Riferimenti normativi:

• Legge n. 178/2020

E’ stata pubblicata sul S.O. n. 46/L alla G.U. 30.12.2020, n. 322 la Legge n. 178/2020, Finanziaria 2021, in vigore dall’1.1.2021, che si compone di 1 articolo suddiviso in 1150 commi.
A seguire si illustrano brevemente le principali disposizioni di natura fiscale.
Seguiranno apposite circolari che tratteranno in modo approfondito le tematiche più rilevanti.

Comma 58, lett. b) n. 1 – Interventi di recupero del patrimonio edilizio – Proroga
Viene prorogata, con riferimento alle spese sostenute fino al 31.12.2021, la detrazione IRPEF del 50% per gli interventi volti al recupero del patrimonio edilizio di cui all’art. 16-bis co. 1 del TUIR, nel limite massimo di spesa di 96.000,00 euro per unità immobiliare.

Comma 58, lett. b) n. 2 – Proroga della detrazione c.d. “bonus mobili”
Viene prorogato, con riferimento alle spese sostenute nel 2021, il c.d. “bonus mobili” (art. 16 co. 2 del DL 63/2013).
A tal fine, rilevano gli interventi di recupero del patrimonio edilizio iniziati dall’1.1.2020.
Dall’1.1.2021, viene altresì elevato da 10.000,00 euro a 16.000,00 euro il limite mas¬si¬mo di spesa detraibile.

Comma 58, lett. a) – Interventi di riqualificazione energetica degli edifici – Proroga
Viene prorogata alle spese sostenute fino al 31.12.2021 la detrazione IRPEF/IRES spettante in relazione agli interventi di riqualificazione energetica degli edifici esistenti di cui ai co. 344 – 349 dell’art. 1 della L. 296/2006 e all’art. 14 del DL 63/2013.
In generale, quindi, la detrazione spetta nella misura del 65% per le spese sostenute dal 6.6.2013 al 31.12.2021.
Si ricorda al riguardo che, dall’1.1.2018, per alcune tipologie di interventi l’aliquota della detrazione spettante è del 50%.

Commi da 66 a 75 – Superbonus del 110% – Proroga ed altre novità
Tra le principali novità riguardanti il superbonus del 110% di cui all’art. 119 del DL 34/2020 si segnalano:
• la proroga della detrazione, spettante per gli interventi di riqualificazione ener¬ge¬tica, antisismici, impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica dei veicoli elettrici, al¬le spe¬se sostenute fino al 30.6.2022 (con l’eccezione degli IACP ed enti equiva¬lenti);
• la ripartizione in 4 quote annuali di pari importo, in luogo delle 5 rate precedenti, per le spese sostenute nell’anno 2022 (con un’eccezione prevista per gli IACP ed enti equivalenti);
• l’inserimento, fra i soggetti beneficiari, delle persone fisiche (che operano al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arte o professione) con riferimento agli in¬terventi su edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente ac¬catastate, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più per¬sone fisiche;
• il requisito dell’indipendenza funzionale dell’unità immobiliare richiesta affinché pos¬sa essere assimilata all’edificio unifamiliare. Secondo la nuova definizione, un’unità immobiliare può ritenersi “funzionalmente indipendente” qualora sia do¬tata di almeno tre delle seguenti installazioni o manufatti di proprietà esclusiva: im¬pianti per l’approvvigionamento idrico, impianti per il gas, impianti per l’energia elettrica e impianto di climatizzazione invernale;
• l’inserimento fra gli interventi “trainanti” agevolati, e nello specifico negli inter¬ven¬ti di isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano l’involucro dell’edificio con una incidenza superiore al 25% della su¬perficie disperdente lorda, degli interventi di isolamento del tetto, a prescindere dal fatto che sia presente un sottotetto riscaldato o meno;
• l’inserimento tra gli interventi “trainati” che possono beneficiare del superbonus del 110% (se eseguiti congiuntamente a quelli “trainanti”) di quelli finalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche di cui all’art. 16-bis co. 1 lett. e) del TUIR (anche se effettuati in favore di persone di età superiore a 65 anni);
• l’estensione della detrazione agli impianti solari fotovoltaici su strutture perti¬nen¬ziali agli edifici;
• la previsione di nuovi limiti di spesa per gli interventi di installazione di infra¬strut¬ture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici di cui all’art. 16-ter del DL 63/2013;
• l’obbligo di posizionare presso il cantiere, in un luogo ben visibile e accessibile, un cartello con la seguente dicitura: “Accesso agli incentivi statali previsti dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, superbonus 110 per cento per interventi di efficienza energetica o interventi antisismici”.
Possono beneficiare del superbonus, inoltre, anche gli edifici privi di attestato di pre¬sta¬zione energetica (APE) perché sprovvisti di copertura, di uno o più muri perimetrali, o di entrambi, purché al termine degli interventi, che devono comprendere anche quelli di isolamento termico delle superfici di cui alla lett. a) dell’art. 119 co. 1 del DL 34/2020, raggiungano una classe energetica in fascia A (la disposizione si applica anche nel caso di demolizione e ricostruzione o di ricostruzione su sedime esistente).
È prorogata l’opzione per la cessione/sconto sul corrispettivo del superbonus del 110%
È prevista la possibilità di optare per la cessione del credito relativo alla detrazione spettante o per il c.d. “sconto sul corrispettivo” in relazione alle spese sostenute nel 2022 per gli interventi che beneficiano del superbonus del 110% di cui all’art. 119 del DL 34/2020. Per le altre detrazioni l’opzione può essere esercitata con riguardo alle sole spese sostenute negli anni 2020 e 2021.

Comma 59 – Proroga del c.d. “bonus facciate”
La detrazione fiscale spettante per gli interventi di rifacimento delle facciate degli im¬mobili (c.d. “bonus facciate”), di cui all’art. 1 co. 219 – 223 della L. 160/2019, è pro¬ro¬gata sino al 31.12.2021.

Comma 76 – Proroga del c.d. “bonus verde”
È prorogato anche per l’anno 2021 il c.d. “bonus verde” di cui ai co. 12 – 15 dell’art. 1 della L. 27.12.2017 n. 205. La detrazione IRPEF del 36%, pertanto:
• spetta per le spese documentate, sostenute ed effettivamente rimaste a carico dei contribuenti dall’1.1.2018 al 31.12.2021;
• fino ad un ammontare complessivo delle spese non superiore a 5.000,00 euro per unità immobiliare ad uso abitativo.

Commi 8 e 9 – Ulteriore detrazione IRPEF per redditi di lavoro dipendente e assimilati – Messa a regime

L’ulteriore detrazione IRPEF prevista dal DL 3/2020 a favore dei titolari di redditi di lavoro dipendente (esclusi i pensionati) e di alcuni redditi assimilati, sarà applicabile anche negli anni 2021 e successivi. L’ulteriore detrazione:
• spetta ai soggetti con un reddito complessivo superiore a 28.000,00 euro e fino a 40.000,00 euro;
• decresce all’aumentare del reddito complessivo, fino ad azzerarsi al previsto livello massimo di 40.000,00 euro;
• deve essere rapportata al periodo di lavoro.
L’ulteriore detrazione fiscale è riconosciuta dai sostituti d’imposta previa la verifica delle condizioni di spettanza e ripartizione fra le retribuzioni erogate.
I lavoratori le cui remunerazioni sono erogate da un soggetto che non è sostituto d’imposta (es. lavoratori domestici) potranno usufruire della detrazione spettante in sede di dichiarazione dei redditi relativa all’anno di riferimento.

Comma 333 – Spese veterinarie – Limite di spesa
Dall’1.1.2021, è elevato da 500,00 euro a 550,00 euro l’importo massimo detraibile al 19% delle spese veterinarie di cui all’art. 15 co. 1 lett. c-bis) del TUIR.

Commi da 599 a 604 – Esclusione dal versamento della prima rata dell’IMU 2021
Per l’anno 2021 non è dovuta la prima rata dell’IMU relativa:
• agli immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché gli im¬mobili degli stabilimenti termali;
• agli immobili rientranti nella categoria catastale D/2 (alberghi e pensioni) e rela¬tive pertinenze, agli immobili degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli del¬la gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affit¬tacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed & breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi soggetti pas¬sivi siano anche gestori delle attività ivi esercitate;
• agli immobili rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese eser¬centi attività di allestimenti di strutture espositive nell’ambito di eventi fieristici o manifestazioni;
• agli immobili destinati a discoteche, sale da ballo, night club e simili, a condizione che i relativi soggetti passivi siano anche gestori delle attività ivi esercitate.

Comma 83 – Riallineamento dei valori dell’avviamento
Viene prevista la possibilità di riallineare, con l’imposizione sostitutiva del 3%, i valori civili e fiscali dell’avviamento e delle altre attività immateriali iscritte nei bilanci dell’esercizio in corso al 31.12.2019 (nel previgente assetto normativo il beneficio era invece riservato ai soli beni immateriali quali marchi, brevetti, licenze ecc.).

Comma 50 – Regime degli impatriati
Per i “vecchi” lavoratori impatriati (rientrati in Italia prima del 30.4.2019) viene ricono¬sciuta la possibilità di prolungare il periodo agevolato a 10 anni in presenza di figli mi¬norenni o a carico, o per effetto dell’acquisto di una unità immobiliare in Italia (come già previsto per i “nuovi” impatriati); il beneficio è però subordinato al pagamento di un onere, parametrato al reddito dell’ultimo periodo d’imposta prima dell’esercizio dell’op¬zione per il prolungamento.

Commi 1122 e 1123 – Proroga della rideterminazione del costo fiscale dei terreni e delle partecipazioni non quotate

La legge di bilancio 2021 proroga la rideterminazione del costo fiscale delle parteci¬pazioni non quotate e dei terreni disciplinate dagli artt. 5 e 7 della L. 448/2001.
Anche per il 2021, quindi, sarà consentito a persone fisiche, società semplici, enti non commerciali e soggetti non residenti privi di stabile organizzazione in Italia di rivalutare il costo o valore di acquisto delle partecipazioni non quotate e dei terreni posseduti alla data dell’1.1.2021, al di fuori del regime d’impresa, affrancando in tutto o in parte le plusvalenze conseguite, ex art. 67 co. 1 lett. a) – c-bis) del TUIR, allorché le parteci¬pazioni o i terreni vengano ceduti a titolo oneroso.
Per optare per questo regime, occorrerà che, entro il 30.6.2021:
• un professionista abilitato (ad esempio, dottore commercialista, geometra, ingegne¬re e così via) rediga e asseveri la perizia di stima della partecipazione o del terreno;
• il contribuente interessato versi l’imposta sostitutiva per l’intero suo ammontare, ov¬vero (in caso di rateizzazione) limitatamente alla prima delle tre rate annuali di pa¬ri importo.
La proroga in argomento prevede l’applicazione dell’imposta sostitutiva con aliquota unica dell’11% sul valore di perizia del terreno o della partecipazione non quotata.

Comma 631 – Dividendi e plusvalenze degli OICR esteri
Viene equiparato il regime impositivo di dividendi e plusvalenze su partecipazioni rea¬lizzati degli organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) istituiti nell’Unio¬ne europea o nello Spazio economico europeo (SEE) a quello già in vigore per gli OICR istituiti in Italia.
Con questa nuova norma, infatti, tali OICR esteri non sono più soggetti ad imposizione sui dividendi distribuiti dalle società italiane e sulle plusvalenze da cessione di parte¬ci¬pazioni.
In particolare, viene previsto che la ritenuta e l’imposta sostitutiva (entrambe del 26%) non si applicano rispettivamente sugli utili corrisposti e le plusvalenze degli OICR di diritto estero:
• conformi alla direttiva 2009/65/CE (direttiva UCITS);
• e a quelli non conformi a tale direttiva, il cui gestore sia soggetto a forme di vigi¬lanza nel Paese estero nel quale è istituito ai sensi della direttiva 2011/61/UE (di¬rettiva AIFM), istituiti in Stati membri UE e negli Stati aderenti allo SEE (Islanda, Liechtenstein e Norvegia).
L’esenzione da ritenuta in commento si applica agli utili percepiti a decorrere dal¬l’1.1.2021 e per le plusvalenze realizzate dalla medesima data.

Commi da 233 a 243 – Incentivo alle aggregazioni aziendali
Si introduce un incentivo alle aggregazioni aziendali, prevedendo che, nelle ipotesi di fusione, scissione o conferimento d’azienda, deliberate tra l’1.1.2021 e il 31.12.2021, sia consentita, in capo ai soggetti aventi causa, la trasformazione in credito d’imposta delle attività per imposte anticipate, anche se non iscritte in bilancio, riferite alle perdite fiscali e alle eccedenze ACE.

Commi da 1051 a 1063 e 1065 – Credito d’imposta per investimenti in beni strumentali
Per gli investimenti in beni strumentali nuovi effettuati dal 16.11.2020 al 2022 (con termine “lungo” 30.6.2023) è previsto un nuovo credito d’imposta.
Il credito d’imposta “generale”, relativo agli investimenti in beni materiali e immateriali strumentali nuovi non “4.0”, è riconosciuto (alle imprese e agli esercenti arti e pro¬fessioni):
• per gli investimenti effettuati dal 16.11.2020 al 31.12.2021, nella misura del 10% del costo (elevata al 15% per gli investimenti nel lavoro agile) e nel limite mas¬si¬mo di costi ammissibili pari a 2 milioni di euro;
• per gli investimenti effettuati nel 2022, nella misura del 6% del costo e nel limite massimo di costi ammissibili pari a 2 milioni di euro.
Il credito d’imposta per gli investimenti in beni materiali “4.0”, compresi nell’Allegato A alla L. 232/2016, è riconosciuto (solo alle imprese):
• per gli investimenti effettuati dal 16.11.2020 al 31.12.2021, nella misura del 50% per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro, del 30% per gli investimenti tra 2,5 e 10 milioni di euro e del 10% per gli investimenti tra 10 e 20 milioni di euro;
• per gli investimenti effettuati nel 2022, nella misura del 40% per la quota di in¬vestimenti fino a 2,5 milioni di euro, del 20% per gli investimenti tra 2,5 e 10 milioni di euro e del 10% per gli investimenti tra 10 e 20 milioni di euro.
Per gli investimenti relativi a beni immateriali compresi nell’Allegato B alla L. 232/2016, il credito d’imposta è riconosciuto per tutto il periodo agevolato:
• nella misura del 20% del costo;
• nel limite massimo di costi ammissibili pari a 1 milione di euro.
Il credito d’imposta:
• è utilizzabile in compensazione, con tributi e contributi, mediante il modello F24;
• spetta per i beni materiali e immateriali (sia “ordinari” che “4.0”) in tre quote an¬nuali di pari importo (1/3 all’anno);
• per i soggetti con ricavi/compensi inferiori a 5 milioni di euro che hanno effet¬tuato in-vestimenti in beni materiali e immateriali “ordinari” dal 16.11.2020 al 31.12.2021, spetta in un’unica quota annuale;
• nel caso di investimenti in beni “ordinari” è utilizzabile a decorrere dall’anno di en¬trata in funzione dei beni, mentre per gli investimenti in beni “Industria 4.0” a decorrere dall’anno di avvenuta interconnessione.
Nella fattura di acquisto dei beni deve essere riportato il riferimento normativo dell’age¬volazione.
Per i beni “4.0” di costo unitario superiore a 300.000,00 euro, è richiesta una perizia as¬severata.

Comma 1064, lett. da a) a h) – Credito d’imposta per ricerca, sviluppo e innovazione
Viene prorogato dal 2020 al 2022 il credito d’imposta per gli investimenti in ricerca e sviluppo, in transizione ecologica, in innovazione tecnologica 4.0 e in altre attività in¬novative, con alcune modifiche in merito alla misura dell’agevolazione.
Per le attività di ricerca e sviluppo agevolabili, il credito d’imposta spetta (ferme re¬stando le specifiche maggiorazioni previste per il Mezzogiorno):
• in misura pari al 20% della relativa base di calcolo;
• nel limite massimo di 4 milioni di euro.
Per le attività di innovazione tecnologica, il credito d’imposta è riconosciuto:
• in misura pari al 10% della relativa base di calcolo o al 15% in caso di obiettivo di transizione ecologica o di innovazione digitale 4.0;
• nel limite massimo di 2 milioni di euro.
Per le attività di design e ideazione estetica, il credito d’imposta è riconosciuto:
• in misura pari al 10% della relativa base di calcolo;
• nel limite massimo di 2 milioni di euro.
Il credito d’imposta è utilizzabile:
• esclusivamente in compensazione mediante il modello F24;
• in tre quote annuali di pari importo;
• a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello di maturazione;
• subordinatamente all’avvenuto adempimento degli obblighi di certificazione previsti.

Comma 1064, lett. i) – Credito d’imposta per la formazione 4.0
Viene prorogato al 2022 il credito d’imposta per la formazione 4.0, con ampliamento dei costi ammissibili.

Commi 171 e 172 – Credito d’imposta per investimenti nel Mezzogiorno
Viene prorogato al 2022 il credito d’imposta per le imprese che acquistano beni stru¬mentali nuovi facenti parte di un progetto di investimento iniziale e destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite delle Regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Molise, Sardegna e Abruzzo.

Comma 230 – Credito d’imposta per la quotazione delle PMI
Viene prorogato al 2021 il credito d’imposta sui costi di consulenza relativi alla quota¬zione delle PMI.

Comma 1099 – Credito d’imposta per adeguamento pubblici esercizi
Con riferimento al credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro, viene anticipato al 30.6.2021 (in luogo del precedente 31.12.2021) il termine per:
• utilizzare in compensazione il credito nel modello F24;
• cedere il credito.

Comma 608 – Credito d’imposta per investimenti pubblicitari
Viene prorogato al 2022 il regime “straordinario” del credito d’imposta per investimenti pubblicitari.
Nello specifico, per gli anni 2021 e 2022, il credito d’imposta per gli investimenti pubblicitari è concesso:
• a imprese, lavoratori autonomi, enti non commerciali;
• nella misura unica del 50% del valore degli investimenti pubblicitari effettuati sui giornali quotidiani e periodici, anche in formato digitale (non quindi su radio e TV);
• entro il limite massimo di 50 milioni di euro per ciascun anno.

Comma 131 – Credito d’imposta per l’e-commerce delle reti di imprese agricole e agroalimentari

Il credito d’imposta del 40% previsto per il sostegno del “made in Italy” viene esteso alle reti di imprese agricole e agroalimentari, anche costituite in forma cooperativa o riunite in consorzi o parte delle c.d. “strade del vino”, per la realizzazione e l’ampliamento di infrastrutture informatiche finalizzate al potenziamento del commercio elettronico.

Comma 536 – Credito d’imposta per la promozione di competenze manageriali
Viene previsto un credito d’imposta per le donazioni effettuate nel 2021 o nel 2022, sotto forma di borse di studio, per iniziative formative finalizzate allo sviluppo e alla acquisizione di competenze manageriali promosse da università pubbliche e private, da istituti di formazione avanzata, da scuole di formazione manageriale pubbliche o pri¬vate.
Il credito è riconosciuto per le donazioni effettuate nel limite di 100.000 euro fino al:
• 100% per le piccole e medie imprese;
• 90% per le medie imprese;
• 80% per le grandi imprese.

Comma 1087 – Credito d’imposta per sistemi di filtraggio dell’acqua
Viene istituito un credito d’imposta per l’acquisto di sistemi di filtraggio acqua potabile.
Possono beneficiare dell’agevolazione le persone fisiche, i soggetti esercenti attività d’impresa, arti e professioni e gli enti non commerciali.
Il credito spetta per le spese:
• sostenute dall’1.1.2021 al 31.12.2022;
• per l’acquisto e l’installazione di sistemi di filtraggio, mineralizzazione, raffred¬da¬mento e addizione di anidride carbonica alimentare E 290, finalizzati al miglio¬ra¬men¬to qualitativo delle acque destinate al consumo umano erogate da acquedotti;
• fino ad un ammontare complessivo non superiore, per le persone fisiche non eser¬centi attività economica, a 1.000,00 euro per ciascuna unità immobiliare e, per gli altri soggetti, a 5.000,00 euro per ciascun immobile adibito all’attività commerciale o istituzionale.
Il credito d’imposta è pari al 50% delle suddette spese, fermo restando il limite delle risorse stanziate.
Sarà emanato uno specifico provvedimento sulle modalità di fruizione dell’agevola¬zione.

Commi 95 e 96 – Legge Sabatini
Viene previsto che il contributo statale sia erogato in un’unica soluzione, secondo modalità da determinare con decreto ministeriale.

Commi 36 e 37 – Sospensione versamenti di gennaio e febbraio 2021 per gli enti sportivi
Vengono sospesi i termini dei versamenti in scadenza nei mesi di gennaio e febbraio 2021 per le federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche che:
• hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato;
• operano nell’ambito di competizioni sportive in corso di svolgimento ai sensi del DPCM 24.10.2020.
Sono sospesi i termini relativi:
• ai versamenti delle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, di cui agli artt. 23 e 24 del DPR 600/73, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d’imposta, dall’1.1.2021 al 28.2.2021;
• agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria, dall’1.1.2021 al 28.2.2021;
• ai versamenti dell’IVA, in scadenza nei mesi di gennaio e febbraio 2021;
• ai versamenti delle imposte sui redditi in scadenza dall’1.1.2021 al 28.2.2021.
I versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi:
• in un’unica soluzione entro il 30.5.2021;
• ovvero mediante rateizzazione fino a un massimo di 24 rate mensili di pari im¬porto, con il versamento della prima rata entro il 30.5.2021.

Comma 38 – Terreni dei coltivatori diretti e IAP – Proroga dell’esenzione IRPEF
È prorogata anche per il 2021 l’agevolazione prevista dal co. 44 dell’art. 1 della L. 232/2016 per i coltivatori diretti (CD) e per gli imprenditori agricoli professionali (IAP) di cui all’art. 1 del DLgs. 99/2004, iscritti nella previdenza agricola, in relazione ai redditi fondiari dei terreni da loro posseduti e condotti.
Dal 2017 e fino al 2021 la disciplina fiscale dei terreni dei CD e IAP è la seguente:
• i terreni posseduti e condotti da CD o IAP sono esenti da IRPEF sia per il reddito dominicale che per il reddito agrario;
• i terreni che vengono affittati per coltivarli continuano a generare reddito domini¬cale in capo al proprietario, mentre l’esenzione dall’IRPEF si applica sul reddito agrario in capo ai CD o IAP.

Commi da 77 a 79 – Incentivi per l’acquisto di autoveicoli a basse emissioni e c.d. “ecotassa” per quelli inquinanti

La legge di bilancio 2021:
• introduce, per i soggetti con ISEE inferiore ad euro 30.000, un contributo nella misura del 40 per cento delle spese sostenute e rimaste a carico dell’acquirente per l’acquisto, anche in locazione finanziaria, entro il 31 dicembre 2021, di veicoli elettrici di categoria M1 (Veicoli progettati e costruiti per il trasporto di persone, aventi al massimo otto posti a sedere oltre al sedile del conducente) nuovi di fabbrica, di potenza inferiore o uguale a 150 kW, che abbiano un prezzo di listino della casa automobilistica inferiore ad euro 30.000, al netto dell’IVA;
• modifica, per l’anno 2021, la disciplina concernente:
– l’imposta sull’acquisto di autoveicoli nuovi ad alte emissioni di CO2 (c.d. “ecotassa”);
– conferma per il 2021 il contributo statale per l’acquisto di autoveicoli nuovi a ridotte emissioni di CO2, ma con alcune modifiche rispetto al 2020;
– introduce un contributo statale per l’acquisto dei veicoli nuovi per il trasporto merci e per gli autoveicoli speciali.

Comma 614 – Bonus TV
Il contributo ai costi a carico degli utenti finali per l’acquisto di apparecchiature di ricezione televisiva, di cui all’art. 1 co. 1039 lett. c) della L. 27.12.2017 n. 205, è esteso all’acquisto e allo smaltimento di apparecchiature di ricezione televisiva allo scopo di favorire il rinnovo o la sostituzione del parco degli apparecchi televisivi non idonei alla ricezione dei programmi con le nuove tecnologie DVB-T2.

Comma 623 – Kit digitalizzazione
Viene prevista la concessione in comodato gratuito, al ricorrere di determiniate con¬dizioni legate all’ISEE e alla composizione del nucleo familiare, di un dispositivo elet¬tronico dotato di connettività per un anno o un bonus di equivalente valore.
Il beneficio è concesso ad un solo soggetto per nucleo familiare e nel limite com¬ples¬sivo massimo di spesa di 20 milioni di euro per l’anno 2021.

Commi da 61 a 65 – Bonus idrico
Alle persone fisiche residenti in Italia è riconosciuto un bonus idrico pari a 1.000,00 euro per ciascun beneficiario da utilizzare, entro il 31.12.2021, per interventi di sosti¬tuzione di vasi sanitari in ceramica con nuovi apparecchi a scarico ridotto e di ap¬parec¬chi di rubinetteria sanitaria, soffioni doccia e colonne doccia esistenti con nuovi appa¬recchi a limitazione di flusso d’acqua, su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o singole unità immobiliari.
Il comma 63 individua le spese agevolabili, il comma 64 stabilisce che il bonus in commento non costituisce reddito imponibile per il beneficiario e non rileva ai fini dell’ISEE.

Comma 438 – Voucher per occhiali da vista
Si riconosce, in favore dei membri di nuclei familiari con un valore ISEE non superiore a 10.000,00 euro annui, un contributo in forma di voucher una tantum di importo pari a 50,00 euro per l’acquisto di occhiali da vista ovvero di lenti a contatto correttive.

Comma 41 – Imposta di registro per acquisto di terreni
Viene disposto che, al fine di facilitare il processo di ricomposizione fondiaria, per l’anno 2021, non sia dovuta l’imposta di registro fissa per gli atti di trasferimento di terreni agricoli e pertinenze di valore inferiore o uguale a 5.000,00 euro, operati in pre¬senza delle condizioni per l’agevolazione per la piccola proprietà contadina (resta¬no dovute l’imposta ipotecaria di 200,00 euro e l’imposta catastale dell’1%).

Comma 595 – Modifiche alla disciplina delle locazioni brevi
Modificando l’art. 4 del DL 50/2017, in tema di locazioni brevi, viene introdotta una presunzione in base alla quale, a partire del periodo d’imposta 2021, il regime fiscale della cedolare secca è riconosciuto per le locazioni brevi “solo in caso di destinazione alla locazione breve di non più di quattro appartamenti per ciascun periodo d’imposta”. Nel caso in cui il proprietario destini alla locazione 5 appartamenti o più l’attività di locazione, da chiunque svolta, si presume svolta in forma imprenditoriale.
Viene istituita, presso il Ministero per i Beni e le Attività culturali e per il Turismo, una banca di dati delle strutture ricettive, nonché degli immobili destinati alle locazioni bre¬vi, che va a sostituirsi alla “precedente” banca dati, istituita dal previgente art. 13-quater co. 4 del DL 34/2019, presso il Ministero delle Politiche agricole alimentari, forestali e del turismo.
La banca dati raccoglie e ordina le informazioni inerenti alle strutture ricettive e agli immobili di cui sopra. Gli immobili e le strutture sono identificati mediante un codice da utiliz¬zare in ogni comunicazione inerente all’offerta e alla promozione dei servizi all’utenza, fermo restando quanto stabilito in materia dalle leggi regionali.
L’attuazione della norma è demandata ad un decreto attuativo.

Comma 602 – Credito d’imposta sui canoni di locazione di immobili ad uso non abitativo – Estensione al 30.4.2021

Il credito d’imposta sui canoni di locazione di immobili ad uso non abitativo, di cui all’art. 28 del DL 34/2020, viene esteso:
• limitatamente a strutture turistico ricettive, tour operator e agenzie di viaggio;
• fino al 30.4.2021.
Si ricorda che, per le strutture turistico ricettive, il credito spettava già “fino al 31 di¬cem¬bre 2020” a prescindere dalle norme dei decreti “Ristori” (che, invece, hanno am¬messo al credito solo alcuni soggetti per i mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020).
Ora, la nuova norma estende ulteriormente il credito, non solo per le strutture turistico ricettive, ma anche per le agenzie di viaggio ed i tour operator, anche per i primi 4 mesi del 2021.

Comma da 381 a 384 – Contributo a Fondo perduto per la riduzione dei canoni di locazione
È introdotto, per l’anno 2021, un contributo a Fondo perduto per il locatore di immobile (adibito ad abitazione principale dal conduttore) situato in un comune ad alta tensione abitativa che riduce il canone di locazione.
Il contributo:
• è pari al 50% della riduzione del canone (la percentuale può essere rideter¬mi¬nata alla luce delle somme stanziate e le domande presentate);
• è riconosciuto nel limite annuo di 1.200,00 euro per singolo locatore.
Il locatore deve comunicare all’Agenzia delle Entrate, in via telematica, la rinego¬zia¬zione del canone di locazione e ogni altra informazione utile ai fini dell’erogazione del contributo.
Le modalità applicative del contributo, la percentuale di riduzione del canone in base alle domande presentate, le modalità di monitoraggio delle comunicazioni all’Agenzia saranno determinate con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate.

Comma 691 – Contributo per acquisto e rottamazione moto – Rifinanziamento
Viene riconosciuto anche, per gli anni dal 2021 al 2026, il contributo per l’acquisto di mo¬toveicoli elettrici o ibridi nuovi, rifinanziando il relativo Fondo, di cui all’art. 1 co. 1057 della L. 145/2018, che aveva originariamente previsto tale contributo.

Comma 692 – Buono mobilità/ monopattini – Rifinanziamento
Viene rifinanziato il Fondo destinato al “Programma sperimentale buono mobilità” (ex art. 2 co. 1 del DL 111/2019), che ha, tra il resto, previsto un “buono mobilità”, pari al 60% della spesa e nei limiti di 500,00 euro, per l’acquisto di biciclette o di determinati mezzi elettrici (ad es. monopattini) o per l’utilizzo di servizi di mobilità condivisa ad uso individuale.
In particolare, i nuovi fondi (100 milioni di euro per l’anno 2021) sono destinati a rico¬noscere il buono mobilità, nella forma del rimborso, a coloro che abbiano effettuato gli acquisti agevolati dal 4.5.2020 al 2.11.2020 e non siano riusciti ad accedere al buono per esaurimento dei fondi. Si prevede, inoltre, che vengano destinate a tale fi¬nalità an¬che le risorse eventualmente non utilizzate dei buoni mobilità già erogati in forma di voucher.

Comma 227 – Compensazione dei crediti e debiti di natura commerciale
Viene prevista l’introduzione, da parte dell’Agenzia delle Entrate, di una specifica piat¬ta¬forma telematica che consente ai soggetti passivi IVA di poter compensare crediti e debiti derivanti da transazioni commerciali fra di essi intervenute, sulla base delle risul¬tan¬ze contenute nelle fatture elettroniche trasmesse mediante il Sistema di Inter¬scambio.
Grazie a questa procedura è possibile ottenere i medesimi effetti dell’estinzione dell’ob¬bligazione previsti dal codice civile, fino a concorrenza del valore oggetto di compensazione, a condizione, tuttavia, che per nessuna delle parti che aderiscono siano in corso procedure concorsuali o di ristrutturazione del debito omologate, ovvero piani attestati di risanamento iscritti presso il Registro delle imprese.
Le amministrazioni pubbliche sono escluse dall’ambito applicativo della piattaforma mul¬tilaterale per le compensazioni.

Comma 1084 – Modifiche all’imposta sul consumo dei manufatti con singolo impiego (c.d. “plastic tax”)

Sono apportate modifiche alla disciplina dell’imposta sul consumo dei manufatti con sin¬golo impiego (c.d. “plastic tax”), tra cui:
• l’inclusione, tra i soggetti obbligati al pagamento dell’imposta, oltre al fabbrican¬te, del soggetto committente (vale a dire colui che intende vendere a soggetti na¬zionali i predetti manufatti, ottenuti per suo conto in un impianto di produzione);
• l’inclusione delle “preforme” tra i manufatti semilavorati assoggettati al tributo;
• l’attenuazione del regime sanzionatorio;
• il differimento dell’efficacia delle disposizioni all’1.7.2021.

Comma 1086 – Modifiche all’imposta sul consumo delle bevande analcoliche edulcorate (c.d. “sugar tax”)

Sono apportate modifiche alla disciplina dell’imposta sul consumo delle bevande anal¬coliche edulcorate (c.d. “sugar tax”), al fine di:
• inserire espressamente fra coloro che sono obbligati al pagamento dell’imposta per la cessione di bevande edulcorate a consumatori nel territorio dello Stato o a ditte nazionali rivenditrici, anche il soggetto, residente o non residente nel ter¬rito¬rio nazionale, per conto del quale le bevande edulcorate sono ottenute dal fab¬bricante o dall’esercente l’impianto di condizionamento;
• attenuare le sanzioni amministrative previste;
• differire all’1.1.2022 la decorrenza dell’imposta.

Comma 453 – Cessioni ad aliquota IVA “zero” per il contrasto al COVID-19
È introdotto il regime di esenzione IVA con diritto alla detrazione dell’imposta (c.d. operazioni ad aliquota “zero”) per:
• le cessioni della strumentazione per diagnostica COVID-19 e le prestazioni di ser¬vizi strettamente connesse a detta strumentazione, sino al 31.12.2022;
• le cessioni di vaccini anti COVID-19, autorizzati dalla Commissione europea o da¬gli Stati membri, e le prestazioni di servizi strettamente connesse a detti vac¬cini, dal 20.12.2020 al 31.12.2022.

Comma 1102 – Termini di registrazione delle fatture attive
Per i soggetti passivi IVA che effettuano le liquidazioni periodiche trimestralmente, su base opzionale, è riconosciuta la possibilità di annotare le fatture emesse entro la fine del mese successivo al trimestre di effettuazione delle operazioni (e con riferimento allo stesso mese di effettuazione delle operazioni).

Comma 1103 – Modifiche alla disciplina del c.d. “esterometro”
È prevista una revisione della comunicazione dei dati delle operazioni transfrontaliere (c.d. “esterometro”).
A decorrere dalle operazioni effettuate dall’1.1.2022:
• la comunicazione dovrà essere effettuata, in via obbligatoria, mediante il Siste¬ma di Interscambio, adottando il formato XML, già in uso per l’emissione delle fat¬¬ture elettroniche;
• i dati relativi alle operazioni svolte nei confronti di soggetti non stabiliti nel territo¬rio dello Stato dovranno essere trasmessi telematicamente entro i termini di emis¬sione delle fatture o dei documenti che ne certificano i corrispettivi;
• i dati relativi alle operazioni ricevute da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato dovranno essere trasmessi telematicamente entro il 15° giorno del mese suc¬cessivo a quello di ricevimento del documento che comprova l’o¬pe¬razione o di effettuazione dell’operazione.

Comma 1105 – Divieto di emissione di fattura elettronica per prestazioni sanitarie B2B
Per l’anno 2021, così come per il 2019 e il 2020, è vietata l’emissione di fattura elet¬tronica mediante SdI da parte dei soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema tes¬sera sanitaria con riferimento alle fatture i cui dati devono essere inviati al Sistema TS (art. 10-bis del DL 119/2018).
Per effetto dell’esplicito richiamo operato dall’art. 9-bis del DL 135/2018 all’art. 10-bis del DL 119/2018, tale divieto deve intendersi esteso anche ai soggetti che, pur non essendo tenuti all’invio dei dati al Sistema TS, effettuano prestazioni sanitarie nei con¬fronti delle persone fisiche.

Comma 1108 – Solidarietà nel pagamento di imposta di bollo su fattura elettronica
Al pagamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche trasmesse mediante il Si¬stema di Interscambio è obbligato, in solido, il cedente o il prestatore, anche nell’ipo¬tesi in cui il documento sia emesso per suo conto da un soggetto terzo.
Cambiano le tempistiche relative al versamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche:

1° trimestre: 31 maggio
2° trimestre: 30 settembre
3° trimestre: 30 novembre
4° trimestre: 28 febbraio

Se l’imposta dovuta per il 1° (e per il 2°) trimestre è inferiore a 250 euro, il versamento si somma al trimestre successivo.

Commi da 1109 e 1115 – Novità in materia di trasmissione telematica dei corrispettivi
Vengono introdotte alcune novità nella disciplina relativa alla memorizzazione e tra¬smissione telematica dei corrispettivi di cui all’art. 2 del DLgs. 127/2015.
Viene stabilito che la memorizzazione elettronica dei dati dei corrispettivi, nonché la consegna, a richiesta del cliente, della fattura o del documento commerciale devono avvenire non oltre il momento di ultimazione dell’operazione.
Viene differita di 6 mesi, dall’1.1.2021 all’1.7.2021, la possibilità, per gli esercenti, di av¬va¬lersi di sistemi evoluti di incasso (es. POS evoluti) per adempiere l’obbligo di me¬mo¬rizzazione e invio dei dati dei corrispettivi giornalieri (art. 2 co. 5-bis del DLgs. 127/2015).
Viene previsto un particolare regime sanzionatorio per errori nella memorizza¬zio¬ne/tra¬smissione dei corrispettivi. In breve, le irregolarità sono sanzionate in misura pari al 90% per ciascuna operazione commisurato all’imposta relativa all’importo non memorizzato o non trasmesso.
In caso di omessa o tardiva trasmissione dei corrispettivi giornalieri oppure per in¬com¬pleta/infedele trasmissione, viene irrogata una sanzione in misura fissa pari a 100,00 euro per trasmissione (non per operazione) nella misura in cui ciò non abbia avuto riflesso sulla liquidazione dell’IVA, senza applicazione del cumulo giuridico.
La sanzione, per ciascuna violazione dunque per ogni memorizzazione/trasmissione, non può essere inferiore a 500,00 euro.
Qualora siano state contestate nel corso di un quinquennio, quattro distinte violazioni dell’obbligo circa la memorizzazione/trasmissione dei corrispettivi, compiute in giorni diversi, è disposta la sanzione accessoria della chiusura dei locali commerciali da 3 giorni ad un mese.

Comma 1095 – Lotteria degli scontrini e cashback
Viene stabilito che la partecipazione alle estrazioni dei premi nell’ambito della lotteria degli scontrini di cui all’art. 1 co. 540 ss. della L. 232/2016 è consentita esclu¬siva¬men¬te in caso di acquisti effettuati mediante strumenti di pagamento elettronici.
Inoltre, analogamente a quanto disposto per i premi attribuiti nell’ambito della lotteria, viene disposto che i rimborsi attribuiti nell’ambito del meccanismo del “cashback” di cui all’art. 1 co. 288 ss. della L. 160/2019 non concorrono a formare il reddito del per¬cipiente per l’intero ammontare corrisposto nel periodo d’imposta e non sono as¬sog¬gettati ad alcun prelievo erariale.

Comma 20 – Fondo per l’esonero dai contributi per professionisti e lavoratori autonomi
E’ istituito il Fondo per l’esonero dai contributi previdenziali dovuti da lavoratori autonomi e da professionisti, a condizione
• che siano iscritti alle gestioni previdenziali dell’INPS ovvero, per i professionisti,
• che siano iscritti agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza di cui al decreto legislativo n. 509 del 1994, e al decreto legislativo n. 103 del 1996,
• che abbiano percepito nel periodo d’imposta 2019 un reddito complessivo non superiore a 50.000 euro e
• che abbiano subito un calo del fatturato o dei corrispettivi nell’anno 2020 non inferiore al 33% rispetto a quelli dell’anno 2019.
La dotazione finanziaria iniziale del Fondo è di 1.000 milioni di euro per l’anno 2021. Sono esclusi dall’esonero i premi INAIL.
Sono altresì esonerati dal pagamento dei contributi previdenziali i medici, gli infermieri e gli altri professionisti e operatori di cui alla legge 11 gennaio 2018, n.3, già collocati in quiescenza e assunti per l’emergenza derivante dalla diffusione del COVID-19.

Commi da 386 a 401 – Indennità di continuità reddituale per lavoratori autonomi iscritti alla Gestione separata

Viene prevista l’erogazione di un’indennità per sei mensilità, pari al 25%, su base semestrale, dell’ultimo reddito liquidato dall’Agenzia delle entrate (in ogni caso, l’importo deve essere compreso tra 250 e 800 euro).
L’indennità è riconosciuta ai lavoratori autonomi iscritti alla Gestione separata Inps, titolari di partita Iva attiva da almeno quattro anni, che, nell’anno precedente alla domanda, hanno prodotto un reddito inferiore al 50% della media dei redditi conseguiti nei tre anni precedenti, e, comunque, non superiore a 8.145 euro.

Comma 848 – “Canone unico”
Dal 2021, è introdotto il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o espo¬sizione pubblicitaria (c.d. “canone unico”) che sostituisce:
• la tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP);
• il canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP);
• l’imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni (ICPDPA);
• il canone per l’installazione dei mezzi pubblicitari (CIMP);
• il canone di cui all’art. 27 co. 7 e 8 del DLgs. 30.4.92 n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei Comuni e delle Province.
I soggetti obbligati al pagamento del “canone unico” sono:
• il titolare dell’atto di concessione dell’occupazione;
• i soggetti che occupano il suolo pubblico, anche in via mediata, attraverso l’uti¬lizzo materiale delle infrastrutture del soggetto titolare della concessione sulla ba¬se del numero delle rispettive utenze.

Riduzione del tasso di interesse legale allo 0,01%
Con il D.M. 11/12/2020, pubblicato sulla G.U. n. 310 del 15/12/2020, il tasso di interesse legale di cui all’art. 1284 c.c. è ridotto, a partire dal 1° gennaio 2021, dallo 0,05% annuo allo 0,01%.

Lo Studio rimane a disposizione per qualsiasi chiarimento.

Cordiali saluti.

CategoryCircolari