Riferimenti normativi:
- DL n. 41/2021
Con la pubblicazione sulla G.U. sono entrate in vigore dal 23.03.2021 le disposizioni previste dal c.d. “Decreto Sostegni”, contenente “Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all’emergenza da COVID-19”.
In aggiunta alle novità già esaminate riguardanti il riconoscimento di un contributo a fondo perduto a favore degli operatori economici colpiti dall’emergenza Covid-19 e alla proroga della sospensione dei versamenti relativi alle cartelle di pagamento / avvisi di accertamento, alla c.d. “rottamazione dei ruoli” / “saldo e stralcio”, il Legislatore ha introdotto ulteriori disposizioni di seguito esaminate.
ESONERO VERSAMENTO CONTRIBUTI PROFESSIONISTI
La Finanziaria 2021, al fine di ridurre gli effetti negativi dell’emergenza COVID-19 sui lavoratori autonomi e di favorire la ripresa dell’attività esercitata da quest’ultimi, ha istituito con l’art. 1, commi 20, 21 e 22 un fondo per l’esonero dal versamento dei relativi contributi previdenziali.
Tale fondo consente l’esonero parziale dal pagamento dei contributi previdenziali dovuti:
- dai lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni previdenziali INPS;
- dai professionisti iscritti agli Enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza di cui al D.Lgs. n. 509/94 (CNPADC, Inarcassa, CIPAG, ENPAM, ecc.) e D.Lgs. n. 103/96 (Casse Interprofessionali);
con un reddito complessivo 2019 non superiore a € 50.000 e che hanno subito una riduzione del fatturato / corrispettivi 2020 di almeno il 33% rispetto a quello del 2019.
Ora, il Decreto in esame, ha:
- previsto un incremento della dotazione del predetto fondo da € 1.000 milioni a € 2.500 milioni;
- introdotto il nuovo comma 22-bis che subordina l’efficacia delle nuove disposizioni all’autorizzazione della Commissione UE.
CONTROLLO VERSAMENTI IVA
È disposta la ripresa dell’attività di controllo della “coerenza” dei versamenti IVA con i dati riportati nelle comunicazioni trimestrali delle liquidazioni periodiche sospesa per effetto di quanto stabilito dall’art. 157, DL n. 34/2020, c.d. “Decreto Rilancio”.
L’attività riprenderà dalle comunicazioni dei dati relativi al terzo trimestre 2020.
SOSPENSIONE COMPENSAZIONE CREDITI / DEBITI A RUOLO
È prorogato dal 31.12.2020 al 30.4.2021 quanto disposto dall’art. 145, DL n. 34/2020 in base al quale, in sede di erogazione dei rimborsi fiscali non è applicabile la compensazione tra crediti d’imposta e debiti iscritti a ruolo di cui all’art. 28-ter, DPR n. 602/73.
CRISI D’IMPRESA E SEGNALAZIONI ALLERTA AGENZIA ENTRATE
È stato rinviato al 2023 l’obbligo delle segnalazioni di allerta da parte dell’Agenzia delle Entrate previste dal c.d. “Codice della crisi di impresa” al debitore per il superamento della soglia “rilevante” dell’esposizione debitoria nei confronti della stessa per IVA non versata risultante dalle comunicazioni trimestrali delle liquidazioni periodiche e della segnalazione all’OCRI qualora lo stesso non ponga in essere specifici comportamenti (estinzione, entro 90 giorni, del debito ovvero presentazione dell’istanza di composizione assistita della crisi, ecc.).
CONSERVAZIONE DIGITALE FATTURE ELETTRONICHE 2019
La conservazione digitale delle fatture elettroniche riferite al periodo d’imposta in corso al 31.12.2019 (ossia, 2019 per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare) è considerata tempestiva se effettuata, “al più tardi”, entro il 10.6.2021, ossia 3 mesi successivi al 10.3.2021.
CU 2021 E DICHIARAZIONE REDDITI PRECOMPILATA
È disposta la proroga:
- dal 16.3 al 31.3.2021 del termine:
- entro il quale il sostituto d’imposta è tenuto ad inviare la CU 2021 all’Agenzia delle Entrate ed a consegnare la stessa ai percettori (lavoratori dipendenti, lavoratori autonomi, agenti / rappresentanti, titolari di redditi diversi e da locazioni brevi). La proroga riguarda anche la consegna del mod. CUPE ai percettori nel 2020 di utili / proventi equiparati agli utili;
- per la trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate dei dati per la predisposizione della dichiarazione precompilata da parte dei soggetti terzi (assicurazioni, previdenza complementare, spese funebri / asilo nido / universitarie);
- dal 30.4 al 10.5.2021 del termine della messa a disposizione, da parte dell’Agenzia delle Entrate, al contribuente della dichiarazione dei redditi precompilata.
Lo Studio rimane a disposizione per qualsiasi chiarimento.
Cordiali saluti.