>

<strong> </strong>

<strong> </strong></td>
<td width="528">Vengono prorogate alcune misure di sostegno alle imprese.

Fondo di Garanzia PMI

È prorogata al 30.6.2022 l’operatività straordinaria del Fondo di Garanzia PMI, prevedendo contestualmente alcuni ridimensionamenti:

·       dall’1.4.2022, la garanzia sarà concessa previo pagamento di una commissione <em>una tantum</em> (nuovo art. 13 co. 1 lett. a) del DL 23/2020);

·       la garanzia per operazioni fino a 30.000,00 euro è ridotta, a partire dall’1.1.2022, all’80% e il rilascio della garanzia è subordinato, dall’1.4.2022, al pagamento di una commissione (nuovo art. 13 co. 1 lett. m) del DL 23/2020).

Inoltre, è prorogata al 30.6.2022 l’operatività della garanzia per operazioni fino a 30.000,00 euro in favore degli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti (art. 13 co. 12-<em>bis</em> del DL 23/2020).

Tra l’1.7.2022 e il 31.12.2022 il Fondo opererà nel modo che segue:

·       l’importo massimo garantito per singola impresa è pari a 5 milioni di euro;

·       la garanzia è concessa previa applicazione del modello di valutazione del merito creditizio, ferma l’ammissibilità dei soggetti rientranti nella fascia 5 del modello di valutazione (che di regola non hanno accesso al Fondo);

·       le operazioni finanziarie concesse, per esigenze diverse dal sostegno alla realizzazione di investimenti, in favore dei soggetti beneficiari rientranti nelle fasce 1 e 2 del modello di valutazione sono garantite nella misura massima del 60% dell’importo dell’operazione finanziaria, anziché dell’80%.

Garanzia SACE

Viene prorogata al 30.6.2022 l’operatività della Garanzia SACE (art. 1 del DL 23/2020).

Garanzia green

Le risorse destinate alle garanzie concesse dalla SACE sui finanziamenti a favore di progetti del <em>green new deal</em> (art. 64 del DL 76/2020) saranno determinate con la legge di bilancio, nei limiti di impegno assumibili fissati annualmente da questa.</td>
</tr>
<tr>
<td width="113">Legge Sabatini</td>
<td colspan="2" width="529">Viene rifinanziata l’agevolazione e viene previsto che il contributo statale sia erogato in un’unica soluzione solo in caso di finanziamento non superiore a 200.000,00 euro.</td>
</tr>
<tr>
<td width="113">Imprenditoria femminile</td>
<td colspan="2" width="529">Sono estese all’imprenditoria femminile le agevolazioni (concessione di mutui agevolati per gli investimenti, nonché di un contributo a fondo perduto fino al 35% della spesa ammissibile) per le imprese agricole a prevalente o totale partecipazione giovanile.</td>
</tr>
<tr>
<td width="113"><em>Bonus</em> TV</td>
<td colspan="2" width="529">Sono rifinanziate per il 2022 le risorse per i contributi per l’acquisto di apparecchi TV, con o senza rottamazione.</td>
</tr>
<tr>
<td width="113">Incentivi per l’installazione di sistemi di
riqualificazione elettrica sui
veicoli</td>
<td colspan="2" width="529">Sono estesi e rifinanziati per il 2022 gli incentivi per l’installazione di sistemi di riqualificazione elettrica sui veicoli (riconoscimento di un contributo pari al 60% del costo sostenuto per la riqualificazione del veicolo fino ad un massimo di 3.500,00 euro e contributo pari al 60% delle spese relative all’imposta di bollo per l’iscrizione al PRA, all’im­posta di bollo e all’IPT).</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2" width="114"><strong>Proroga delle misure
emergenziali di
sospensione
dei mutui
prima casa
(c.d. “Fondo
Gasparrini”) </strong></td>
<td width="528">È prorogato al 31.12.2022 l’accesso al Fondo di solidarietà per i mutui pri­ma casa per:

·       lavoratori autonomi, liberi professionisti, imprenditori individuali e piccoli impren­ditori, alle condizioni previste dall’art. 54 co. 1 lett. a) del DL 18/2020;

·       cooperative edilizie a proprietà indivisa, per mutui ipotecari erogati alle predette cooperative, alle condizioni previste dall’art. 54 co. 1 lett. a-<em>bis</em>) del DL 18/2020.

Fino al 31.12.2022 è consentito l’accesso al Fondo anche per:

·       mutui di importo non superiore a 400.000,00 euro;

·       mutui a favore di contraenti che già fruiscano della garanzia del Fondo di ga­ranzia per la prima casa;

·       mutui già ammessi ai benefici del Fondo per i quali sia ripreso, per almeno 3 mesi, il regolare ammortamento delle rate.</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2" width="114"><strong>Nuovo importo finanziabile con microcredito</strong></td>
<td width="528">È elevato da 40.000,00 a 75.000,00 euro l’importo massimo delle operazioni di microcredito (art. 111 del DLgs. 1.9.93 n. 385). Si prevede, inoltre:

·       l’eliminazione del riferimento alla necessità che i finanziamenti siano finalizzati all’avvio o allo sviluppo di iniziative imprenditoriali o all’inserimento nel mercato del lavoro;

·       la possibilità di concedere finanziamenti a srl fino a 100.000,00 euro.

Le disposizioni attuative, nell’individuare i requisiti concernenti i beneficiari e le forme tecniche dei finanziamenti, prevedranno una durata dei finanziamenti fino a 15 anni ed escluderanno ogni limitazione riguardante i ricavi, il livello di indebitamento e l’attivo patrimoniale.</td>
</tr>
<tr>
<td width="113">Credito d’imposta per investimenti nel Mezzogiorno</td>
<td colspan="2" width="529">Viene modificato il perimetro “geografico” dell’agevolazione a seguito della nuova Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027, consentendo alla Regione Molise un’in­tensità di aiuto maggiore.</td>
</tr>
<tr>
<td width="113">Credito d’imposta per il restauro di impianti sportivi pubblici</td>
<td colspan="2" width="529">Viene prorogato al 2022 il c.d. “Sport <em>bonus</em>”, ma soltanto per i titolari di reddito d’impresa.</td>
</tr>
<tr>
<td width="113">Credito d’imposta per le imprese editrici</td>
<td colspan="2" width="529">Viene prorogato al 2022 e 2023 il credito d’imposta alle imprese editrici di quotidiani e periodici per l’acquisto della carta utilizzata per la stampa.</td>
</tr>
<tr>
<td width="113">Credito d’imposta per i sistemi di filtraggio dell’acqua</td>
<td colspan="2" width="529">Viene prorogato al 2023 il credito d’imposta per i sistemi di filtraggio dell’acqua potabile.</td>
</tr>
<tr>
<td width="113">Credito d’imposta per l’attività fisica adattata</td>
<td colspan="2" width="529">Viene riconosciuto un credito d’imposta, ai fini IRPEF, per le spese sostenute per fruire dell’“attività fisica adattata”.</td>
</tr>
<tr>
<td width="113">Credito d’imposta per sistemi di accumulo</td>
<td colspan="2" width="529">Viene previsto un credito d’imposta, ai fini IRPEF, per l’installazione di sistemi di accu­mulo integrati in impianti di produzione elettrica alimentati da fonti rinnovabili.</td>
</tr>
<tr>
<td width="113">Credito d’imposta per impianti di compostaggio</td>
<td colspan="2" width="529">Viene riconosciuto un credito d’imposta, pari al 70% degli importi rimasti a carico del contribuente, per le spese documentate entro il 31.12.2022, relative all’installazione e messa in funzione di impianti di compostaggio presso i centri agroalimentari presenti nelle Regioni Campania, Molise, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia.</td>
</tr>
<tr>
<td width="113">Credito d’imposta per il contrasto della povertà educativa minorile</td>
<td colspan="2" width="529">È esteso al 2024 il riconoscimento di un contributo, sotto forma di credito d’imposta pari al 75% dei versamenti effettuati, nei confronti delle fondazioni bancarie che sostengono il fondo per il contrasto della povertà educativa minorile.</td>
</tr>
<tr>
<td width="113"></td>
<td width="1"></td>
<td width="528"></td>
</tr>
</tbody>
</table>
Ulteriori novità rilevanti
<table width="0">
<thead>
<tr>
<td width="114"> Argomento</td>
<td width="528">Descrizione</td>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td width="114"><strong>Conclusione del programma di <em>cashback</em></strong></td>
<td width="528">Si conclude al 31.12.2021 il programma di attribuzione di rimborsi in denaro per acquisti effettuati mediante l’utilizzo di strumenti di pagamento elettronici (c.d. “<em>cashback</em>”).

Resta ferma la sospensione del programma per il periodo dall’1.7.2021 al 31.12.2021.</td>
</tr>
<tr>
<td width="114">Finanziamenti a favore di piccole imprese in forma di società
cooperative</td>
<td width="528">Per i finanziamenti a favore di piccole imprese in forma di società cooperative costituite da lavoratori provenienti da aziende i cui titolari intendano trasferire le stesse, in ces­sione o in affitto, ai lavoratori medesimi, il Ministero dello sviluppo economico si avvale delle società finanziarie partecipate appositamente costituite.</td>
</tr>
<tr>
<td width="114">Fondo rotativo per le operazioni di <em>venture capital</em> &#8211; Ampliamento dei beneficiari</td>
<td width="528">Le risorse del fondo rotativo per le operazioni di <em>venture capital</em> possono essere investite anche:

·       in <em>start up</em>, ivi incluse quelle innovative, e in piccole e medie imprese innovative;

·       in quote o azioni di uno o più fondi per il <em>Venture Capital</em>, o di uno o più fondi che investono in fondi per il <em>Venture Capital</em>, allo scopo di favorire il processo di internazionalizzazione delle imprese italiane oggetto di investimento.</td>
</tr>
<tr>
<td width="114"><strong>Fondo di
solidarietà per proprietari di immobili
occupati
abusivamente</strong></td>
<td width="528">È istituito un Fondo di solidarietà a favore di proprietari di immobili a destinazione re­si­denziale non utilizzati per effetto della denuncia all’autorità giudiziaria del reato di vio­la­zione di domicilio (art. 614 co. 2 c.p.) e occupazione abusiva (633 c.p.).

Le disposizioni attuative del Fondo saranno stabilite da un successivo decreto interministeriale.</td>
</tr>
<tr>
<td width="114">Card cultura
diciottenni</td>
<td width="528">A partire dall’1.1.2022, è prevista l’assegnazione di una <em>card</em> cultura elettronica, in favore dei soggetti:

·       residenti in Italia e in possesso, ove necessario, di un valido permesso di soggiorno;

·       nell’anno del compimento del 18° anno di età.

La <em>card</em> cultura elettronica, il cui importo sarà stabilito da un successivo DM, è utilizzabile per acquistare:

·       biglietti per rappresentazioni teatrali, cinematografiche e spettacoli dal vivo;

·       libri;

·       abbonamenti a quotidiani anche in formato digitale;

·       musica registrata;

·       prodotti dell’editoria audiovisiva;

·       titoli di accesso a musei, mostre ed eventi culturali, monumenti, gallerie, aree archeologiche e parchi naturali.

La <em>card</em> è utilizzabile anche per sostenere i costi relativi ai corsi di musica, teatro o lingua straniera.

Esclusione dal reddito imponibile

Le somme assegnate con la <em>card</em> cultura diciottenni non costituiscono reddito imponibile del beneficiario e non rilevano ai fini del computo ISEE.</td>
</tr>
</tbody>
</table>
Lo Studio rimane a disposizione per qualsiasi chiarimento.

Cordiali saluti.</div></div><!-- /wp:post-content -->]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Principali novità in materia fiscale e di agevolazioni  apportate in sede di conversione  dal c.d. decreto “fisco-lavoro”</title>
		<link>https://www.vetranoassociati.it/circolari/principali-novita-in-materia-fiscale-e-di-agevolazioni-apportate-in-sede-di-conversione-dal-c-d-decreto-fisco-lavoro/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Studio VS]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Dec 2021 15:09:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Circolari]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.vetranoassociati.it/?p=12371</guid>

					<description><![CDATA[Riferimenti normativi: DL n. 146/2021 Con il DL 21.10.2021 n. 146 (c.d. decreto “fisco-lavoro”), entrato in vigore il 22.10.2021, sono state emanate misure urgenti in materia economica, fiscale e di tutela del lavoro, nell’ambito del­la manovra finanziaria per il 2022. Il DL 21.10.2021 n. 146 è stato convertito nella L. 17.12.2021 n. 215, entrata in...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><div class="row "><div class="wpv-grid grid-1-1  wpv-first-level first unextended" style="padding-top:0px;padding-bottom:0px" id="wpv-column-15d1236d0289dc250ebcc58679acf358" ></p>
<p><em><u>Riferimenti normativi:</u></em></p>
<ul>
<li><strong>DL n. 146/2021</strong></li>
</ul>
<p>Con il DL 21.10.2021 n. 146 (c.d. decreto “fisco-lavoro”), entrato in vigore il 22.10.2021, sono state emanate misure urgenti in materia economica, fiscale e di tutela del lavoro, nell’ambito del­la manovra finanziaria per il 2022.</p>
<p>Il DL 21.10.2021 n. 146 è stato convertito nella L. 17.12.2021 n. 215, entrata in vigore il 21.12.2021, pre­ve­­­dendo nume­rose novità rispetto al testo originario.</p>
<p>Di seguito vengono analizzate le principali novità in materia fiscale e di agevolazioni apportate in sede di conversione in legge del DL 146/2021.</p>
<p>cartelle di pagamento notificate dall’1.9.2021 al 31.12.2021 &#8211; termini di pagamento</p>
<p>Le cartelle di pagamento notificate dall’1.9.2021 al 31.12.2021 vanno pagate entro 180 giorni dalla data di notifica, e non entro i consueti 60 giorni.</p>
<p>Nel predetto lasso temporale di 180 giorni il debitore non è considerato inadempiente, dunque, non possono essere attivate azioni esecutive e cautelari e non decorrono gli interessi di mora.</p>
<p>Il termine per il ricorso, di 60 giorni, non è stato prorogato.</p>
<p>RINVIO DELLE MODIFICHE ALLA DISCIPLINA del c.d. “esterometro”</p>
<p>È stata differita dall’1.1.2022 all’1.7.2022 l’efficacia delle modifiche al c.d. “esterometro”, originariamente apportate dall’art. 1 co. 1103 della L. 178/2020 (legge di bilancio 2021).</p>
<p>La comunicazione delle operazioni con soggetti non stabiliti ai fini IVA in Italia dovrà essere ef­fettuata, in via obbligatoria, dall’1.7.2022, mediante il Sistema di Interscambio (SdI), adottando il formato della fattura elettronica. Dalla medesima data entreranno in vigore i nuovi termini di trasmissione. Il novellato art. 1 co. 3-bis del D.Lgs. 127/2015 prevede, infatti che:</p>
<ul>
<li>i dati relativi alle operazioni svolte nei confronti di soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato siano trasmessi entro i termini di emissione delle fatture o dei documenti che ne certificano i corrispettivi;</li>
<li>i dati relativi alle operazioni ricevute da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato siano trasmessi entro il 15° giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento comprovante l’operazione o di effettuazione dell’operazione.</li>
</ul>
<p>Restano, quindi, invariate le modalità e i termini di comunicazione per le operazioni transfrontaliere effettuate sino al 30.6.2022.</p>
<p>DIVIETO DI EMISSIONE DI FATTURA ELETTRONICA PER PRESTAZIONI SANITARIE</p>
<p>L’art. 5 co. 12-quater del DL 146/2021 convertito ha prorogato anche per il 2022 il divieto di emissione di fatture in formato elettronico mediante il Sistema di Interscambio:</p>
<ul>
<li>da parte dei soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema tessera sanitaria, con riferimento alle fatture relative ad operazioni i cui dati devono essere inviati a detto Sistema;</li>
<li>da parte dei soggetti che, pur non essendo tenuti all’invio dei dati al Sistema tessera sanitaria, emettono fatture relative a prestazioni sanitarie effettuate nei confronti delle persone fisiche.</li>
</ul>
<p>Sistemi di incasso evoluti per l’invio dei corrispettivi</p>
<p>L’art. 5 co. 12-bis del DL 146/2021 convertito ha rinviato dall’1.7.2021 all’1.7.2022 la possibilità di utilizzare sistemi evoluti di incasso, mediante carte di debito, di credito o altre forme di pagamento elettronico, per memorizzare e trasmettere i dati dei corrispettivi all’Agenzia delle Entrate.</p>
<p>Tale possibilità è prevista dall’art. 2 co. 5-bis del DLgs. 127/2015 per consentire agli esercenti attività di commercio al minuto, compresi i gestori di distributori automatici, di utilizzare un unico strumento per la rilevazione dei pagamenti, nonché per assolvere gli obblighi di cui all’art. 2 co. 1 e 2 de DLgs. 127/2015.</p>
<p>La definizione delle caratteristiche tecniche dei sistemi evoluti di incasso, delle informazioni da trasmettere e dei termini di invio, è demandata a un provvedimento dell’Agenzia delle Entrate.</p>
<p>CONTABILITÀ DI MAGAZZINO</p>
<p>Sono stati convertiti da lire ad euro e sono stati lievemente modificati gli importi il cui superamento determina, in capo ai soggetti in contabilità ordinaria, l’obbligo di tenuta delle scritture ausiliarie di magazzino, che sono dirette a seguire le variazioni intervenute tra le consistenze negli inventari annuali.</p>
<p>In particolare, viene stabilito che le scritture ausiliarie di magazzino devono essere tenute a partire dal secondo periodo d’imposta successivo a quello in cui, per la seconda volta consecutivamente:</p>
<ul>
<li>l’ammontare dei ricavi è superiore a 5.164.000 euro (in luogo di 10 miliardi di lire);</li>
<li>e contemporaneamente, il valore complessivo delle rimanenze è superiore a 1.100.000 euro (in luogo di 2 miliardi di lire).</li>
</ul>
<p>Rimane fermo che l’eventuale obbligo di tenuta delle scritture ausiliarie di magazzino cessa a partire dal primo periodo d’imposta successivo a quello in cui, per la seconda volta consecutivamente, l’ammontare dei ricavi o il valore delle rimanenze è inferiore ai predetti limiti.</p>
<p>abitazione principale ai fini dell’imu &#8211; immobili dei com­po­nenti del nucleo familiare in Comuni diversi</p>
<p>L’art. 5-decies del DL 146/2021 convertito modifica la definizione di abitazione principale ai fini dell’IMU contenuta nel co. 741 lett. b) dell’art. 1 della L. 160/2019.</p>
<p>Viene stabilito, infatti, che nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la di­mora abituale e la residenza anagrafica in immobili situati in Comuni diversi, è possibile beneficiare delle agevolazioni previste per l’abitazione principale (esenzione o aliquota ridotta e detrazione) per un immobile scelto dai componenti del nucleo stesso.</p>
<p>Di fatto, viene uniformato il trattamento ai fini IMU che consente di beneficiare dell’agevolazione prevista per l’abitazione principale per una unità immobiliare, a prescindere dal fatto che gli immobili si trovino nello stesso Comune o in Comuni diversi.</p>
<p>Le novità che riguardano gli immobili situati in Comuni diversi dei componenti del nucleo familiare, non trattandosi di una norma di interpretazione autentica, sono entrate il vigore il 21.12.2021 e, pertanto, saranno applicabili dal 2022.</p>
<p>non imponibilità iva per i trasporti internazionali di beni</p>
<p>L’art. 5-septies del DL 146/2021 convertito prevede che, nell’ambito dei trasporti internazionali di beni, ai quali si applica il regime di non imponibilità IVA di cui all’art. 9 co. 1 n. 2 del DPR 633/72, non rientrano i servizi di trasporto resi a soggetti diversi:</p>
<ul>
<li>dall’esportatore;</li>
<li>dal titolare del regime di transito;</li>
<li>dall’importatore;</li>
<li>dal destinatario dei beni;</li>
<li>dal prestatore dei servizi di cui all’art. 9 co. 1 n. 4 del DPR 633/72.</li>
</ul>
<p>La nuova disposizione ha effetto dall’1.1.2022.</p>
<p>NUOVI OBBLIGI DI COMUNICAZIONE DAL 22.12.2021 PER IL LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE</p>
<p>Al fine di svolgere attività di monitoraggio e contrastare forme elusive nell’utilizzo del lavoro autonomo occasionale, la legge di conversione del Decreto Fisco-Lavoro (DL n. 146/2021) ha introdotto l’obbligo per il committente di effettuare una preventiva comunicazione all’Ispettorato Territoriale del Lavoro.</p>
<p>Tale comunicazione dovrà essere effettuata secondo le modalità operative applicate in caso di rapporti di lavoro intermittente per i quali si prevede la possibilità di effettuare la comunicazione:</p>
<ol>
<li>On-line dal sito servizi.lavoro.gov.it</li>
<li>Posta elettronica, anche non PEC</li>
<li>Sms</li>
<li>App</li>
<li>Fax all’ITL competente, da utilizzare esclusivamente in caso di malfunzionamento dei sistemi di trasmissione informatici.</li>
</ol>
<p>La nuova disposizione prevede che, in caso di violazione dei predetti obblighi, si applichi una sanzione amministrativa di importo compreso tra 500 e 2.500 euro per ciascun lavoratore autonomo occasionale per cui sia stata omessa la comunicazione preventiva.</p>
<p><strong>L’adempimento di comunicazione </strong></p>
<p>In questa fase di prima attuazione, in attesa di ulteriori precisazioni che si auspica siano diffuse a breve, si consiglia di provvedere all’adempimento optando per la comunicazione a mezzo P.E.C di cui di seguito si fornisce il testo della mail</p>
<p>Mail a: <a href="mailto:intermittenti@pec.lavoro.gov.it">intermittenti@pec.lavoro.gov.it</a></p>
<p><strong>Oggetto: Comunicazione preventiva: Prestatori occasionali (art. 2222 e segg. c.c) – Decreto Legge 21/10/2021 &#8211; n. 146  </strong></p>
<p><strong> </strong></p>
<p><strong>Testo della Mail </strong></p>
<p>Di seguito si trasmettono i nominativi dei lavoratori autonomi occasionali (art. 2222 e segg. del Codice civile) così come previsto dal D.L in oggetto</p>
<p>C.F. Committente:     ______________________</p>
<p>Cognome:                  ______________________</p>
<p>Nome:                                    ______________________</p>
<p>C.F. prestatore           ________________</p>
<p>Data prestazione:       dal_______ al__________</p>
<p>Lo Studio rimane a disposizione per la presentazione della pratica.</p>
<p>Cordiali saluti.</p>
<p></div></div></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Novità in materia di dichiarazione di intento a partire dal 01.01.2022</title>
		<link>https://www.vetranoassociati.it/circolari/novita-in-materia-di-dichiarazione-di-intento-a-partire-dal-01-01-2022/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Studio VS]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Dec 2021 15:08:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Circolari]]></category>
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					<description><![CDATA[L’Agenzia delle Entrate, con il provvedimento n. 293390/2021 del 28 ottobre 2021 ha precisato le nuove modalità di emissione delle fatture elettroniche a partire dall’anno 2022 in presenza di dichiarazioni di intento. La disposizione si colloca nell’ambito delle modalità operative per prevenire il rischio delle frodi in materia di Iva. Di seguito riportiamo il paragrafo integrale per...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><div class="row "><div class="wpv-grid grid-1-1  wpv-first-level first unextended" style="padding-top:0px;padding-bottom:0px" id="wpv-column-9d2a3fac0039b38bddff1955cb0e03f0" ></p>
<p>L’Agenzia delle Entrate, con il <a href="https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/3844127/Provvedimento+del+28+ottobre+2021_Antifrode.pdf/33cec057-3e07-f618-969d-dce631777b56">provvedimento n. 293390/2021</a> del 28 ottobre 2021 ha precisato le nuove modalità di emissione delle fatture elettroniche a partire dall’anno 2022 in presenza di dichiarazioni di intento. La disposizione si colloca nell’ambito delle modalità operative per prevenire il rischio delle frodi in materia di Iva.</p>
<p>Di seguito riportiamo il paragrafo integrale per quanto qui rilevante, che espone in modo puntuale le indicazioni per l’emissione delle fatture a partire dal 2022 con evidenziazione in grassetto dei passaggi salienti:</p>
<p>______________________________________________________________________________</p>
<p><em>Modalità di emissione di fatture elettroniche non imponibili ai sensi dell’art. 8, comma 1, lett. c) del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 trasmesse tramite il Sistema di Interscambio (SdI) di cui all’articolo 1, commi 211 e 212, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.</em></p>
<p>4.1. Per emettere la fattura elettronica per operazioni non imponibili, ai sensi dell’art. 8, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, da trasmettere al sistema SDI, nei confronti di un esportatore abituale, si deve utilizzare esclusivamente il <strong>tracciato xml della fattura ordinaria</strong> allegato al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 30 aprile 2018 e successive modificazioni.</p>
<p>La fattura elettronica deve riportare <strong>nel campo 2.2.1.14 il codice specifico N3.5</strong> “Non imponibili – a seguito di dichiarazioni d’intento”, <strong>nonché gli estremi del protocollo di ricezione della dichiarazione d’intento</strong> trasmessa all’Agenzia delle entrate dall’esportatore abituale. Il numero di protocollo della dichiarazione d’intento, rilevabile dalla ricevuta telematica rilasciata dall’Agenzia delle entrate, è composto di due parti:</p>
<ul>
<li>la prima, formata da 17 cifre (es. 08060120341234567);</li>
<li>la seconda, di 6 cifre (es. 000001), che rappresenta il progressivo e che deve essere separata dalla prima dal segno “-“ oppure dal segno “/”.</li>
</ul>
<p>In particolare, dal 1° gennaio 2022 <strong>deve essere compilato un blocco 2.2.1.16 &lt;AltriDatiGestionali&gt;</strong> per ogni dichiarazione d’intento, come di seguito specificato:</p>
<ul>
<li><strong>nel campo 2.2.1.16.1</strong>deve essere riportata la dicitura “<strong>INTENTO</strong>”;</li>
<li><strong>nel campo 2.2.1.16.2</strong>deve essere riportato il <strong>protocollo di ricezione della dichiarazione d’intento</strong> <strong>e il suo progressivo</strong> separato dal segno “-” oppure dal segno “/” (es. 08060120341234567-000001);</li>
<li><strong>nel campo 2.2.1.16.4</strong>deve essere riportata la <strong>data della ricevuta telematica rilasciata</strong> dall’Agenzia delle entrate e contenente il protocollo della dichiarazione d’intento.</li>
</ul>
<p>4.2. L’invalidazione della dichiarazione d’intento [….], <strong>comporta lo scarto della fattura elettronica</strong> trasmessa al Sistema di Interscambio (SdI), recante il titolo di non imponibilità ai fini IVA ai sensi dell’art. 8, comma 1, lettera c) decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e il numero di protocollo di ricezione di una dichiarazione d’intento invalidata. Il motivo dello scarto è specificato nella ricevuta recapitata ai sensi del punto 2.4 del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 30 aprile 2018 e successive modificazioni.</p>
<p><strong>Verifica della corretta emissione della dichiarazione di intento</strong></p>
<p>Si coglie l’occasione per ricordare che, a seguito delle modifiche effettuate negli ultimi anni in materia di ricezione e annotazione delle lettere di intento, è posta in capo al destinatario (cedente) la verifica della corretta emissione della dichiarazione da parte del cessionario.</p>
<p>Il riscontro dell’avvenuta presentazione potrà essere fatto a questo:</p>
<p><a href="https://telematici.agenziaentrate.gov.it/VerIntent/VerificaIntent.do?evento=carica">https://telematici.agenziaentrate.gov.it/VerIntent/VerificaIntent.do?evento=carica</a></p>
<p>Si ricorda infine che la lettera di intento, affinché sia validamente utilizzabile per la fatturazione senza applicazione dell’Iva, dovrà essere stata emessa e spedita in forma telematica all’Agenzia delle Entrate in data anteriore all’ordine di acquisto (se trattasi di compravendita di beni) e, in ogni caso, prima della data di emissione della fattura di cessione dei beni o prestazione dei servizi.</p>
<p>Lo studio rimane a disposizione.</p>
<p>Cordiali saluti.</p>
<p></div></div></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>IL CREDITO D’IMPOSTA PER LA SANIFICAZIONE  INTRODOTTO DAL c.d. “DECRETO SOSTEGNI-BIS”</title>
		<link>https://www.vetranoassociati.it/circolari/il-credito-dimposta-per-la-sanificazione-introdotto-dal-c-d-decreto-sostegni-bis/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Studio VS]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Aug 2021 14:07:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Circolari]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.vetranoassociati.it/?p=12367</guid>

					<description><![CDATA[Riferimenti normativi: 32, DL n. 73/2021 Il DL 25.5.2021 n. 73 (c.d. decreto “Sostegni-bis”), entrato in vigore il 26.5.2021, ha previsto all’art. 32 un ulteriore credito d’imposta riferito alle spese sostenute per: la sanificazione dei luoghi di lavoro; l’acquisto di dispositivi di protezione (DPI) per la tutela della salute dei lavoratori e degli utenti.  ...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><div class="row "><div class="wpv-grid grid-1-1  wpv-first-level first unextended" style="padding-top:0px;padding-bottom:0px" id="wpv-column-a53314528707e35e6a3ef120289ae6ab" ></p>
<p><em><u>Riferimenti normativi:</u></em></p>
<ul>
<li><strong> 32, DL n. 73/2021</strong></li>
</ul>
<p>Il DL 25.5.2021 n. 73 (c.d. decreto “Sostegni-bis”), entrato in vigore il 26.5.2021, ha previsto all’art. 32 un ulteriore credito d’imposta riferito alle spese sostenute per:</p>
<ul>
<li>la sanificazione dei luoghi di lavoro;</li>
<li>l’acquisto di dispositivi di protezione (DPI) per la tutela della salute dei lavoratori e degli utenti.</li>
</ul>
<p><strong> </strong></p>
<p><strong>SOGGETTI BENEFICIARI </strong></p>
<p>I soggetti beneficiari sono così individuati:</p>
<ul>
<li>esercenti attività d’impresa / lavoro autonomo;</li>
<li>enti non commerciali, compresi gli Enti del Terzo settore (ETS) e gli enti religiosi civilmente riconosciuti;</li>
<li>strutture ricettive extra-alberghiere a carattere non imprenditoriale munite del codice identificativo regionale (ex art. 13-quater, comma 4, DL n. 34/2020, c.d. “Decreto Rilancio”).</li>
</ul>
<p><strong>SPESE AGEVOLABILI </strong></p>
<p>L’agevolazione è riconosciuta per le spese di:</p>
<ul>
<li>sanificazione degli ambienti in cui si esercita l’attività lavorativa / istituzionale e degli strumenti utilizzati nell’ambito di tali attività;</li>
<li>somministrazione di tamponi a coloro che prestano la propria opera nell’ambito delle attività lavorative / istituzionali esercitate dai suddetti soggetti;</li>
<li>acquisto di:
<ul>
<li>DPI (ad esempio, mascherine / guanti / visiere / occhiali protettivi / tute protettive / calzari) conformi ai requisiti di sicurezza previsti dalla normativa comunitaria;</li>
<li>prodotti detergenti / disinfettanti;</li>
<li>DPI diversi dai precedenti e relative spese di installazione (ad esempio, termometri / termoscanner / tappeti / vaschette decontaminanti e igienizzanti) conformi ai requisiti di sicurezza previsti dalla normativa comunitaria e relative spese di installazione;</li>
<li>dispositivi (ad esempio, barriere / pannelli protettivi) per il mantenimento della distanza di sicurezza interpersonale e relative spese di installazione.</li>
</ul>
</li>
</ul>
<p><strong>CREDITO D’IMPOSTA SPETTANTE </strong></p>
<p>Tale credito d’imposta:</p>
<ul>
<li>è pari al 30% delle spese agevolabili sostenute nei mesi di giugno, luglio e agosto 2021;</li>
<li>non può superare il limite di € 60.000.</li>
</ul>
<p>Merita evidenziare che l’ammontare massimo (effettivo) del credito d’imposta fruibile è determinato sulla base della percentuale resa nota con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, da emanare entro il 12 novembre 2021. Detta percentuale è ottenuta rapportando il limite complessivo di spesa all’ammontare complessivo dei crediti d’imposta richiesti.</p>
<ul>
<li>può essere utilizzato:
<ul>
<li>nel mod. REDDITI relativo al periodo d’imposta in cui è stata sostenuta la spesa agevolata, e pertanto nel mod. REDDITI 2022;</li>
<li>in compensazione tramite mod. F24, a partire dal giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del Provvedimento con cui l’Agenzia delle Entrate renderà nota la percentuale utilizzabile per determinare il credito spettante a ciascun beneficiario.</li>
</ul>
</li>
</ul>
<p>In particolare, con riferimento all’utilizzo in compensazione del credito d’imposta:</p>
<ul>
<li>il mod. F24 va presentato esclusivamente mediante i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate (Entratel / Fisconline). Con una prossima Risoluzione sarà istituito l’apposito codice tributo;</li>
<li>non operano i limiti di:
<ul>
<li>€ 700.000 annui per l’utilizzo in compensazione dei crediti, ex art. 34, Legge n. 388/2000 (aumentato a € 2.000.000, per il 2021, dall’art. 22, DL n. 73/2021, c.d. “Decreto Sostegni-bis”);</li>
<li>€ 250.000 annui previsto per i crediti da indicare nel quadro RU del mod. REDDITI, ex art. 1, comma 53, Legge n. 244/2007.</li>
</ul>
</li>
</ul>
<p><strong>MODELLO PER LA RICHIESTA</strong></p>
<p>Con il Provvedimento del 15.7.2021, l’Agenzia delle Entrate ha reso disponibile l’apposito modello (con le relative istruzioni) con cui il beneficiario del predetto credito d’imposta deve comunicare l’ammontare delle spese agevolabili.</p>
<p><strong>La comunicazione va presentata dal 4.10.2021 al 4.11.2021</strong>:</p>
<ul>
<li>utilizzando l’apposito modello denominato “Comunicazione delle spese per la sanificazione e l’acquisto dei dispositivi di protezione”;</li>
<li>esclusivamente in via telematica, utilizzando il servizio web disponibile nell’area riservata del sito Internet dell’Agenzia delle Entrate / mediante i canali telematici dell’Agenzia (Entratel / Fisconline):
<ul>
<li>direttamente dal contribuente;</li>
<li>tramite un intermediario abilitato (ad esempio, dottore commercialista / CAF).</li>
</ul>
</li>
</ul>
<p>Nel predetto periodo (4.10 &#8211; 4.11.2021) il beneficiario può:</p>
<ul>
<li>inviare una nuova comunicazione in sostituzione di quella inviata in precedenza, in quanto l’ultima comunicazione trasmessa validamente sostituisce tutte le precedenti;</li>
<li>presentare una rinuncia integrale al credito d’imposta comunicato in precedenza.</li>
</ul>
<p>Lo Studio rimane a disposizione per la presentazione della pratica.</p>
<p>Cordiali saluti.</p>
<p></div></div></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>LE PRINCIPALI NOVITA’ IN MATERIA FISCALE E  DI AGEVOLAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE DEL c.d. “DECRETO SOSTEGNI-BIS”</title>
		<link>https://www.vetranoassociati.it/circolari/le-principali-novita-in-materia-fiscale-e-di-agevolazioni-apportate-in-sede-di-conversione-del-c-d-decreto-sostegni-bis/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Studio VS]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Jul 2021 14:06:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Circolari]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.vetranoassociati.it/?p=12365</guid>

					<description><![CDATA[Riferimenti normativi: DL n. 73/2021 Con il DL 25.5.2021 n. 73 (c.d. decreto “Sostegni-bis”), entrato in vigore il 26.5.2021, sono state emanate ulteriori misure urgenti per imprese, operatori economici, lavoratori e famiglie a causa dell’emergenza epidemiologica da Coronavirus (COVID-19). Il DL 25.5.2021 n. 73 è stato convertito nella L. 23.7.2021 n. 106, entrata in vigore...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><div class="row "><div class="wpv-grid grid-1-1  wpv-first-level first unextended" style="padding-top:0px;padding-bottom:0px" id="wpv-column-84f73a3b6ba7bc2ce40edd252df42b20" ></p>
<p><em><u>Riferimenti normativi:</u></em></p>
<ul>
<li><strong>DL n. 73/2021</strong></li>
</ul>
<p>Con il DL 25.5.2021 n. 73 (c.d. decreto “Sostegni-bis”), entrato in vigore il 26.5.2021, sono state emanate ulteriori misure urgenti per imprese, operatori economici, lavoratori e famiglie a causa dell’emergenza epidemiologica da Coronavirus (COVID-19).</p>
<p>Il DL 25.5.2021 n. 73 è stato convertito nella L. 23.7.2021 n. 106, entrata in vigore il 25.7.2021, prevedendo numerose novità rispetto al testo originario.</p>
<p>Di seguito vengono analizzate le principali novità in materia fiscale e di agevolazioni apportate in sede di conversione in legge del decreto “Sostegni-bis”, ad esclusione dell’ulteriore proroga al 15.9.2021 dei versamenti derivanti dalle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA, per la quale è stata inviata apposita mail in data 15/07/2021.</p>
<p><strong>“ROTTAMAZIONE DEI RUOLI” E “SALDO E STRALCIO DEGLI OMESSI PAGAMENTI”</strong><strong> &#8211; PROROGA VERSAMENTO DELLE RATE</strong></p>
<p>Vengono ulteriormente posticipate le rate relative alla c.d. “rottamazione dei ruoli” (inclusa la rottamazione dei dazi doganali e dell’IVA all’importazione), nonché quelle relative al c.d. “saldo e stralcio degli omessi pagamenti”, scadute nel corso del 2020 e del 2021.</p>
<p>Per effetto dell’ulteriore proroga si dovrà pagare entro:</p>
<ul>
<li>il 31.7.2021 (termine che, cadendo di sabato, slitta al 2.8.2021), le rate in scadenza il 28.2.2020 e il 31.3.2020;</li>
<li>il 31.8.2021, la rata in scadenza il 31.5.2020;</li>
<li>il 30.9.2021, le rate in scadenza il 31.7.2020;</li>
<li>il 31.10.2021, la rata in scadenza il 30.11.2020;</li>
<li>il 30.11.2021, le rate in scadenza il 28.2.2021, il 31.3.2021, il 31.5.2021 e il 31.7.2021. Viene applicata una tolleranza di cinque giorni per il ritardo.</li>
</ul>
<p>Prima della modifica in esame, il pagamento sarebbe dovuto avvenire entro:</p>
<ul>
<li>il 2.8.2021, per le rate scadute nel 2020;</li>
<li>il 30.11.2021, per le rate in scadenza il 28.2.2021, il 31.3.2021, il 31.5.2021 e il 31.7.2021.</li>
</ul>
<p><strong>PROROGA DELLA RIDETERMINAZIONE DEL COSTO FISCALE DELLE PARTECIPAZIONI NON QUOTATE E DEI TERRENI</strong></p>
<p>È stata prevista una proroga per porre in essere gli adempimenti finalizzati alla rideterminazione del costo fiscale delle partecipazioni non quotate e dei terreni (agricoli ed edificabili), non detenuti in regime d’impresa, ai sensi degli artt. 5 e 7 della L. 448/2001.</p>
<p>Attraverso questo regime, le persone fisiche, le società semplici, gli enti non commerciali ed i soggetti non residenti privi di stabile organizzazione in Italia possono affrancare le eventuali plusvalenze su tali beni che risulterebbero imponibili ai sensi dell’art. 67 co. 1 lett. a) &#8211; c-bis) del TUIR, allorché tali beni vengano ceduti a titolo oneroso.</p>
<p>In sostanza, per le partecipazioni ed i terreni posseduti all’1.1.2021 il termine originariamente previsto dalla L. 178/2020 (legge di bilancio 2021) slitta dal 30.6.2021 al 15.11.2021.</p>
<p>Per avvalersi della rivalutazione è sempre necessario possedere il terreno o la partecipazione alla data dell’1.1.2021.</p>
<p>Entro il 15.11.2021, sarà quindi possibile procedere con:</p>
<ul>
<li>la redazione e il giuramento di un’apposita perizia di stima, da parte di un soggetto abilitato;</li>
<li>il versamento in autoliquidazione dell’imposta sostitutiva con aliquota unica dell’11% sul valore periziato, ovvero della prima di tre rate annuali.</li>
</ul>
<p><strong> </strong></p>
<p><strong>PERSONE FISICHE PROPRIETARIE DI ABITAZIONI LOCATE &#8211; ESENZIONE IMU 2021 CON SFRATTO PER MOROSITÀ</strong></p>
<p>È stata prevista l’esenzione dal versamento dell’IMU per l’anno 2021 per le persone fisiche che hanno ottenuto in proprio favore l’emissione di una convalida di sfratto per morosità.</p>
<p>In particolare, l’agevolazione spetta alle persone fisiche che possiedono un immobile, concesso in locazione a uso abitativo, che abbiano ottenuto in proprio favore l’emissione di una convalida di sfratto per morosità:</p>
<ul>
<li>entro il 28.2.2020, la cui esecuzione è sospesa sino al 30.6.2021;</li>
<li>successivamente al 28.2.2020, la cui esecuzione è sospesa fino al 30.9.2021 o fino al 31.12.2021.</li>
</ul>
<p>In questi casi l’esenzione per l’anno 2021 dal versamento dell’IMU riguarda i predetti immobili abitativi locati.</p>
<p><strong><em>Richiesta di rimborso</em></strong></p>
<p>Le persone fisiche (locatori) che hanno già provveduto al versamento della prima rata dell’IMU per l’anno 2021 entro la scadenza del 16.6.2021, hanno diritto a richiedere il rimborso dell’imposta versata, con le modalità che saranno stabilite da un apposito DM.</p>
<p><strong> </strong></p>
<p><strong>MODIFICHE AL CREDITO D’IMPOSTA PER IL 2021 SUI CANONI DI LOCAZIONE DI IMMOBILI AD USO NON ABITATIVO</strong></p>
<p>Viene previsto che, con riferimento ai mesi da gennaio a maggio 2021, possano accedere al “reintrodotto” credito d’imposta sui canoni di locazione di immobili ad uso non abitativo, nella nuova misura “ridotta” pari al 40% (locazione) e 20% (affitto d’azienda), anche le imprese esercenti attività di commercio al dettaglio, con ricavi superiori a 15 milioni di euro nel secondo periodo d’imposta antecedente a quello in corso il 26.5.2021, a condizione che soddisfino la condizione del calo del fatturato (consistente nell’aver registrato un ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi nel periodo compreso tra l’1.4.2020 e il 31.3.2021, inferiore almeno del 30% rispetto all’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo compreso tra l’1.4.2019 e il 31.3.2020).</p>
<p>I soli soggetti che non devono verificare la condizione del calo del fatturato sono quelli che hanno iniziato l’attività a partire dall’1.1.2019.</p>
<p><strong><em>Credito locazioni 2021</em></strong></p>
<p>Si ricorda, infatti, che l’art. 4 del DL “Sostegni-bis” è intervenuto sul credito d’imposta relativo ai canoni di locazione di immobili a uso non abitativo, di cui all’art. 28 del DL 34/2020:</p>
<ul>
<li>prorogandolo fino al 31.7.2021, per i soggetti cui già spettava fino al 30.4.2021, ovvero le imprese turistico-ricettive, le agenzie di viaggio e i tour operator, secondo le modalità finora previste per tali soggetti;</li>
<li>riaprendo la possibilità di accedere al credito, per i mesi da gennaio a maggio 2021, a nuove condizioni (nuove modalità di calcolo e nuova misura del calo del fatturato), a favore di altri soggetti (soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, con ricavi o compensi non superiori a 15 milioni di euro nel secondo periodo d’imposta antecedente a quello in corso al 26.5.2021).</li>
</ul>
<p><strong> </strong></p>
<p><strong>RICONTRATTAZIONE DELLE LOCAZIONI COMMERCIALI</strong></p>
<p>Modificando l’art. 6-novies del DL 41/2021, viene disposto che il locatario e il conduttore delle locazioni commerciali sono chiamati a collaborare tra di loro in buona fede per rideterminare temporaneamente il canone di locazione per un periodo massimo di cinque mesi nel corso del 2021, ove sussistano le seguenti condizioni:</p>
<ul>
<li>il locatario non abbia avuto diritto di accedere, a partire dall’8.3.2020, ad alcuna delle misure di sostegno economico adottate dallo Stato per fronteggiare gli effetti delle restrizioni imposte dall’emergenza epidemiologica da COVID-19 ovvero non abbia beneficiato di altri strumenti di supporto di carattere economico e finanziario concordati con il locatore anche in funzione del- la crisi economica connessa alla pandemia stessa;</li>
<li>si tratti di locatari esercenti attività economica che abbiano registrato un ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi nel periodo compreso tra l’1.3.2020 e il 30.6.2021 inferiore almeno del 50% rispetto all’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo compreso tra l’1.3.2019 e il 30.6.2020 e la cui attività sia stata sottoposta a chiusura obbligatoria per almeno 200 giorni anche non consecutivi a partire dall’8.3.2020.</li>
</ul>
<p><strong> </strong></p>
<p><strong>CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO CON RICAVI DA 10 A 15 MILIONI</strong></p>
<p>Viene prevista la reintroduzione di un contributo a fondo perduto per i soggetti con ricavi/compensi da 10 a 15 milioni di euro che abbiano i requisiti previsti per il contributo del DL “Sostegni” e per quello “alternativo” del DL “Sostegni-bis”, definendone anche la modalità di determinazione.</p>
<p><strong> </strong></p>
<p><strong> </strong></p>
<p><strong>CREDITI D’IMPOSTA PER I PAGAMENTI ELETTRONICI</strong></p>
<p>Per i crediti d’imposta pari al 100% delle commissioni bancarie e per l’acquisto di POS (inizialmente previsti nel DL 99/2021 e confluiti nel DL 73/2021 convertito), viene disposto che le caratteristiche tecniche degli strumenti dovranno essere stabilite con un apposito provvedimento dell’Agenzia delle Entrate.</p>
<p><strong>CREDITO D’IMPOSTA PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE DI ALTO LIVELLO DEI DIPENDENTI</strong></p>
<p>Viene introdotto un nuovo credito d’imposta per le imprese che sostengono spese per attività di formazione professionale di alto livello dei dipendenti.</p>
<p>Sono agevolabili le spese:</p>
<ul>
<li>sostenute fino all’importo massimo di 30.000,00 euro per ciascuna impresa beneficiaria;</li>
<li>relative al costo aziendale del dipendente per il periodo in cui è occupato nelle attività di formazione attraverso corsi di specializzazione e di perfezionamento di durata non inferiore a sei mesi, svolti in Italia o all’estero, negli ambiti legati allo sviluppo di nuove tecnologie e all’approfondimento delle conoscenze delle tecnologie previste dal Piano nazionale “Industria 4.0”.</li>
</ul>
<p>Il credito d’imposta è pari al 25% delle spese, nel limite massimo delle risorse disponibili pari a 5 milioni di euro per l’anno 2021.</p>
<p>Le disposizioni attuative saranno definite con un successivo DM.</p>
<p><strong>CREDITO D’IMPOSTA PER LE COMPETENZE MANAGERIALI</strong></p>
<p>Viene riconosciuto un credito d’imposta alle imprese (in luogo dei soggetti pubblici e privati, come previsto inizialmente dalla L. 178/2020) che sostengono finanziariamente, tramite donazioni effettuate nel 2021 o 2022, nella forma di borse di studio, iniziative formative finalizzate allo sviluppo e all’acquisizione di competenze manageriali.</p>
<p><strong>PROROGA DEGLI INCENTIVI PER L’ACQUISTO DI VEICOLI MENO INQUINANTI</strong></p>
<p>Viene stabilita la proroga fino al 31.12.2021:</p>
<ul>
<li>del regime di favore previsto dall’art. 1 co. 654 della L. 178/2020 per coloro che acquistano in Italia, anche in locazione finanziaria, un autoveicolo nuovo di fabbrica (categoria M1) con prezzo di listino inferiore a 40.000,00 euro con contestuale rottamazione di un veicolo omologato in una classe inferiore ad Euro 6 e che sia stato immatricolato prima dell’1.1.2011;</li>
<li>del regime di favore previsto dall’art. 1 co. 657 della L. 178/2020 per l’acquisto di veicoli commerciali (categoria N1) e veicoli speciali (categoria M1) differenziato in ragione della massa totale a terra del veicolo, dell’alimentazione dello stesso e dell’eventuale rottamazione di un veicolo della medesima categoria omologato in una classe fino ad Euro 4/IV.</li>
</ul>
<p><strong>BONUS VACANZE</strong></p>
<p>Il c.d. “bonus vacanze” è utilizzabile anche per il pagamento di pacchetti turistici.</p>
<p>Lo Studio rimane a disposizione per qualsiasi chiarimento.</p>
<p>Cordiali saluti.</p>
<p></div></div></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>LE PRINCIPALI NOVITA’ IN MATERIA FISCALE E  DI AGEVOLAZIONI DEL DL N. 73/2021  (c.d. “DECRETO SOSTEGNI-BIS”)</title>
		<link>https://www.vetranoassociati.it/circolari/le-principali-novita-in-materia-fiscale-e-di-agevolazioni-del-dl-n-73-2021-c-d-decreto-sostegni-bis/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Studio VS]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Apr 2021 14:04:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Circolari]]></category>
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					<description><![CDATA[Riferimenti normativi: DL n. 73/2021 Con il DL 25.5.2021 n. 73 (c.d. decreto “Sostegni-bis”), pubblicato sulla G.U. 25.5.2021 n. 123, sono state emanate ulteriori misure urgenti per imprese, operatori economici, lavoratori e famiglie a causa dell’emergenza epidemiologica da Coronavirus (COVID-19). Il DL 73/2021 è entrato in vigore il 26.5.2021, giorno successivo alla sua pubblicazione. Tuttavia,...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><div class="row "><div class="wpv-grid grid-1-1  wpv-first-level first unextended" style="padding-top:0px;padding-bottom:0px" id="wpv-column-94539cba990e5d3e57117b39c4f742a2" ></p>
<p><em><u>Riferimenti normativi:</u></em></p>
<ul>
<li><strong>DL n. 73/2021</strong></li>
</ul>
<p>Con il DL 25.5.2021 n. 73 (c.d. decreto “Sostegni-bis”), pubblicato sulla G.U. 25.5.2021 n. 123, sono state emanate ulteriori misure urgenti per imprese, operatori economici, lavoratori e famiglie a causa dell’emergenza epidemiologica da Coronavirus (COVID-19).</p>
<p>Il DL 73/2021 è entrato in vigore il 26.5.2021, giorno successivo alla sua pubblicazione. Tuttavia, per numerose disposizioni sono previste specifiche decorrenze.</p>
<p>Di seguito vengono analizzate le principali novità contenute nel DL 73/2021 in materia fiscale e di agevolazioni.</p>
<p>Il DL 73/2021 è in corso di conversione in legge e le relative disposizioni sono quindi suscettibili di modifiche ed integrazioni.</p>
<p><strong> </strong></p>
<p><strong>CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO – Art. 1</strong></p>
<p>L’art. 1 del DL 73/2021 prevede un nuovo contributo a fondo perduto per i soggetti titolari di partita IVA, articolato sostanzialmente in tre componenti:</p>
<ol>
<li>un contributo “automatico” pari a quello dell’art. 1 del DL 41/2021 (“Sostegni”);</li>
<li>se più conveniente, un contributo “alternativo” calcolato su un diverso periodo di riferimento;</li>
<li>un ulteriore contributo, con finalità perequativa, legato al risultato economico d’esercizio.</li>
</ol>
<ol>
<li>CONTRIBUTO “AUTOMATICO”</li>
</ol>
<p>Il contributo “automatico” è riconosciuto ai soggetti che:</p>
<ul>
<li>hanno la partita IVA attiva al 26.5.2021 (data di entrata in vigore del DL 73/2021);</li>
<li>hanno presentato l’istanza e ottenuto il riconoscimento del contributo a fondo perduto di cui all’art. 1 del DL 41/2021 (e che non abbiano indebitamente percepito o che non abbiano restituito tale contributo).</li>
</ul>
<p>Il nuovo contributo:</p>
<ul>
<li>spetta in misura pari a quello già riconosciuto dall’art. 1 del DL 41/2021;</li>
<li>è corrisposto dall’Agenzia delle Entrate con la stessa modalità scelta per il precedente (accredito diretto o credito d’imposta da utilizzare in compensazione nel modello F24), senza necessità di presentare alcuna istanza.</li>
</ul>
<ol>
<li>CONTRIBUTO “ALTERNATIVO”</li>
</ol>
<p>In alternativa al contributo automatico, è possibile beneficiare di un contributo calcolato su un differente periodo temporale. Tale contributo spetta ai soggetti che svolgono attività d’impresa, arte o professione (o producono reddito agrario), titolari di partita IVA (attiva al 26.5.2021), residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, a condizione che:</p>
<ul>
<li>i ricavi/compensi 2019 non siano superiori a 10 milioni di euro;</li>
<li>l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dall’1.4.2020 al 31.3.2021 sia inferiore almeno del 30% rispetto all’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dall’1.4.2019 al 31.3.2020.</li>
</ul>
<p>Per i soggetti che hanno beneficiato del contributo di cui all’art. 1 del DL 41/2021, l’ammontare del contributo è determinato applicando alla differenza tra l’ammontare medio mensile del fatturato/ corrispettivi del periodo 1.4.2020-31.3.2021 e quello relativo al periodo 1.4.2019-31.3.2020 le seguenti percentuali:</p>
<ul>
<li>60%, per i soggetti con ricavi/compensi 2019 non superiori a 100.000,00 euro;</li>
<li>50%, per i soggetti con ricavi/compensi 2019 compresi tra 100.000,00 e 400.000,00 euro;</li>
<li>40%, per i soggetti con ricavi/compensi 2019 compresi tra 400.000,00 e 1 milione di euro;</li>
<li>30%, per i soggetti con ricavi/compensi 2019 compresi tra 1 e 5 milioni di euro;</li>
<li>20%, per i soggetti con ricavi/compensi 2019 compresi tra 5 e 10 milioni di euro.</li>
</ul>
<p>Per i soggetti che non hanno beneficiato del contributo di cui all’art. 1 del DL 41/2021, l’ammontare del contributo è determinato applicando alla suddetta differenza le seguenti percentuali:</p>
<ul>
<li>90%, per i soggetti con ricavi/compensi 2019 non superiori a 100.000,00 euro;</li>
<li>70%, per i soggetti con ricavi/compensi 2019 compresi tra 100.000,00 e 400.000,00 euro;</li>
<li>50%, per i soggetti con ricavi/compensi 2019 compresi tra 400.000,00 e 1 milione di euro;</li>
<li>40%, per i soggetti con ricavi/compensi 2019 compresi tra 1 e 5 milioni di euro;</li>
<li>30%, per i soggetti con ricavi/compensi 2019 compresi tra 5 e 10 milioni di euro.</li>
</ul>
<p>Per tutti i soggetti, il contributo non può essere superiore a 150.000,00 euro.</p>
<p>Il contributo è riconosciuto previa presentazione di un’apposita istanza telematica all’Agenzia delle Entrate, le cui modalità e termini di presentazione saranno stabiliti con un apposito provvedimento.</p>
<p>Il contributo, a scelta del contribuente, può essere alternativamente riconosciuto:</p>
<ul>
<li>direttamente tramite bonifico da parte dell’Agenzia delle Entrate;</li>
<li>sotto forma di credito d’imposta, da utilizzare in compensazione mediante il modello F24</li>
</ul>
<p>Coordinamento con il contributo “automatico” I soggetti che abbiano comunque beneficiato del contributo “automatico” potranno ottenere l’eventuale maggior valore del contributo “alternativo”. In tal caso, il contributo già corrisposto o riconosciuto sotto forma di credito d’imposta dall’Agenzia delle Entrate verrà scomputato da quello da riconoscere.</p>
<ol>
<li>CONTRIBUTO “PEREQUATIVO”</li>
</ol>
<p>Viene previsto un ulteriore contributo a fondo perduto con finalità perequativa, subordinato all’autorizzazione della Commissione europea. Tale contributo spetta a condizione che vi sia un peggioramento del risultato economico d’esercizio relativo al periodo d’imposta in corso al 31.12.2020 rispetto a quello del periodo d’imposta in corso al 31.12.2019, in misura pari o superiore a una percentuale che sarà definita con un apposito decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze.</p>
<p>L’ammontare di tale contributo è determinato applicando alla differenza tra i suddetti risultati economici d’esercizio (al netto di tutti i contributi a fondo perduto ricevuti) una percentuale che sarà definita da un prossimo decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze.</p>
<p>Il contributo è riconosciuto previa presentazione di un’apposita istanza all’Agenzia delle Entrate, il cui contenuto e termini di presentazione saranno definiti con un successivo provvedimento. L’istanza potrà tuttavia essere trasmessa solo se la dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in corso al 31.12.2020 sia presentata entro il 10.9.2021.</p>
<p><strong>CREDITO D’IMPOSTA PER I CANONI DI LOCAZIONE AD USO NON ABITATIVO &#8211; PROROGA ED ESTENSIONE – Art. 4</strong></p>
<p>L’art. 4 del DL 73/2021 interviene sul credito d’imposta per i canoni di locazione di immobili ad uso non abitativo, che viene:</p>
<ul>
<li>da un lato, prorogato per altre 3 mensilità (fino al 31.7.2021), per i soggetti cui già spettava fino al 30.4.2021 ai sensi dell’art. 28 co. 5 del DL 34/2020;</li>
<li>dall’altro, ulteriormente esteso, per i mesi da gennaio 2021 a maggio 2021, a nuove condizioni, ad altri soggetti.</li>
</ul>
<p>PROROGA DEL CREDITO D’IMPOSTA PER IL SETTORE TURISMO FINO A LUGLIO 2021</p>
<p>Il credito d’imposta per i canoni di locazione ad uso non abitativo, di cui all’art. 28 del DL 34/2020, viene esteso fino al 31.7.2021 (invece che fino al 30.4.2021, come precedentemente previsto), per:</p>
<ul>
<li>le imprese turistico-ricettive,</li>
<li>le agenzie di viaggio;</li>
<li>i tour operator.</li>
</ul>
<p>Si ricorda che il credito d’imposta spetta, a tali soggetti, nella misura del 60% dei canoni di locazione, concessione o leasing, ovvero del 50% dei canoni di affitto d’azienda (30% per agenzie di viaggio e tour operator, secondo l’interpretazione più rigorosa):</p>
<ul>
<li>a prescindere dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo d’imposta precedente;</li>
<li>a condizione che abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di riferimento dell’anno 2021 di almeno il 50% rispetto allo stesso mese dell’anno 2019.</li>
</ul>
<p>ESTENSIONE DEL CREDITO D’IMPOSTA PER LE MENSILITÀ GENNAIO-MAGGIO 2021</p>
<p>Viene introdotta una “nuova versione” del credito d’imposta per le locazioni, operante per i primi 5 mesi del 2021 (da gennaio 2021 a maggio 2021), che opera a condizioni in parte diverse da quelle richieste dall’art. 28 del DL 34/2020.</p>
<p>Il “nuovo” credito d’imposta per le locazioni, dal punto di vista soggettivo, riguarda:</p>
<ul>
<li>i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, con ricavi o compensi non superiori a 15 milioni di euro nel secondo periodo d’imposta antecedente a quello in corso al 26.5.2021 (anno 2019, per i soggetti “solari”);</li>
<li>gli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti.</li>
</ul>
<p>Rispetto al credito d’imposta spettante per il 2020, cambia, per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, il limite massimo di ricavi/compensi che consente l’accesso al beneficio, che passa da 5 a 15 milioni di euro, mentre non muta il periodo di riferimento, che resta il 2019 (per i soggetti “solari”).</p>
<p>Per i mesi da gennaio a maggio 2021, anche il “nuovo” credito d’imposta spetta nella:</p>
<ul>
<li>misura del 60% dei canoni di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell’attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all’esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo;</li>
<li>misura del 30% dei canoni di contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d’azienda, comprensivi di almeno un immobile a uso non abitativo destinato alle medesime attività;</li>
<li>misura del 60% per gli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, in relazione al canone di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell’attività istituzionale.</li>
</ul>
<p>Per quanto concerne le condizioni di applicazione del credito d’imposta, il decreto “Sostegni-bis” introduce alcune novità in relazione alla condizione del calo del fatturato, atteso che il credito d’imposta sui canoni da gennaio 2021 a maggio 2021, spetta, ai soggetti locatari esercenti attività economica, “a condizione che l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo compreso tra il 1° aprile 2020 e il 31 marzo 2021 sia inferiore almeno del 30 per cento rispetto all’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo compreso tra il 1° aprile 2019 e il 31 marzo 2020”.</p>
<p>Rispetto al credito d’imposta 2020 previsto dall’art. 28 del DL 34/2020, cambiano:</p>
<ul>
<li>sia l’ammontare del calo minimo di fatturato richiesto, che passa dal 50% al 30%;</li>
<li>sia i periodi di riferimento per il confronto, che sono ora costituiti dal c.d. “anno pandemico”, dovendo confrontare l’ammontare medio mensile del fatturato riferito al periodo 1.4.2020-31.3.2021 con quello riferito al periodo “pre-pandemia” 1.4.2019 &#8211; 31.3.2020;</li>
<li>sia il metodo di calcolo, atteso che il calo non deve più essere verificato mese per mese (come richiesto dall’art. 28 del DL 34/2020), bensì sull’ammontare medio mensile del fatturato dei periodi di riferimento.</li>
</ul>
<p>Potranno quindi beneficiare del credito d’imposta per tutte le prime 5 mensilità 2021 di canoni pagate, i conduttori che abbiano registrato un ammontare medio mensile del fatturato, nel periodo 1.4.2020- 31.3.2021, inferiore almeno del 30% rispetto a quello registrato nel periodo 1.4.2019-31.3.2020. Restano esclusi dalla condizione del calo del fatturato i soggetti che hanno iniziato l’attività a partire dall’1.1.2019, mentre non sono più previste deroghe per i c.d. “Comuni calamitati”.</p>
<p><strong>CREDITO D’IMPOSTA PER SANIFICAZIONE, DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE E TAMPONI – Art. 32</strong></p>
<p>Viene introdotto un nuovo credito d’imposta per la sanificazione in favore di:</p>
<ul>
<li>soggetti esercenti attività d’impresa, arti e professioni;</li>
<li>enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti;</li>
<li>strutture ricettive extra-alberghiere a carattere non imprenditoriale dotate di codice identificativo.</li>
</ul>
<p>Il credito d’imposta spetta per le spese sostenute:</p>
<ul>
<li>nei mesi di giugno, luglio e agosto 2021;</li>
<li>per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati e per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti, comprese le spese per la somministrazione di tamponi per COVID-19.</li>
</ul>
<p>Il credito d’imposta è riconosciuto in misura pari al 30% delle suddette spese, fino ad un massimo di 60.000,00 euro per ciascun beneficiario, nel limite complessivo di 200 milioni di euro per l’anno 2021.</p>
<p>Le disposizioni attuative del credito d’imposta in esame saranno stabilite con un successivo provvedimento dell’Agenzia delle Entrate.</p>
<p><strong>CREDITO D’IMPOSTA SULLE RIMANENZE FINALI DEL SETTORE TESSILE E DELLA MODA – Art. 8</strong></p>
<p>Viene modificato il credito d’imposta previsto dall’art. 48-bis del DL 34/2020 a favore dei soggetti esercenti attività d’impresa operanti nell’industria tessile e della moda, della produzione calzaturiera e della pelletteria (settori contraddistinti da stagionalità e obsolescenza dei prodotti). Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, saranno stabiliti i criteri per la corretta individuazione dei settori economici in cui operano i soggetti beneficiari del credito d’imposta in oggetto.</p>
<p>Per effetto delle novità, oltre che per il periodo d’imposta in corso al 10.3.2020 (2020, per i soggetti “solari”), l’incentivo viene riconosciuto anche per il periodo d’imposta in corso al 31.12.2021 (2021, per i soggetti “solari”).</p>
<p>I soggetti che intendono avvalersi del credito d’imposta devono presentare un’apposita comunicazione all’Agenzia delle Entrate (adempimento non espressamente previsto dalla versione originaria della disposizione). Le modalità, i termini di presentazione e il contenuto della comunicazione saranno stabiliti con un provvedimento della stessa Agenzia.</p>
<p>L’agevolazione spetta nella misura del 30% del valore delle rimanenze finali di magazzino di cui all’art. 92 co. 1 del TUIR, eccedente la media del medesimo valore registrato nei tre periodi d’imposta precedenti a quello della relativa spettanza.</p>
<p>Il credito d’imposta è riconosciuto fino all’esaurimento dell’importo massimo dei limiti di spesa di:</p>
<ul>
<li>95 milioni di euro, per l’anno 2021;</li>
<li>150 milioni di euro, per l’anno 2022.</li>
</ul>
<p>L’incentivo è utilizzabile esclusivamente in compensazione nel modello F24, nel periodo d’imposta successivo a quello di maturazione. Pertanto, per i soggetti “solari”, i crediti d’imposta maturati nel 2020 e nel 2021 sono utilizzabili, rispettivamente, nel 2021 e nel 2022.</p>
<p><strong>CREDITO D’IMPOSTA PER INVESTIMENTI IN BENI STRUMENTALI MATERIALI &#8211; POSSIBILITÀ DI UTILIZZO IN UN’UNICA SOLUZIONE – Art. 20</strong></p>
<p>Il credito d’imposta per investimenti in beni strumentali di cui alla L. 178/2020 può essere utilizzato in compensazione nel modello F24 in un’unica quota annuale anche dai soggetti con ricavi o compensi pari o superiori a 5 milioni di euro che effettuano, nel periodo 16.11.2020-31.12.2021, investimenti in beni strumentali materiali “ordinari”.</p>
<p><strong>CREDITO D’IMPOSTA PER INVESTIMENTI PUBBLICITARI 2021 E 2022 – Art. 67</strong></p>
<p>Il credito d’imposta per gli investimenti pubblicitari, di cui all’art. 57-bis co. 1-quater del DL 50/2017, viene concesso per gli anni 2021 e 2022 nella misura unica del 50% del valore degli investimenti pubblicitari effettuati sui giornali quotidiani e periodici, anche in formato digitale, sulle emittenti televisive e radiofoniche locali e nazionali, analogiche o digitali, non partecipate dallo Stato.</p>
<p>Il beneficio è riconosciuto:</p>
<ul>
<li>entro il limite massimo di 90 milioni di euro per ciascun anno (65 milioni per la stampa, 25 milioni per la radio e TV);</li>
<li>nel rispetto del regolamento comunitario “de minimis”.</li>
</ul>
<p>Per l’anno 2021, la comunicazione telematica di accesso al credito d’imposta va presentata dall’1.9.2021 al 30.9.2021. Restano comunque valide le comunicazioni presentate a marzo 2021.</p>
<p><strong>CREDITO D’IMPOSTA PER LE SPONSORIZZAZIONI SPORTIVE &#8211; PROROGA – Art. 10</strong></p>
<p>Il credito d’imposta per gli investimenti pubblicitari e le sponsorizzazioni sportive, di cui all’art. 81 del DL 104/2020, si applica anche per le spese sostenute durante l’anno d’imposta 2021, relativamente agli investimenti sostenuti dall’1.1.2021 al 31.12.2021.</p>
<p>Il suddetto credito d’imposta è pari al 50% degli investimenti effettuati a favore delle imprese / lavoratori autonomi / enti non commerciali che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie, incluse sponsorizzazioni, nei confronti di:</p>
<ul>
<li>leghe che organizzano campionati nazionali a squadre nell’ambito delle discipline olimpiche o società sportive professionistiche. In sede di conversione è stato previsto che il credito in esame spetta anche per gli investimenti effettuati nei confronti di leghe che organizzano campionati nazionali a squadre nell’ambito delle discipline Paralimpiche;</li>
<li>società / associazioni sportive dilettantistiche iscritte al CONI operanti in discipline ammesse ai Giochi Olimpici che svolgono attività sportiva giovanile (l’effettuazione di tale attività deve essere certificata dal soggetto). In sede di conversione il credito è stato esteso anche agli investimenti effettuati nei confronti di società / associazioni sportive dilettantistiche iscritte al CONI operanti in discipline ammesse ai Giochi Paralimpici.</li>
</ul>
<p>Il beneficio è escluso per gli investimenti in campagne pubblicitarie, incluse le sponsorizzazioni nei confronti dei soggetti che applicano il regime forfetario di cui alla Legge n. 398/91.</p>
<p>L’investimento in campagne pubblicitarie deve essere di importo complessivo non inferiore a € 10.000 e rivolto ai predetti soggetti con ricavi 2019 (prodotti in Italia) ex art. 85, comma 1, lett. a) e b), TUIR almeno pari a € 150.000 (in precedenza € 200.000) e fino ad un massimo di € 15 milioni.</p>
<p>Il corrispettivo sostenuto dal soggetto erogante costituisce per lo stesso spesa di pubblicità, volta alla promozione dell’immagine / prodotti / servizi mediante una specifica attività della controparte.</p>
<p>Il bonus in esame spetta a condizione che i pagamenti siano effettuati con versamento bancario / postale o altri sistemi di pagamento tracciati ex art. 23, D.Lgs. n. 241/97 e nel limite massimo complessivo di spesa pari a € 90 milioni.</p>
<p>Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione tramite il mod. F24, previa apposita domanda al Dipartimento dello Sport.</p>
<p><strong> </strong></p>
<p><strong>INCREMENTO DEL LIMITE ANNUO DI CREDITI UTILIZZABILI IN COMPENSAZIONE NEL MODELLO F24 – Art. 22</strong></p>
<p>Per il solo anno 2021, viene incrementato da 700.000,00 a 2 milioni di euro il limite annuo dell’ammontare, cumulativo, dei crediti d’imposta e contributivi che possono essere:</p>
<ul>
<li>utilizzati in compensazione “orizzontale” nel modello F24, ai sensi dell’art. 17 del DLgs. 241/97;</li>
<li>ovvero rimborsati ai soggetti intestatari di conto fiscale, con la procedura c.d. “semplificata”.</li>
</ul>
<p>Si ricorda che, per l’anno 2020, il limite in esame era stato incrementato da 700.000,00 a un milione di euro (art. 147 del DL 34/2020). Il limite applicabile nel 2021 è quindi doppio rispetto a quello dello scorso anno, al fine di aumentare la liquidità delle imprese.</p>
<p>Il limite di cui all’art. 34 della L. 388/2000 non è applicabile ai crediti d’imposta concessi per effetto di disposizioni di agevolazione o di incentivo fiscale (cfr. R.M. 24.5.99 n. 86), per i quali tuttavia vige l’apposito limite di 250.000,00 euro introdotto dall’art. 1 co. 53 della L. 244/2007 (salvo esplicite esclusioni dalla sua applicazione).</p>
<p><strong>CARTELLE DI PAGAMENTO E ACCERTAMENTI ESECUTIVI &#8211; PROROGA DEI TERMINI DI VERSAMENTO – Art. 9, comma 1</strong></p>
<p>Le somme intimate tramite cartella di pagamento devono essere versate nei 60 giorni successivi alla data di notifica della cartella stessa. Per effetto dell’art. 9 del DL 73/2021, i pagamenti i cui termini scadono dall’8.3.2020 al 30.6.2021 devono avvenire, in unica soluzione, entro la fine del mese successivo, cioè entro il 31.7.2021 (che slitta al 2.8.2021 in quanto il 31 luglio cade di sabato). Prima del DL 73/2021, il termine finale del periodo di sospensione era il 30.4.2021 e il pagamento sarebbe dovuto avvenire entro il 31.5.2021.</p>
<p>Entro il 2.8.2021 le somme non devono, necessariamente, essere pagate tutte in unica soluzione, in quanto è possibile chiederne la dilazione. Durante il periodo di sospensione non vengono notificate le cartelle di pagamento.</p>
<p>AVVISI DI ADDEBITO INPS</p>
<p>Le somme che devono essere pagate a seguito di avviso di addebito INPS, se scadono dall’8.3.2020 al 30.6.2021, vanno pagate in unica soluzione entro il 2.8.2021, rimanendo ferma la possibilità di chiedere la dilazione.</p>
<p>ACCERTAMENTI ESECUTIVI</p>
<p>Il DL 73/2021 prevede espressamente che se le somme intimate con accertamento esecutivo scadono dall’8.3.2020 al 30.6.2021, il pagamento può avvenire entro il 2.8.2021. Ciò vale quindi per gli accertamenti in materia di imposte sui redditi, IVA e IRAP e in materia di fiscalità locale. Va detto che secondo la censurabile opinione dell’Agenzia delle Entrate la sospensione predetta non riguarda il pagamento che va eseguito a seguito di notifica dell’accertamento esecutivo, ma i pagamenti (che peraltro non hanno veri e propri termini) delle somme dopo che sono state affidate in riscossione.</p>
<p>RATE DA DILAZIONE DEI RUOLI</p>
<p>Le rate inerenti a dilazioni di somme iscritte a ruolo, oppure derivanti da accertamenti esecutivi e avvisi di addebito INPS, scadenti dall’8.3.2020 al 30.6.2021, vanno pagate in unica soluzione entro il 2.8.2021.</p>
<p><strong>SOSPENSIONE DELLE ATTIVITÀ ESECUTIVE E CAUTELARI – Art. 9, comma 2</strong></p>
<p>Dall’8.3.2020 al 30.6.2021 sono sospese le attività esecutive (pignoramenti) nonché cautelari (fermi e ipoteche). Rimangono validi i pignoramenti e le altre misure eventualmente già disposte.</p>
<p><strong>BLOCCO DEI PAGAMENTI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI – Art. 9</strong></p>
<p>Gli enti e le società a prevalente partecipazione pubblica, prima di effettuare pagamenti di importo superiore a 5.000,00 euro, devono verificare presso l’Agenzia delle Entrate-Riscossione se il creditore risulta moroso. In caso affermativo, l’ente pubblico deve sospendere il pagamento sino a concorrenza della morosità e l’Agente della Riscossione deve notificare un atto di pignoramento presso terzi. Per effetto del DL 73/2021, tale procedura è sospesa sino al 30.6.2021.</p>
<p>Rimangono validi i pignoramenti già eseguiti.</p>
<p><strong> </strong></p>
<p><strong>POTENZIAMENTO DELL’ACE (C.D. “ACE INNOVATIVA”) – Art. 19</strong></p>
<p>Per il solo 2021 è stata potenziata l’ACE, prevedendo un coefficiente del 15% sugli incrementi patrimoniali (conferimenti e versamenti in denaro, nonché accantonamenti di utili a riserva) rilevanti ai fini della base di calcolo dell’agevolazione e registrati nel 2021 medesimo.</p>
<p>Così, se ad esempio una Srl provvede nel 2021 ad accantonare a riserva l’utile del 2020, pari a 500.000,00 euro, o riceve nel 2021 dai soci conferimenti in denaro per identico ammontare:</p>
<ul>
<li>il reddito detassato è pari a 75.000,00 euro (500.000,00 × 15%);</li>
<li>a tale importo corrisponde un risparmio in termini di IRES pari a 18.000,00 euro (75.000,00 × 24%).</li>
</ul>
<p>Per le società di capitali, in particolare, il risparmio è pari al 3,6% degli incrementi patrimoniali rilevati nel 2021.</p>
<p>Tali incrementi rilevano per l’intero ammontare, sempre limitatamente al 2021, indipendentemente dalla data di versamento (la quale potrebbe quindi essere, ad esempio, anche il 31.12.2021). È però previsto un limite massimo di 5 milioni di euro, per cui, sempre prendendo a riferimento il caso delle società di capitali, il risparmio d’imposta massimo ammonta a 180.000,00 euro.</p>
<p>In alternativa alla riduzione dell’IRPEF o dell’IRES da versare a saldo nel 2022 con riferimento al 2021, è possibile trasformare il reddito detassato in credito d’imposta, da utilizzare in compensazione (riprendendo l’esempio sopra proposto, anche il credito ammonterebbe a 18.000,00 euro). Il credito d’imposta può essere utilizzato dal giorno successivo a quello dell’avvenuto versamento del conferimento in denaro, o dal giorno successivo a quello della delibera di destinazione a riserva dell’utile di esercizio, anche se occorre al riguardo un provvedimento attuativo dell’Agenzia delle Entrate.</p>
<p><strong>ESENZIONE PER I CAPITAL GAIN SU PARTECIPAZIONI IN START UP E PMI INNOVATIVE – Art. 14</strong></p>
<p>L’art. 14 del DL 73/2021 ha introdotto un regime di esenzione per le plusvalenze ex artt. 67 e 68 del TUIR, sia “qualificate” che “non qualificate”, realizzate dalle sole persone fisiche, derivanti dalla:</p>
<ul>
<li>cessione di partecipazioni al capitale di start up innovative (art. 25 co. 2 del DL 179/2012) acquisite mediante sottoscrizione del capitale dall’1.6.2021 al 31.12.2025 e possedute per almeno 3 anni;</li>
<li>cessione di partecipazioni al capitale di PMI innovative (art. 4 del DL 3/2015) acquisite mediante sottoscrizione del capitale dall’1.6.2021 al 31.12.2025 e possedute per almeno 3 anni;</li>
<li>cessione di partecipazioni in società, di persone (escluse le società semplici) e di capitali, residenti o non residenti, qualora entro un anno dal loro conseguimento, le plusvalenze siano reinvestite in start up innovative o in PMI innovative, mediante la sottoscrizione del capitale sociale entro il 31.12.2025.</li>
</ul>
<p>In questi casi, quindi, non si applica l’imposta sostitutiva del 26%, di cui all’art. 5 co. 2 del D.Lgs. n. 461/97, sulla plusvalenza eventualmente realizzata.</p>
<p>La disposizione in commento si applica alle plusvalenze su partecipazioni che rientrano tra i redditi diversi di cui agli artt. 67 e 68 de TUIR, ma è destinata alle sole persone fisiche. Sono, quindi, escluse dalla disciplina agevolativa le società semplici, gli enti non commerciali ed i soggetti equiparati.</p>
<p>L’efficacia dell’esenzione delle plusvalenze su partecipazioni detenute in start up e PMI innovative è subordinata all’autorizzazione della Commissione europea.</p>
<p><strong>IVA &#8211; TERMINI DI EMISSIONE DELLE NOTE DI VARIAZIONE IN DIMINUZIONE – Art. 18</strong></p>
<p>L’art. 18 del DL 73/2021 modifica la disciplina dei termini di emissione delle note di variazione IVA, nel caso in cui il cessionario o committente sia assoggettato a una procedura concorsuale.</p>
<p>La nuova disciplina si applica alle sole procedure avviate a decorrere dal 26.5.2021 (data di entrata in vigore del DL 73/2021).</p>
<p>A differenza della disciplina previgente, ai fini dell’emissione delle note di variazione in diminuzione, non è più necessario attendere il verificarsi dell’infruttuosità della procedura, ma è possibile rettificare l’IVA mediante la nota di variazione già alla data in cui il debitore viene assoggettato alla procedura.</p>
<p>Nello specifico, il nuovo co. 10-bis dell’art. 26 del DPR 633/72 identifica il momento da cui il debitore si considera assoggettato a una procedura concorsuale, vale a dire rispettivamente:</p>
<ul>
<li>la data della sentenza dichiarativa del fallimento;</li>
<li>la data del provvedimento che ordina la liquidazione coatta amministrativa;</li>
<li>la data del decreto di ammissione alla procedura di concordato preventivo;</li>
<li>la data del decreto che dispone la procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi.</li>
</ul>
<p>Nell’ipotesi in cui, successivamente all’assoggettamento alla procedura, il debitore paghi in tutto o in parte il corrispettivo, il cedente o prestatore è tenuto a emettere nota di variazione IVA in aumento. A sua volta, il cessionario o committente potrà esercitare il diritto alla detrazione dell’imposta, ai sensi dell’art. 19 co. 1 del DPR 633/72, previa registrazione della nota di variazione.</p>
<p><strong>MISURE PER IL SOSTEGNO ALLA LIQUIDITÀ DELLE IMPRESE – Art. 13, comma 1, lett. a), b) e c)</strong></p>
<p>L’art. 13 del DL 73/2021 proroga al 31.12.2021 i regimi di Garanzia SACE e del Fondo di Garanzia PMI, rimodulandone l’operatività per favorire una graduale riduzione delle misure.</p>
<p>Il regime di Garanzia SACE è prorogato al 31.12.2021 per:</p>
<ul>
<li>finanziamenti alle imprese (art. 1 co. 1 del DL 23/2020);</li>
<li>portafogli di finanziamenti alle imprese (art. 1 co. 13 del DL 23/2020);</li>
<li>prestiti obbligazionari o altri titoli di debito emessi dalle imprese con classe di rating almeno pari a BB- o equivalente (art. 1 co. 14-bis del DL 23/2020); se la classe di rating è inferiore a BBB-, i sottoscrittori originari dei prestiti obbligazionari o dei titoli di debito si obbligano a mantenere una quota pari almeno al 15% (anziché al 30%, come disponeva la precedente formulazione) del valore dell’emissione per l’intera durata della stessa. La modifica si applica anche alle operazioni in essere alla data del 26.5.2021;</li>
<li>misure a sostegno della liquidità delle imprese di medie dimensioni (art. 1-bis.1 del DL 23/2020). Per queste è prevista l’eliminazione del divieto di distribuzione dei dividendi e di riacquisto di azioni.</li>
</ul>
<p>Per le garanzie disposte dall’art. 1 co. 1 e 1-bis del DL 23/2020, il termine massimo di durata delle nuove operazioni è innalzato a 10 anni, previa notifica e autorizzazione della Commissione europea. I finanziamenti già garantiti di durata non superiore a 6 anni possono essere estesi o sostituiti con nuovi finanziamenti di durata fino a 10 anni.</p>
<p><strong>FONDO DI GARANZIA PMI &#8211; Art. 13, comma 1, lett. f), g) e h)</strong></p>
<p>La garanzia prestata dal Fondo di Garanzia PMI è prorogata al 31.12.2021. Dall’1.7.2021 la garanzia opererà con le seguenti modalità:</p>
<ul>
<li>le garanzie per operazioni di valore superiore ai 30.000,00 euro (art. 13 co. 1 lett. c) del DL 23/2020) sono concesse nella misura massima dell’80% (anziché del 90%);</li>
<li>il termine massimo di durata delle operazioni che fruiscono del regime di intervento straordinario è innalzato a 120 mesi, previa notifica e autorizzazione della Commissione europea. La misura si applica anche alle operazioni già garantite, salve le necessarie autorizzazioni e nel rispetto del limite massimo di 120 mesi di durata dell’operazione;</li>
<li>le garanzie per operazioni fino a 30.000,00 euro (art. 13 co. 1 lett. m) del DL 23/2020) sono ridotte dal 100% al 90% e potrà essere applicato un tasso di interesse diverso. La garanzia opera anche in favore degli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti.</li>
</ul>
<p><strong>PROROGA MORATORIA PER LE PMI – Art. 16</strong></p>
<p>L’art. 16 del DL 73/2021 proroga al 31.12.2021 la moratoria del rientro dalle esposizioni debitorie nei confronti di banche e intermediari finanziari (art. 56 co. 2 del DL 18/2020), limitatamente alla sola quota capitale (ove applicabile). La proroga opera su comunicazione dell’impresa beneficiaria, da effettuare entro il 15.6.2021.</p>
<p>Lo Studio rimane a disposizione per qualsiasi chiarimento.</p>
<p>Cordiali saluti.</p>
<p></div></div></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>LA PROVA DELLE CESSIONI UE E LA DICHIARAZIONE DI RICEZIONE DEI BENI</title>
		<link>https://www.vetranoassociati.it/circolari/la-prova-delle-cessioni-ue-e-la-dichiarazione-di-ricezione-dei-beni/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Studio VS]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Apr 2021 14:03:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Circolari]]></category>
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					<description><![CDATA[Riferimenti normativi: 41, comma 1, lett. a), DL n. 331/93 Regolamento UE n. 1912/2018 Circolare Agenzia Entrate 12.5.2020, n. 12/E Risposta interpello Agenzia Entrate 3.3.2021, n. 141 Dall’1.1.2020 sono operative le regole dello specifico Regolamento UE contenente le modalità con le quali un soggetto passivo, che opera all’interno dell’UE, può “provare” il trasferimento dei beni...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><div class="row "><div class="wpv-grid grid-1-1  wpv-first-level first unextended" style="padding-top:0px;padding-bottom:0px" id="wpv-column-61f85380ed5d23634eb0911bea69a832" ></p>
<p><em><u>Riferimenti normativi:</u></em></p>
<ul>
<li><strong> 41, comma 1, lett. a), DL n. 331/93</strong></li>
<li><strong>Regolamento UE n. 1912/2018</strong></li>
<li><strong>Circolare Agenzia Entrate 12.5.2020, n. 12/E</strong></li>
<li><strong>Risposta interpello Agenzia Entrate 3.3.2021, n. 141</strong></li>
</ul>
<p>Dall’1.1.2020 sono operative le regole dello specifico Regolamento UE contenente le modalità con le quali un soggetto passivo, che opera all’interno dell’UE, può “provare” il trasferimento dei beni in un altro Stato UE. La disponibilità di tale prove consente di applicare la non imponibilità alla cessione.</p>
<p>Ai sensi dell’art. 138, Direttiva UE n. 2006/112, alle cessioni intraUE può essere applicato il regime di non imponibilità solo al ricorrere congiunto delle seguente condizioni:</p>
<ul>
<li>il cedente / acquirente devono essere soggetti passivi d’imposta;</li>
<li>la cessione deve essere a titolo oneroso;</li>
<li>la cessione deve determinare il trasferimento della proprietà sul bene ceduto;</li>
<li>i beni devono essere spediti / trasportati da uno Stato UE ad un altro.</li>
</ul>
<p>A livello nazionale, il citato art. 138 è stato recepito dall’art. 41, comma 1, lett. a), DL n. 331/93, in base al quale le cessioni di beni effettuate da operatori italiani nei confronti di operatori UE sono considerate operazioni non imponibili IVA in quanto alle stesse è applicabile il regime di tassazione nello Stato UE di destinazione dei beni.</p>
<p>Affinché la cessione possa considerarsi “intraUE”, è necessario che sussistano i seguenti requisiti:</p>
<ol>
<li>soggettività passiva dell’acquirente in un altro Stato UE (o ivi identificato);</li>
<li>onerosità dell’operazione;</li>
<li>trasferimento della proprietà / altro diritto reale sul bene;</li>
<li>destinazione dei beni in un altro Stato UE.</li>
</ol>
<p>Essendo necessario il trasferimento dei beni in un altro Stato UE, in quanto ciò consente di considerare non imponibile la cessione nello Stato di partenza ed imponibile nello Stato di destinazione dei beni, assume un ruolo rilevante la prova da parte del cedente del trasporto / spedizione dei beni.</p>
<p>La Direttiva UE n. 2018/1910 ha modificato il citato art. 138 attribuendo rilevanza sostanziale:</p>
<ul>
<li>al fatto che il cedente / acquirente siano dotati di un numero identificativo IVA e siano iscritti al VIES;</li>
<li>alla corretta compilazione dell’elenco riepilogativo (mod. Intra) da parte del cedente.</li>
</ul>
<p><strong>PROVA DELL’USCITA DEI BENI</strong></p>
<p>Tra le condizioni per la non imponibilità di una cessione intraUE è richiesto il possesso di adeguate prove documentali in grado di attestare che i beni oggetto della cessione siano stati effettivamente trasferiti in un altro Stato UE. In materia di prove da fornire per giustificare la non imponibilità, l’art. 131, Direttiva n. 2006/112/CE lascia ai singoli Stati membri la facoltà di disciplinare le condizioni per l’applicazione del regime stesso (il Legislatore nazionale non si è avvalso di tale facoltà).</p>
<p><strong> </strong></p>
<p><strong>REGOLAMENTO UE N. 2018/1912</strong></p>
<p>A decorrere dall’1.1.2020 è entrato in vigore il Regolamento UE n. 2018/1912 contenente il regime probatorio del trasferimento dei beni delle cessioni intraUE.</p>
<p>In particolare il citato Regolamento UE ha introdotto il nuovo art. 45-bis al Regolamento n. 282/2011 che individua le “prove” al verificarsi delle quali si presume che i beni siano stati spediti / trasportati dal territorio di uno Stato UE di partenza diverso da quello di destinazione e pertanto consente l’applicazione della non imponibilità alle cessioni intraUE. Il citato art. 45-bis prende in considerazione le seguenti fattispecie:</p>
<ul>
<li>i beni sono spediti / trasportati dal cedente / da un terzo per suo conto;</li>
<li>i beni sono spediti / trasportati dall’acquirente / da un terzo per suo conto.</li>
</ul>
<table>
<tbody>
<tr>
<td width="302"><strong>Trasporto / spedizione da parte del cedente</strong></td>
<td width="340"><strong>Trasporto / spedizione da parte dell’acquirente</strong></td>
</tr>
<tr>
<td width="302">Il trasporto / spedizione si presume effettuato se il cedente è in possesso di:</p>
<p>&#8211;       almeno 2 degli elementi di prova di cui alla Tabella A rilasciati da due diverse parti indipendenti, dal cedente e dell’acquirente</p>
<p>o</p>
<p>&#8211;       un elemento di cui alla Tabella A in combinazione con uno di quelli previsti dalla Tabella B, che confermano la spedizione o il trasporto rilasciato da due diverse parti indipendenti, dal cedente e dall’acquirente.</td>
<td width="340">Il trasporto / spedizione si considera effettuato se il cedente è in possesso di:</p>
<p>&#8211;       una dichiarazione scritta dall’acquirente che certifica che i beni sono stati trasportati / spediti dall’acquirente, o da un terzo per conto dello stesso acquirente e che identifica lo Stato UE di destinazione dei beni. In particolare la dichiarazione in esame, che l’acquirente deve fornire al cedente entro il decimo giorno successivo alla cessione, deve contenere i seguenti elementi:</p>
<p>1.     data di rilascio</p>
<p>2.     nome e indirizzo dell’acquirente</p>
<p>3.     quantità e natura dei beni</p>
<p>4.     data e luogo di arrivo dei beni</p>
<p>5.     numero di identificazione del mezzo di trasporto nel caso di cessione di mezzi di trasporto</p>
<p>6.     identificazione della persona che accetta i beni per suo conto e</p>
<p>&#8211;       almeno 2 degli elementi di prova di cui alla Tabella A rilasciati da due diverse parti indipendenti dal cedente o dall’acquirente o</p>
<p>&#8211;       un elemento di cui alla Tabella A in combinazione con uno di quelli previsti dalla Tabella B, che confermano la spedizione / trasporto, rilasciati da due diverse parti indipendenti, dal cedente e dall’acquirente.</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p><strong> </strong></p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td width="132"><strong>Tabella A</strong></td>
<td width="510">CRM firmato</p>
<p>Polizza di carico</p>
<p>Fattura di trasporto aereo</p>
<p>Fattura emessa dallo spedizioniere</td>
</tr>
<tr>
<td width="132"><strong>Tabella B</strong></td>
<td width="510">Polizza assicurativa relativa alla spedizione / trasporto di beni o documenti bancari attestanti il pagamento della spedizione / trasporto dei beni</p>
<p>Documenti ufficiali rilasciati da una Pubblica Autorità che confermano l’arrivo dei beni nello Stato UE di destinazione</p>
<p>Ricevuta rilasciata da un depositario nello Stato UE di destinazione</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p><strong> </strong></p>
<p>Posto che gli elementi di prova devono essere rilasciati da due diverse parti indipendenti l’una dall’altra, dal cedente e dall’acquirente, la predetta disposizione non è applicabile alle cessioni per le quali il trasporto è effettuato in conto proprio dal cedente / acquirente.</p>
<p>La questione legata alle prove idonee a “garantire” la non imponibilità delle cessioni intraUE è stata oggetto di diversi interventi da parte dell’Agenzia delle Entrate.</p>
<p>In particolare l’operatività della citata disposizione è stata esaminata dall’Agenzia delle Entrate con la Circolare 12.5.2020, n. 12/E, nell’ambito della quale sono richiamati innanzitutto i chiarimenti forniti prima dell’entrata in vigore del citato art. 45-bis nei seguenti documenti di prassi:</p>
<ul>
<li>Risoluzioni 25.3.2013, n. 19/E, 15.12.2008, n. 477/E, 28.11.2007, n. 345/E e 24.7.2014, n. 71/E;</li>
<li>Risposta interpello 8.4.2019, n. 100.</li>
</ul>
<p>Dopo aver confermato che le nuove disposizioni introdotte dal Legislatore comunitario rappresentano una presunzione relativa circa l’avvenuto trasporto / spedizione dei beni in ambito UE, l’Agenzia evidenzia che la stessa può essere riconosciuta anche con riferimento alle operazioni poste in essere anteriormente all’1.1.2020 (data di entrata in vigore della citata disposizione) a condizione che “il contribuente possieda un corredo documentale integralmente coincidente con le indicazioni” ivi richieste, con conseguente dimostrazione dell’avvenuto arrivo dei beni in un altro Stato UE.</p>
<p>L’Agenzia conferma inoltre che è esclusa l’operatività della presunzione della movimentazione dei beni da uno Stato UE ad un altro Stato UE nel caso in cui il trasporto / spedizione sia effettuato direttamente dal cedente / acquirente senza l’intervento di altri soggetti (ad esempio, spedizioniere / trasportatore).</p>
<p>Ciò è stato evidenziato nell’ambito delle Note esplicative “quick fixes 2020” emanate dalla Commissione UE nel mese di dicembre 2019. Infatti, in tale contesto, gli elementi di prova non contradditori richiesti ai fini dell’applicazione della presunzione devono provenire da due parti indipendenti tra loro, dal venditore e dall’acquirente.</p>
<p>Richiamando i chiarimenti forniti dalla Comissione UE nelle citate Note esplicative, l’Agenzia specifica che non è possibile considerare due parti “indipendenti” quando le stesse fanno parte del medesimo soggetto giuridico. Ciò si riscontra, ad esempio, in presenza di stabile organizzazione e casa madre ovvero di soggetti legati da vincoli familiari o altri stretti legami personali, gestionali, associativi, proprietari, finanziari o giuridici (ad esempio, amministratore delegato e società amministrata, società legate da rapporti di controllo ex art. 2359, C.c). In merito al rapporto tra le presunzioni di cui all’art. 45-bis e la prassi nazionale in materia di prova del trasporto / spedizione di una cessione intraUE, l’Agenzia evidenzia che le Autorità fiscali dei singoli Stati UE conservano comunque la facoltà di superare la presunzione dell’avvenuta movimentazione dei beni.</p>
<p>A tal fine l’Agenzia rappresenta le seguenti fattispecie:</p>
<ul>
<li>l’Amministrazione finanziaria entra in possesso di elementi che dimostrano che il trasporto intraUE non è stato effettuato (a titolo esemplicativo nel corso di un controllo si riscontra che i beni sono ancora presenti nel magazzino del cedente o la distruzione dei beni durante il trasporto);</li>
<li>l’Amministrazione finanziaria dimostra che uno o più documenti contengono informazioni non corrette o addirittura false.</li>
</ul>
<p>In ogni caso anche nelle predette situazioni, il contribuente conserva la possibilità di dimostrare con altri elementi oggettivi di prova che l’operazione sia realmente avvenuta.</p>
<p>Conclude, così, l’Agenzia affermando che nel caso in cui non sia applicabile la presunzione di cui all’art. 45-bis, continua a trovare applicazione la prassi nazionale, emanata anche prima dell’entrata in vigore del citato art. 45-bis.</p>
<p><strong> </strong></p>
<p><strong>DICHIARAZIONE DI RICEZIONE DEI BENI RILASCIATA DAL DESTINATARIO</strong></p>
<p>La sopra descritta questione è stata oggetto di un nuovo intervento dell’Agenzia delle Entrate. Con la Risposta 3.3.2021, n. 141 è stato affrontato il caso di una società italiana esercente attività di sviluppo di soluzioni tecnologiche avanzate che effettua cessioni intraUE sia con clausola “franco fabbrica” (la consegna dei beni è effettuata al vettore incaricato dall’acquirente UE, presso la sede dell’operatore italiano) sia con clausola “franco destino” (rischi e spese di spedizione a carico del fornitore).</p>
<p>In caso di trasporto effettuato dal cedente / da un terzo per suo conto, la società intende “provare”, il trasporto dei beni in un altro Stato UE sulla base del seguente “set documentale”:</p>
<ul>
<li>fattura di vendita all’acquirente UE;</li>
<li>Intra relativo alle cessioni intraUE effettuate;</li>
<li>rimessa bancaria dell’acquirente relativa al pagamento dei beni;</li>
<li>copia del contratto o dell’ordine / conferma di vendita o di acquisto relativi agli impegni assunti con l’acquirente o accordi presi per corrispondenza con indicazione della destinazione dei beni;</li>
<li>fattura del vettore incaricato con evidenza delle consegne effettuate e documentazione attestante il pagamento della fattura;</li>
<li>DDT con indicazione della destinazione dei beni, firmato dal trasportatore per presa in carico dei beni;</li>
<li>documento di trasporto internazionale “CMR” firmato dal trasportatore per presa in carico dei beni e dal destinatario per ricevuta.</li>
</ul>
<p>In caso di trasporto effettuato dall’acquirente UE / da un terzo per suo conto, la società intende “provare” il trasporto dei beni in un altro Stato UE sulla base del seguente “set documentale”:</p>
<ul>
<li>fattura di vendita all’acquirente UE;</li>
<li>Intra relativo alle cessioni intraUE effettuate;</li>
<li>rimessa bancaria dell’acquirente relativa al pagamento dei beni;</li>
<li>copia del contratto o dell’ordine / conferma di vendita o di acquisto relativi agli impegni assunti con l’acquirente o accordi presi per corrispondenza con indicazione della destinazione dei beni;</li>
<li>DDT con indicazione della destinazione dei beni, firmato dal trasportatore per presa in carico dei beni;</li>
<li>documento di trasporto internazionale “CMR” firmato dal trasportatore per presa in carico dei beni e dal destinatario per ricevuta.</li>
</ul>
<p>Considerata la difficoltà di recuperare il “CMR” firmato anche dal destinatario dei beni, quale prova di ricezione degli stessi, la società, in conformità a quanto specificato nella citata Risoluzione n. 19/E e nella citata Risposta n. 100, intende richiedere all’acquirente un’attestazione che conferma l’avvenuta ricezione dei beni nel proprio Stato UE, contenente tra l’altro:</p>
<ul>
<li>identificativo dell’acquirente;</li>
<li>numero di partita IVA dell’acquirente;</li>
<li>numero e data della fattura di vendita;</li>
<li>importo della fattura di vendita;</li>
<li>indicazione del peso del materiale oggetto della fattura;</li>
<li>dichiarazione dell’acquirente di ricezione dei beni (“il sottoscritto conferma la ricezione e la consegna dei beni relativi alla sopra menzionata fattura”);</li>
<li>timbro e firma dell’acquirente.</li>
</ul>
<p>Nella Risposta in esame l’Agenzia richiama innanzitutto i chiarimenti forniti nelle citate Note esplicative “quick fixes 2020” emanate dalla Commissione UE evidenziando in particolare che:</p>
<ul>
<li>il contribuente conserva la possibilità di dimostrare con altri elementi oggettivi di prova che l’operazione sia realmente avvenuta;</li>
<li>l’art. 45-bis non preclude agli Stati membri l’applicazione di norme / prassi nazionali ulteriori in materia di prova delle cessioni intraUE, “eventualmente più flessibili della presunzione prevista dal Regolamento IVA”.</li>
</ul>
<p>Confermando quanto precisato nella citata Circolare n. 12/E nel caso in cui non sia applicabile la presunzione di cui all’art. 45-bis, ossia che continua a trovare applicazione la prassi nazionale, emanata anche prima dell’entrata in vigore del citato art. 45-bis, l’Agenzia conclude affermando che le indicazioni contenute nella citata Risoluzione n. 19/E riguardanti la conservazione della documentazione attestante la prova del trasporto / spedizione del bene da parte del fornitore, la sua esibizione e la tempistica di acquisizione, sono ancora valide.</p>
<p>In ogni caso, sottolinea l’Agenzia che, l’idoneità dei documenti individuati dalla prassi nazionale “è comunque soggetta alla valutazione, caso per caso, dell’amministrazione finanziaria”.</p>
<p>Lo Studio rimane a disposizione per qualsiasi chiarimento.</p>
<p>Cordiali saluti.</p>
<p></div></div></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>LE ALTRE NOVITA’ DEL C.D. “DECRETO SOSTEGNI”</title>
		<link>https://www.vetranoassociati.it/circolari/le-altre-novita-del-c-d-decreto-sostegni/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Studio VS]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Apr 2021 14:03:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Circolari]]></category>
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					<description><![CDATA[Riferimenti normativi: DL n. 41/2021 Con la pubblicazione sulla G.U. sono entrate in vigore dal 23.03.2021 le disposizioni previste dal c.d. “Decreto Sostegni”, contenente “Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all’emergenza da COVID-19”. In aggiunta alle novità già esaminate riguardanti il riconoscimento...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><div class="row "><div class="wpv-grid grid-1-1  wpv-first-level first unextended" style="padding-top:0px;padding-bottom:0px" id="wpv-column-9ccd2c3cfafcfbc347d116d0115a5d80" ></p>
<p><em><u>Riferimenti normativi:</u></em></p>
<ul>
<li><strong>DL n. 41/2021</strong></li>
</ul>
<p>Con la pubblicazione sulla G.U. sono entrate in vigore dal 23.03.2021 le disposizioni previste dal c.d. “Decreto Sostegni”, contenente “Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all’emergenza da COVID-19”.</p>
<p>In aggiunta alle novità già esaminate riguardanti il riconoscimento di un contributo a fondo perduto a favore degli operatori economici colpiti dall’emergenza Covid-19 e alla proroga della sospensione dei versamenti relativi alle cartelle di pagamento / avvisi di accertamento, alla c.d. “rottamazione dei ruoli” / “saldo e stralcio”, il Legislatore ha introdotto ulteriori disposizioni di seguito esaminate.</p>
<p><strong> </strong></p>
<p><strong>ESONERO VERSAMENTO CONTRIBUTI PROFESSIONISTI</strong></p>
<p>La Finanziaria 2021, al fine di ridurre gli effetti negativi dell’emergenza COVID-19 sui lavoratori autonomi e di favorire la ripresa dell’attività esercitata da quest’ultimi, ha istituito con l’art. 1, commi 20, 21 e 22 un fondo per l’esonero dal versamento dei relativi contributi previdenziali.</p>
<p>Tale fondo consente l’esonero parziale dal pagamento dei contributi previdenziali dovuti:</p>
<ul>
<li>dai lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni previdenziali INPS;</li>
<li>dai professionisti iscritti agli Enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza di cui al D.Lgs. n. 509/94 (CNPADC, Inarcassa, CIPAG, ENPAM, ecc.) e D.Lgs. n. 103/96 (Casse Interprofessionali);</li>
</ul>
<p>con un reddito complessivo 2019 non superiore a € 50.000 e che hanno subito una riduzione del fatturato / corrispettivi 2020 di almeno il 33% rispetto a quello del 2019.</p>
<p>Ora, il Decreto in esame, ha:</p>
<ul>
<li>previsto un incremento della dotazione del predetto fondo da € 1.000 milioni a € 2.500 milioni;</li>
<li>introdotto il nuovo comma 22-bis che subordina l’efficacia delle nuove disposizioni all’autorizzazione della Commissione UE.</li>
</ul>
<p><strong>CONTROLLO VERSAMENTI IVA</strong></p>
<p>È disposta la ripresa dell’attività di controllo della “coerenza” dei versamenti IVA con i dati riportati nelle comunicazioni trimestrali delle liquidazioni periodiche sospesa per effetto di quanto stabilito dall’art. 157, DL n. 34/2020, c.d. “Decreto Rilancio”.</p>
<p>L’attività riprenderà dalle comunicazioni dei dati relativi al terzo trimestre 2020.</p>
<p><strong>SOSPENSIONE COMPENSAZIONE CREDITI / DEBITI A RUOLO</strong></p>
<p>È prorogato dal 31.12.2020 al 30.4.2021 quanto disposto dall’art. 145, DL n. 34/2020 in base al quale, in sede di erogazione dei rimborsi fiscali non è applicabile la compensazione tra crediti d’imposta e debiti iscritti a ruolo di cui all’art. 28-ter, DPR n. 602/73.</p>
<p><strong> </strong></p>
<p><strong>CRISI D’IMPRESA E SEGNALAZIONI ALLERTA AGENZIA ENTRATE</strong></p>
<p>È stato rinviato al 2023 l’obbligo delle segnalazioni di allerta da parte dell’Agenzia delle Entrate previste dal c.d. “Codice della crisi di impresa” al debitore per il superamento della soglia “rilevante” dell’esposizione debitoria nei confronti della stessa per IVA non versata risultante dalle comunicazioni trimestrali delle liquidazioni periodiche e della segnalazione all’OCRI qualora lo stesso non ponga in essere specifici comportamenti (estinzione, entro 90 giorni, del debito ovvero presentazione dell’istanza di composizione assistita della crisi, ecc.).</p>
<p><strong> </strong></p>
<p><strong>CONSERVAZIONE DIGITALE FATTURE ELETTRONICHE 2019</strong></p>
<p>La conservazione digitale delle fatture elettroniche riferite al periodo d’imposta in corso al 31.12.2019 (ossia, 2019 per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare) è considerata tempestiva se effettuata, “al più tardi”, entro il 10.6.2021, ossia 3 mesi successivi al 10.3.2021.</p>
<p><strong>CU 2021 E DICHIARAZIONE REDDITI PRECOMPILATA</strong></p>
<p>È disposta la proroga:</p>
<ul>
<li>dal 16.3 al 31.3.2021 del termine:
<ul>
<li>entro il quale il sostituto d’imposta è tenuto ad inviare la CU 2021 all’Agenzia delle Entrate ed a consegnare la stessa ai percettori (lavoratori dipendenti, lavoratori autonomi, agenti / rappresentanti, titolari di redditi diversi e da locazioni brevi). La proroga riguarda anche la consegna del mod. CUPE ai percettori nel 2020 di utili / proventi equiparati agli utili;</li>
<li>per la trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate dei dati per la predisposizione della dichiarazione precompilata da parte dei soggetti terzi (assicurazioni, previdenza complementare, spese funebri / asilo nido / universitarie);</li>
</ul>
</li>
<li>dal 30.4 al 10.5.2021 del termine della messa a disposizione, da parte dell’Agenzia delle Entrate, al contribuente della dichiarazione dei redditi precompilata.</li>
</ul>
<p>Lo Studio rimane a disposizione per qualsiasi chiarimento.</p>
<p>Cordiali saluti.</p>
<p></div></div></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>IL C.D. “DECRETO SOSTEGNI” E LE NOVITA’  IN MATERIA DI RISCOSSIONE</title>
		<link>https://www.vetranoassociati.it/circolari/il-c-d-decreto-sostegni-e-le-novita-in-materia-di-riscossione/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Studio VS]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Mar 2021 13:52:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Circolari]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.vetranoassociati.it/?p=12356</guid>

					<description><![CDATA[Riferimenti normativi: 4 e 5, commi da 1 a 9, DL n. 41/2021 Nell’ambito del DL n. 41/2021, c.d. “Decreto Sostegni”, agli artt. 4 e 5, commi da 1 a 9, sono contenute alcune disposizioni in materia di riscossione, di seguito esaminate.   PROROGA SOSPENSIONE VERSAMENTI / NOTIFICA CARTELLE L’art. 4, comma 1, lett. a),...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><div class="row "><div class="wpv-grid grid-1-1  wpv-first-level first unextended" style="padding-top:0px;padding-bottom:0px" id="wpv-column-5511d3c5471fb226fdbbf818df8a2f27" ></p>
<p><em><u>Riferimenti normativi:</u></em></p>
<ul>
<li><strong> 4 e 5, commi da 1 a 9, DL n. 41/2021</strong></li>
</ul>
<p>Nell’ambito del DL n. 41/2021, c.d. “Decreto Sostegni”, agli artt. 4 e 5, commi da 1 a 9, sono contenute alcune disposizioni in materia di riscossione, di seguito esaminate.</p>
<p><strong> </strong></p>
<p><strong>PROROGA SOSPENSIONE VERSAMENTI / NOTIFICA CARTELLE</strong></p>
<p>L’art. 4, comma 1, lett. a), DL n. 41/2021 dispone la proroga dei termini in materia di notifica delle cartelle di pagamento nonché di versamento delle relative somme.</p>
<p>Con una disposizione di natura transitoria contenuta nel comma 3 dell’art. 4 in esame è stabilito che</p>
<p>“restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e gli adempimenti svolti dall’agente della riscossione nel periodo dal 1° marzo 2021 al [23 marzo 2021] e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base dei medesimi; restano altresì acquisiti, relativamente ai versamenti eventualmente eseguiti nello stesso periodo, gli interessi di mora &#8230; nonché le sanzioni e le somme aggiuntive corrisposte”.</p>
<p><u>SOSPENSIONE VERSAMENTI</u></p>
<p>Il Decreto in esame modifica nuovamente l’art. 68, comma 1, DL n. 18/2020, c.d. “Decreto Cura Italia”, prorogando dal 28.2.2021 al 30.4.2021 la sospensione dei termini di versamento delle somme derivanti da:</p>
<ul>
<li>cartelle di pagamento emesse dall’Agente della riscossione;</li>
<li>avvisi di accertamento e avvisi di addebito INPS esecutivi ex artt. 29 e 30, DL n. 78/2010;</li>
<li>atti di accertamento esecutivi emessi dall’Agenzia delle Dogane ai fini della riscossione delle risorse proprie dell’UE e dell’IVA all’importazione;</li>
<li>atti di ingiunzione fiscale emessi dagli Enti territoriali ex RD n. 639/1910;</li>
<li>atti esecutivi emessi dagli Enti locali ai sensi dell’art. 1, comma 792, Finanziaria 2020.</li>
</ul>
<p>Si rammenta che, per effetto della previsione di cui all’art. 68, come evidenziato dall’Agenzia delle Entrate nella Circolare 20.8.2020, n. 25/E risultano, di conseguenza, sospesi:</p>
<ul>
<li>i termini di pagamento (e, conseguentemente, le attività di recupero, anche coattivo), relativi a carichi, affidati all’Agente della riscossione, derivanti da avvisi esecutivi dell’Agenzia delle Entrate, dell’Agenzia delle Dogane e dell’INPS e da atti esecutivi di cui all’art. 1, comma 792, Legge n. 160/2019 (Finanziaria 2020), ovvero da ruoli / cartelle, in scadenza nello stesso periodo (compresi quelli dilazionati ex art. 19, DPR n. 602/73), con conseguente “congelamento”, per la durata dello stesso periodo di sospensione, dell’applicazione degli interessi di mora ex art. 30, DPR n. 600/73;</li>
<li>la notifica di nuove cartelle di pagamento (e, conseguentemente, le attività di recupero, anche coattivo), afferenti i carichi affidati sia prima dell’inizio del periodo di sospensione, sia durante tale periodo;</li>
<li>le attività di recupero, anche coattivo, dei carichi (avvisi di accertamento esecutivi / avvisi di addebito / atti esecutivi e ruoli / cartelle di pagamento) già scaduti prima del periodo di sospensione, con “congelamento” degli interessi di mora durante il periodo di sospensione.</li>
</ul>
<p>Con particolare riguardo alla sospensione dei versamenti, la stessa originariamente opera(va) relativamente alle somme in scadenza nel periodo 8.3 &#8211; 31.5.2020.</p>
<p>I versamenti sospesi, dovendo essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione, risulta(va)no dovuti entro il 30.6.2020. Il termine finale di sospensione, originariamente fissato al 31.5, è stato più volte oggetto di proroga, con conseguente slittamento anche del termine di effettuazione dei versamenti sospesi. Da ultimo l’art. 1, DL n. 7/2021, trasfuso in sede di conversione nell’art. 22-bis, DL n. 183/2020, c.d. “Decreto Milleproroghe”, ha fissato detto termine al 28.2.2021, con la conseguenza che la sospensione opera(va) per i versamenti in scadenza nel periodo 8.3.2020 &#8211; 28.2.2021, che dovevano essere effettuati in unica soluzione entro il 31.3.2021.</p>
<p>Ora, il DL n. 41/2021 proroga dal 28.2 al 30.4.2021 il termine di sospensione e, pertanto, i versamenti in scadenza nel periodo 8.3.2020 &#8211; 30.4.2021 dovranno essere effettuati in unica soluzione <strong>entro il 31.5.2021.</strong></p>
<p>In alternativa al pagamento in unica soluzione è comunque possibile richiedere la rateizzazione.</p>
<p>Va evidenziato che nel periodo di sospensione e, pertanto, ora fino al 30.4.2021, per effetto di quanto disposto dell’art. 153, DL n. 34/2020, non opera la previsione ex art. 48-bis, DPR n. 602/73 in base alla quale le Pubbliche amministrazioni e le società a prevalente partecipazione pubblica, prima di pagare, a qualunque titolo, somme di importo superiore a € 5.000 devono verificare, anche con modalità telematiche, se il soggetto beneficiario risulta inadempiente al versamento di una o più cartelle di pagamento per un importo complessivo pari almeno a € 5.000. Posto che il DL n. 41/2021 è entrato in vigore il 23.3.2021, il comma 3 dell’art. 1 in esame dispone che la previsione del citato art. 153 è applicabile anche alle verifiche effettuate nel periodo 1.3 &#8211; 23.3.2021.</p>
<p><u>PROROGA TERMINI DECADENZA / PRESCRIZIONE NOTIFICA CARTELLE</u></p>
<p>Tenuto conto dell’ampliamento del periodo di sospensione dei versamenti delle somme derivanti da cartelle / avvisi di accertamento, è stato altresì modificato, ad opera della lett. d) del comma 1, il comma 4-bis dell’art. 68, DL n. 18/2020. In particolare è disposta la proroga di 24 mesi dei termini di decadenza / prescrizione per la notifica di:</p>
<ul>
<li>cartelle di pagamento relative a entrate tributarie / non tributarie derivanti da affidamenti all’Agente della riscossione nel predetto periodo 8.3.2020 (o 21.2.2020) &#8211; 30.4.2021 e, successivamente, fino al 31.12.2021;</li>
<li>cartelle di pagamento (escluse quelle riferite alle entrate degli Enti territoriali) derivanti da affidamenti all’Agente della riscossione anche successivamente al 31.12.2021, relative a:</li>
<li>dichiarazioni presentate nel 2018, per le somme dovute a seguito dell’attività di liquidazione prevista dagli artt. 36-bis, DPR n. 600/73 e 54-bis, DPR n. 633/72;</li>
<li>dichiarazioni dei sostituti d’imposta presentate nel 2017, per le somme dovute ex artt. 19 e 20, TUIR;</li>
<li>dichiarazioni presentate nel 2017 e 2018, per le somme dovute a seguito dell’attività di controllo formale prevista dall’art. 36-ter, DPR n. 600/73.</li>
</ul>
<p><strong> </strong></p>
<p><strong>PROROGA VERSAMENTI “ROTTAMAZIONE” / “SALDO E STRALCIO”</strong></p>
<p>Relativamente alle somme dovute ai fini della c.d. “rottamazione dei ruoli” (anche per risorse proprie dell’UE e dell’IVA all’importazione) e del c.d. “saldo e stralcio”, l’art. 68, comma 3, DL n. 18/2020, ha <strong>differito all’1.6.2020</strong> i termini di versamento scaduti rispettivamente il 28.2.2020 e 31.3.2020. A seguito della riscrittura del citato comma 3 ad opera dell’art. 154, DL n. 34/2020, c.d. “Decreto Rilancio”, il mancato / insufficiente / tardivo versamento, alle relative scadenze, delle rate dovute nel 2020 non determina(va) l’inefficacia della definizione a condizione che il versamento integrale delle stesse fosse effettuato entro il 10.12.2020, prorogato all’1.3.2021 dall’art. 4, DL n. 157/2020. Ora l’art. 4, comma 1, lett. b) del Decreto in esame dispone che è considerato tempestivo:</p>
<ul>
<li>il versamento effettuato entro il 31.7.2021 delle rate in scadenza nel 2020;</li>
<li>il versamento effettuato entro il 30.11.2021 delle rate in scadenza il 28.2 &#8211; 31.3 &#8211; 31.5 e 31.7.2021.</li>
</ul>
<p>Il pagamento entro i nuovi termini non richiede il versamento di interessi e non comporta la perdita dei benefici della definizione agevolata.</p>
<p><strong> </strong></p>
<p><strong> </strong></p>
<p><strong>CANCELLAZIONE DEBITI DI IMPORTO RESIDUO FINO A € 5.000</strong></p>
<p>Il comma 4 del citato art. 4 prevede l’annullamento automatico dei debiti di importo residuo, al 23.3.2021, fino a € 5.000, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati all’Agente della riscossione nel periodo 1.1.2000 &#8211; 31.12.2010, ancorché ricompresi nelle definizioni di cui artt. 3, DL n. 119/2018 e 16-bis, DL n. 34/2019 (“rottamazione”) nonché dell’art. 1, commi da 184 a 198, Legge n. 145/2018 (“saldo e stralcio”). Tale previsione interessa i soggetti che nel 2019 (ovvero nel periodo d’imposta in corso al 31.12.2019 per i soggetti diversi dalle persone fisiche) hanno conseguito un reddito imponibile fino a € 30.000.</p>
<p>Fino alla data stabilita dal MEF, per i debiti di importo residuo al 23.3.2021 fino a € 5.000 sono sospesi la riscossione nonché i relativi termini di prescrizione.</p>
<p>Restano ferme le disposizioni di cui all’art. 4, DL n. 119/2018 in materia di stralcio automatico dei debiti di importo residuo, al 24.10.2018, fino a € 1.000 risultanti da carichi affidati all’Agente della riscossione dal 2000 al 2010.</p>
<p><u>SOMME ESCLUSE DALLA CANCELLAZIONE</u></p>
<p>Per espressa previsione del comma 9 del citato art. 4, la cancellazione automatica non opera per i debiti relativi ai carichi di cui all’art. 3, comma 16, lett. a), b) e c), DL n. 119/2018 ossia relativi a:</p>
<ul>
<li>somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato ai sensi dell’art. 16, Regolamento UE 13.7.2015, n. 2015/1589;</li>
<li>crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti;</li>
<li>multe / ammende / sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti / sentenze penali di condanna;</li>
<li>risorse proprie tradizionali dell’UE e IVA all’importazione.</li>
</ul>
<p><strong> </strong></p>
<p><strong>DEFINIZIONE AGEVOLATA COMUNICAZIONI DI IRREGOLARITÀ</strong></p>
<p>L’art. 5, commi da 1 a 7, DL n. 41/2021, “in considerazione dei gravi effetti derivanti dall’emergenza epidemiologica da COVID -19, al fine di sostenere gli operatori economici che hanno subito riduzioni del volume d’affari nell’anno 2020” riconosce la possibilità di definire le somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni, richieste con le comunicazioni di irregolarità di cui agli artt. 36-bis, DPR n. 600/73 e 54-bis, DPR n. 633/72:</p>
<ul>
<li>elaborate entro il 31.12.2020 e non inviate / spedite ai contribuenti per effetto della sospensione stabilita dall’art. 157, DL n. 34/2020 con riferimento alle dichiarazioni relative al periodo d’imposta in corso al 31.12.2017 (ossia, 2017 per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare);</li>
<li>elaborate entro il 31.12.2021 con riferimento alle dichiarazioni relative al periodo d’imposta in corso al 31.12.2018 (ossia, 2018 per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare).</li>
</ul>
<p><u>SOGGETTI INTERESSATI </u></p>
<p>La definizione può essere effettuata dai soggetti:</p>
<ul>
<li>con partita IVA attiva al 23.3.2021;</li>
<li>che hanno subìto una riduzione del volume d’affari 2020 (mod. IVA 2021) superiore al 30% del volume d’affari 2019 (mod. IVA 2020).</li>
</ul>
<p><u>MODALITÀ DI DEFINIZIONE </u></p>
<p>L’Agenzia delle Entrate, sulla base dei dati risultanti dalle predette dichiarazioni, individua i soggetti beneficiari della definizione ed invia agli stessi tramite PEC o raccomandata A/R, contestualmente alle relative comunicazioni di irregolarità, la proposta di definizione riportante l’importo “ridotto” di quanto dovuto (con l’apposito Provvedimento attuativo l’Agenzia delle Entrate potrà individuare ulteriori modalità di invio al contribuente della comunicazione di irregolarità / proposta di definizione).</p>
<p>La definizione si perfeziona con il pagamento delle imposte, interessi e contributi previdenziali indicati nella proposta, con esclusione delle sanzioni / somme aggiuntive, secondo le modalità ed i termini stabiliti dal D.Lgs. n. 462/97 per la riscossione delle somme dovute a seguito dei controlli automatizzati, ossia in un massimo di 8 rate trimestrali di pari importo o, se superiori a € 5.000, in un numero massimo di 20 rate trimestrali di pari importo.</p>
<p>Le somme versate fino a concorrenza dei debiti definibili, anche anteriormente alla definizione:</p>
<ul>
<li>“restano definitivamente acquisite”;</li>
<li>non sono rimborsabili;</li>
<li>non sono utilizzabili in compensazione per il versamento del debito residuo.</li>
</ul>
<p><strong> </strong></p>
<p><strong>PROROGA NOTIFICA CARTELLE PAGAMENTO DICHIARAZIONI</strong></p>
<p>Il comma 8 dell’art. 5 del Decreto in esame interviene infine anche in materia di decadenza dei termini di cui all’art. 25, DPR n. 602/73, prevedendo la proroga di 1 anno del termine di decadenza per la notifica delle cartelle di pagamento riferite alle dichiarazioni presentate nel 2019. Di conseguenza è prorogato:</p>
<ul>
<li>dal 31.12.2022 al 31.12.2023 il termine per la notifica delle cartelle riferite a somme dovute a seguito dei controlli automatizzati delle dichiarazioni ex artt. 36-bis, DPR n. 600/73 e 54-bis, DPR n. 633/72;</li>
<li>dal 31.12.2023 al 31.12.2024 il termine per la notifica delle cartelle riferite a somme dovute a seguito dei controlli formali delle dichiarazioni ex artt. 36-ter, DPR n. 600/73.</li>
</ul>
<p>Lo Studio rimane a disposizione per qualsiasi chiarimento.</p>
<p>Cordiali saluti.</p>
<p></div></div></p>
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	</channel>
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